Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5415 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5415 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato in Venezuela il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 22/07/2025 del Tribunale della libertà di RAGIONE_SOCIALE Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
Udito l’AVV_NOTAIO che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, investito di richiesta di riesame ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in data 2 giugno 2025, nei confronti di NOME COGNOME, in relazione al reato di duplice omicidio ai danni dei coinquilini NOME COGNOME e NOME COGNOME commesso in pari data.
Il Tribunale del riesame ha richiamato in premessa gli esiti delle attività investigative che avevano originariamente coinvolto l’indagato,così come sunteggiate nell’ordinanza genetica.
In sintesi, per quanto qui d’interesse, il fatto oggetto d’incolpazione riguarda gli accadimenti del 2 giugno 2025, inquadrati nell’ambito di pregressi rapporti contrastanti tra le persone offese e l’indagato e legati a quanto accaduto il 1° novembre 2024, quando quest’ultimo era stato, di fatto, estromesso dall’appartamento dei due coinquilini, tanto da dover chiedere l’intervento dei Carabinieri per rientrare in casa. In quella occasione i militari, dopo aver fatto ingresso nell’abitazione per parlare con i proprietari, preso atto del clima particolarmente teso tra le parti avevano consigliato a NOME di allontanarsi provvisoriamente dall’appartamento; ciò che questi faceva, sporgendo contestualmente querela per violenza privata, lamentando altresì di essere stato da costoro ingiuriato nel corso di diversi litigi verbali.
2.1. La provvista indiziaria per il duplice omicidio a carico di COGNOME Ł costituita dai seguenti elementi: i) le dichiarazioni di piø vicini di casa che hanno concordemente riferito di avere udito, intorno alle ore 5:00-5:30 del mattino del 2 giugno, un acceso litigio all’interno dell’appartamento in cui alloggiavano le vittime e l’indagato, quindi forti urla maschili che
invocavano aiuto per due o tre minuti; ii) le dichiarazioni del vicino di casa occupante l’immobile situato sullo stesso pianerottolo delle vittime che, dopo circa mezz’ora da quelle urla, attraverso lo spioncino della propria porta d’ingresso, aveva visto uscire NOME dall’abitazione e chiedere la porta a chiave. Le dichiarazioni sono state confermate da quanto ripreso dalle telecamere presenti sotto il portico nei pressi del numero civico dell’abitazione in questione che, difatti, immortalavano l’indagato (ben visibile, siccome volto verso la telecamera) uscire, alle ore 6:07, dal INDIRIZZO di INDIRIZZO con uno zaino sulle spalle e due trolley; iii) la prenotazione del servizio taxi, per il tragitto da INDIRIZZO per l’aeroporto, a nome ‘NOME‘, ma effettuato con una utenza cellulare non intestata ovvero riconducibile a COGNOME; iv) l’acquisto, alle ore 7:35 dello stesso giorno, direttamente presso la biglietteria dell’aeroporto, di un biglietto per un volo della compagnia Welling diretto a Barcellona con partenza alle 8:45 e arrivo alle 10:20 sul quale effettivamente NOME s’imbarcava; v) il cambio, presto il bagno dell’aerostazione, della maglietta precedentemente indossata; vi) la presenza, al momento del controllo presso l’aeroporto di Barcellona, di varie ferite e abrasioni sul corpo.
I giudici della cautela hanno indicato il plausibile movente negli indicati rapporti conflittuali tra NOME NOME i coinquilini.
2.2. Presenti, dunque, i gravi indizi di colpevolezza del reato di duplice omicidio, riguardo alle esigenze cautelari, il Tribunale ha confermato la sussistenza tanto il pericolo di reiterazione di condotte analoghe, quanto quello di fuga, fornendo altresì motivazione della necessità della misura massima della custodia cautelare in carcere.
Sotto il primo profilo ha valorizzato l’abnormità della reazione rispetto a una pur esistente sollecitazione emotiva derivante dai rapporti conflittuali con i coinquilini, certamente replicabile a causa della scarsa capacità di autocontrollo; sotto il secondo profilo, ha evidenziato che l’indagato si era dato alla fuga e aveva dimostrato scaltrezza e professionalità nel far perdere le proprie tracce in poche ore dai fatti.
