Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 9776 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 9776 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Castelvetrano (TP) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/10/2025 del Tribunale di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME è imputato dei delitti di favoreggiamento personale e procurata inosservanza di pena, aggravati dalla finalità di agevolare l’associazione mafiosa denominata “RAGIONE_SOCIALE“, per aver favorito la lunga latitanza di NOME COGNOME, elemento di vertice assoluto del sodalizio.
Per tali reati, egli è stato condannato in primo grado alla pena di sei anni ed otto mesi di reclusione, con la riduzione per il rito abbreviato; la Corte d’appello ha confermato la condanna, tuttavia riducendo la pena a quattro anni e quattro mesi di reclusione.
Con ordinanza dell’Il luglio scorso, la stessa Corte d’appello, in accoglimento d’istanza difensiva, ha sostituito la custodia cautelare in carcere, cui l’imputato era allora sottoposto, con gli arresti domiciliari, assistiti dal controllo elettronico.
Avverso tale provvedimento, il Procuratore generale distrettuale ha proposto appello a norma dell’art. 310, cod. proc. pen., al Tribunale di Palermo, che, con l’ordinanza in epigrafe indicata, ha annullato la decisione gravata, rispristinando la custodia cautelare in carcere dell’imputato.
Quest’ultimo, attraverso il proprio difensore, impugna quella ordinanza, denunciandone la contrarietà alla legge ed il vizio della motivazione.
Si lamenta, in particolare, che il Tribunale si sarebbe appiattito sulle valutazioni da esso compiute nei propri precedenti provvedimenti de libertate riguardanti l’imputato, completamente trascurando l’evoluzione del processo e le circostanze valorizzate dalla Corte d’appello per ritenere affievolite le esigenze di cautela e perciò adeguata alle stesse la custodia domiciliare: vale a dire la consistente riduzione della pena all’esito del gravame, significativa di un ridimensionamento della gravità della condotta, ed il sopravvenuto decesso di COGNOME, unico destinatario delle condotte favoreggiatrici dell’imputato, peraltro – secondo la stessa imputazione – dirette esclusivamente al soddisfacimento di esigenze personali di costui. L’affermazione del Tribunale, per cui dagli arresti domiciliari COGNOME potrebbe continuare a mantenere la «rete di relazioni criminali» che ne ha permesso l’azione illecita, non troverebbe riscontro, perciò, nelle risultanze processuali.
Inoltre, il Tribunale avrebbe trascurato di considerare l’incensuratezza dell’imputato e la circostanza per cui egli avrebbe trascorso in custodia cautelare un tempo pari alla metà della pena inflittagli, dovendosi tener conto diversamente da quanto si afferma nell’ordinanza impugnata – del c.d. “tempo silente”.
Da quanto esposto – conclude il ricorso – consegue che l’ordinanza non adempie al dovere di motivazione con maggiore forza persuasiva, imposto al giudice in caso di riforma dei provvedimenti dinanzi ad esso impugnati.
Ha depositato la propria requisitoria la Procura generale in sede, chiedendo di rigettare il ricorso.
Il ricorso non ha fondamento, poiché l’ordinanza impugnata si misura criticamente con gli argomenti rassegnati dalla difesa e lo fa con motivazione priva di flessioni logiche.
Il Tribunale, infatti, muove da dati incontroversi, quali l’incondizionata disponibilità mostrata dal ricorrente verso COGNOME COGNOME, la protrazione della condotta favoreggiatrice per un tempo considerevole, l’inserimento della stessa in un’articolata, salda e collaudata rete di complicità, rilevando come l’assistenza a costui prestata, quantunque per necessità personali e non strettamente legate alle sue attività criminali, fosse comunque funzionale a consentire a quel “capo-mafia” di rimanere sul territorio d’influenza, in un ambiente protetto, così da poter continuare a gestire i propri affari illegali.
Indiscutibilmente consepenziale, allora, si presenta la deduzione del Tribunale, per cui tale tipologia di condotta, in quanto espressiva di una piena e convinta omologazione alla subcultura mafiosa, renda concreto e tuttora persistente il pericolo di reiterazione criminosa, il quale deve intendersi riferito a condotte delittuose dello stesso tipo, non necessariamente identiche. Di qui, dunque, l’irrilevanza della sopravvenuta morte di COGNOME, che avrebbe potuto essere valorizzata, al limite, ove mai si fosse discusso del permanere di tale pericolo, ciò che, invece, la difesa non contesta, limitandosi a censurare l’adeguatezza della misura cautelare applicata e non la sua necessità.
Sulla base di tali premesse, del tutto razionale si presenta, allora, la conclusione del Tribunale, secondo cui la collocazione di COGNOME agli arresti domiciliari nello stesso contesto sociale e territoriale nel quale ha tenuto quella condotta favoreggiatrice lo rimetterebbe nelle condizioni di riannodare i fili della rete di relazioni criminali in cui ha operato, non consentendone, altresì, un adeguato monitoraggio.
Né è pertinente il riferimento compiuto dal ricorrente al c.d. “tempo silente”, locuzione con la quale la giurisprudenza di questa Corte si riferisce a quello intercorso tra la commissione del reato e l’applicazione della misura cautelare e non a quello trascorso dall’interessato in vinculis, del quale, invece, il ricorso lamenta la mancata valorizzazione.
Il ricorso, pertanto, dev’essere respinto, con il conseguente obbligo per il proponente di farsi carico delle relative spese (art. 616, cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28, reg. esec. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2026.