Ricorre per cassazione l’indagato, tramite il difensore di fiducia, articolando due motivi con i quali lamenta la mancanza di motivazione e, comunque, la sua manifesta illogicità, in punto di ritenuta sussistenza sia dei gravi indizi, sia delle esigenze cautelari.
3.1. Con il primo denuncia la violazione degli artt. 273 e 275 cod. proc. pen.
Censura la motivazione con la quale il Tribunale del riesame ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, sulla base della valorizzazione di elementi che non raggiungerebbero la soglia della gravità indiziaria.
Sotto questo profilo lamenta: i) l’assenza di un sicuro nesso causale tra le urla, udite dai vicini di casa delle vittime e l’omicidio; ii) la mancanza di elementi certi (ad esempio testimoni oculari) che abbiano visto l’indagato all’interno dell’appartamento al momento del fatto; iii) l’enfasi immotivatamente attribuita al cambio di maglietta da parte dell’indagato presso l’aeroporto; iv) l’incompatibilità tra la scena del crimine, a forte contaminazione ematica, e la totale assenza di sangue su indumenti, scarpe e corpo dell’indagato; v) la contraddittorietà delle indicazioni fornite sulla maglietta indossata dall’indagato, indicata dal teste NOME COGNOME come a righe blu e verdi, invece descritta nell’annotazione della RAGIONE_SOCIALE mobile della RAGIONE_SOCIALE come di colore giallo, infine descritta di colore arancione dopo che erano state visionate le registrazioni acquisite presso l’aeroporto.
In conclusione, il ricorrente denuncia che il Tribunale del riesame avrebbe riprodotto passivamente il contenuto dell’ordinanza del giudice per le indagini preliminari, omettendo ogni valutazione critica delle allegazioni difensive.
3.2. Con il secondo motivo, censura la confermata esistenza dell’esigenza cautelare
del pericolo di fuga che, a detta del ricorrente, non sarebbe fondata sui necessari elementi attuali, concreti e specifici.
Osserva che la partenza immediata dell’indagato per la Spagna non costituisce di per sØ pericolo di fuga ove non accompagnata da condotte indicative della volontà di sottrarsi alle investigazioni e che, del resto, l’allontanamento improvviso «potrebbe trovare spiegazione in un clima abitativo insostenibile o in un momento di tensione emotiva».
La misura, secondo il ricorrente, sarebbe fondata su un pregiudizio espresso nell’ordinanza che descrive l’indagato come ‘autore verosimile’ con toni che si spingono oltre i limiti della cautela probatoria.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
La difesa del ricorrente ha depositato, in data 11 settembre 2025, motivi aggiunti con i quali ha eccepito la nullità dell’ordinanza genetica in quanto adottata senza la preventiva nomina di un difensore d’ufficio in favore dell’indagato, come imposto dagli artt. 97, 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deduce censure manifestamente infondate e, come tale, dev’essere dichiarato inammissibile.
1.¨ manifestamente infondata l’eccezione processuale formulata con i motivi aggiunti, la cui trattazione Ł logicamente preliminare.
Secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, quando l’eccezione difensiva circa la validità di un atto del procedimento destinato a riflettersi sull’efficacia di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere si fonda su un dato di fatto controverso, il cui previo accertamento Ł indispensabile ai fini della valutazione della sua fondatezza, non Ł sufficiente la mera affermazione del difensore circa il suo accadimento, ma Ł necessaria la produzione di una specifica documentazione da cui possa con certezza ricavarsi l’omesso adempimento d’incombenti prescritti dalla norma (così Sez. 1, n. 42302 del 17/10/2007, Trovato, Rv. 237754).
Nella vicenda in esame, il ricorrente si limita a generiche affermazioni, costituite da ipotesi, non supportate da alcuna documentazione specifica.
In secondo luogo, alla luce dell’art. 293 cod. proc. pen. (adempimenti esecutivi) nella formulazione precedente alla novella di cui alla 9 agosto 2024 n. 114, applicabile dal 25 agosto 2024 e, comunque rimasto immutato, al comma 1, stabilisce che «l’ufficiale o l’agente incaricato di eseguire l’ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all’imputato copia del provvedimento unitamente a una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, per l’imputato che non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informa: a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge; (…)». Al comma 1ter si prevede che «L’ufficiale o l’agente incaricato di eseguire l’ordinanza informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell’articolo 97 e redige verbale di tutte le operazioni compiute, facendo menzione della consegna della comunicazione di cui al comma 1 o dell’informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis. Il verbale Ł immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l’ordinanza e al pubblico ministero». Infine, il comma 3 stabilisce che «Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla
richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito Ł notificato al difensore. Il difensore ha diritto di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di cui all’articolo 291, comma 1».
Ciò che va, pertanto, notificato Ł l’avviso di deposito la cui omissione «non determina la perdita di efficacia del provvedimento, in quanto non incide sulla possibilità di far valere i vizi del provvedimento, ma solo sulla decorrenza dei termini per proporre l’impugnazione» (Sez. 6, n. 13421 del 05/03/2019, NOME COGNOME, Rv. 275983 – 01). Il principio era già stato espresso da Sez. U, n. 26798 del 28/06/2005, COGNOME, Rv. 231349 – 01, secondo cui «L’interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare, prescritto dall’art. 294 cod. proc. pen., Ł viziato da nullità quando non sia stato preceduto dal deposito nella cancelleria del giudice, a norma del comma terzo dell’art. 293 stesso codice, dell’ordinanza applicativa, della richiesta del P.M. e degli atti con essa presentati. La nullità, a carattere intermedio e dunque deducibile solo fino al compimento dell’atto, comporta la perdita di efficacia della misura ai sensi dell’art. 302 cod. proc. pen». In motivazione la Corte ha precisato che la notifica dell’avviso al difensore circa l’intervenuto deposito degli atti non condiziona la validità dell’interrogatorio, ma la sola decorrenza del termine per l’eventuale impugnazione del provvedimento cautelare.
Tali considerazioni conducono all’inammissibilità della dedotta eccezione, poichØ come risulta dagli atti il cui esame Ł consentito attesa la natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094 – 01) – nel verbale di arresto in data 9 luglio 2025 si dà atto che COGNOME aveva nominato quale difensore di fiducia l’AVV_NOTAIO che s’indica come «debitamente avvisato sull’utenza telefonica», nomina poi confermata in sede d’interrogatorio di garanzia, e che il difensore così nominato ha svolto l’impugnazione.
Venendo ai motivi di merito, osserva il Collegio che il ricorso – che si sviluppa mediante un’esposizione generica e non perspicua delle ragioni di doglianza – finisce per fuoriuscire dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata, non consentendo un ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza nella griglia dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen. ( ex multis , Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, COGNOME Monica, Rv. 285870 – 01; Sez. 2, n. 3126 del 29/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285800; Sez. 2, n. 29607del 14/05/2019, COGNOME, Rv. 276748 01; Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259063 – 01).
In ogni caso, in presenza di una logica motivazione in punto di gravità indiziaria fondata sugli elementi che si sono sintetizzati nella premessa del presente provvedimento le deduzioni del ricorrente si risolvono nella sollecitazione di una rilettura del fatto e di una diversa valutazione del significato degli elementi che ne compongono il quadro, che non competono alla Corte di legittimità, alla quale Ł precluso sindacare il relativo coerente giudizio, tipicamente riservato al giudice di merito ( ex plurimis , Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677).
Segnatamente, diversamente da quanto lamentato dalla difesa, il Giudice della cautela si Ł fatto carico di rispondere alle censure sviluppate nell’istanza di riesame e pedissequamente riprodotte nel ricorso, in particolar modo soffermandosi (p. 11 e s.) in primo luogo sulle doglianze riguardanti l’abbigliamento attribuito all’indagato il giorno del fatto, specificando›- con motivazione esente da fratture logiche – che questi non era stato individuato sulla base degli indumenti indossati, bensì che era stato riconosciuto dal vicino di casa e dagli operanti di polizia giudiziaria che avevano visionato le telecamere di videosorveglianza presenti in INDIRIZZO e in aeroporto. Le discrasie evidenziate dalla
difesa in merito alla maglietta indossata sono state giustificate – con motivazione non manifestamente illogica – alla luce della somiglianza del colore blu con il nero e del colore giallo con l’arancione, evidenziando che ciò che era acclarato era la rilevante circostanza che NOME aveva indossato due magliette, una a righe bianche e blu (o nere) e l’altra gialla (o arancio) con una scritta bianca.
Sono state altresì richiamate le testimonianze dei vicini di casa che, ove valutate nel corretto ordine cronologico, si Ł ritenuto – con motivazione aderente alle risultanze investigative e logicamente coerente – avevano posto in stretta connessione l’ascolto di un litigio, quindi l’ascolto di urla maschili invocanti aiuto, infine – dopo circa mezz’ora – l’uscita da quell’abitazione dell’indagato, dotato del bagaglio.
Il Tribunale ha superato con motivazione priva di aporie razionali l’obiezione difensiva riguardante l’assenza di tracce ematiche sulle scarpe e sui vestiti indossati dall’indagato, evidenziando come, in realtà, nessun accertamento sul punto era stato effettuato, sicchØ l’obiezione si traduceva in un asserto privo di fondamento.
Diversamente da quanto lamentato dalla difesa, infine, non Ł stata in alcun modo trascurata la versione alternativa introdotta non già dall’imputato (che ha esercitato il proprio diritto al silenzio), ma dalla difesa, alludente a un omicidio/suicidio da parte delle due vittime, trattandosi di un’ipotesi congetturale, non conformata da alcun elemento in atti.
Analoghe considerazioni vanno svolte a proposito delle censure inerenti alle esigenze cautelari, la cui genericità non scalfisce l’articolata motivazione resa dal Tribunale alle p. 18 e s. del provvedimento impugnato, nelle quali si Ł evidenziata – tra le diverse rationes decidendi , ciascuna autonoma e autosufficiente – l’abnormità della reazione, correttamente inferendone un’incapacità dell’indagato a controllare i propri impulsi aggressivi e il pericolo di fuga, per le ragioni che si sono indicate.
La motivazione sul punto Ł rispettosa del principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, «in tema di misure cautelari, il pericolo di fuga di cui all’art. 274, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. (nel testo modificato dalla l. 16 aprile 2015, n. 47), oltre che concreto, dev’essere anche attuale, ma tale requisito non comporta necessariamente l’esistenza di condotte materiali che rivelino l’inizio dell’allontanamento o che siano comunque espressione di fatti ad esso prodromici, essendo sufficiente accertare, con giudizio prognostico verificabile, perchØ ancorato alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, alle pendenze giudiziarie e, piø in generale, a specifici elementi vicini nel tempo, l’esistenza di un effettivo e prevedibilmente prossimo pericolo di allontanamento, che richieda un tempestivo intervento cautelare» (Sez. 6, n. 48103 del 27/09/2018, Roncali, Rv. 274220 – 01).
Nel caso in esame, come correttamente valorizzato dal Tribunale, l’indagato si Ł allontanato dal territorio dello Stato, peraltro rendendosi irrintracciabile sulla utenza telefonica conosciuta dalle Forze dell’Ordine, nel tentativo di sottrarsi alla cattura.
Conclusivamente, osserva il Collegio, come alla correttezza, e completezza, delle argomentazioni, in cui tale giudizio si riflette, sono mosse obiezioni non decisive.
¨ appena il caso di evidenziare come, in ogni caso,la misura de qua resta sorretta dall’esigenza del pericolo di reiterazione di condotte analoghe, che non ha costituito oggetto di censura.
Come anticipato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni
dedotte, in euro tremila.
La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 02/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME