Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7251 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7251 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 09/12/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME nato a Cerignola il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 25/07/2025 del Tribunale di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie depositate dalle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 25 luglio 2025 con cui il Tribunale di Potenza ha rigettato il riesame avverso l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza, in data 24 giugno 2025, ha disposto nei suoi confronti la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 648-bis. 648-ter.1 e 512-bis cod. pen.
Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. nonchØ apparenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle ritenute esigenze cautelari.
2.1. Quanto al pericolo di reiterazione criminosa, il ricorrente assume che il Tribunale avrebbe fondato il relativo giudizio esclusivamente sull’asserita « straordinaria capacità del COGNOME di far ricorso a meccanismi di interposizione fittizia e di immettere nel circuito economico lecito i proventi di attività delittuose commessi dal suo stesso gruppo » (pag. 21 dell’ordinanza impugnata), omettendo di confrontarsi con gli elementi di segno contrario dedotti nell’istanza di riesame.
In particolare, la difesa richiama: la sopravvenuta assoluzione dell’indagato dalla maggior parte dei reati presupposto delle contestate condotte di ripulitura del denaro; la risalenza temporale dei fatti, anteriori al 2021; l’assenza di condanne definitive nel periodo successivo al 1992; l’inidoneità dell’intercettazione del 27 dicembre 2023 valorizzata dai giudici del riesame a dimostrare l’attualità del pericolo di recidiva, attesa la genericità del contenuto della conversazione captata.
Secondo la prospettazione difensiva, la motivazione risulterebbe carente anche sotto il profilo della concreta probabilità di commissione di ulteriori reati, non essendo stata
supportata da una compiuta analisi di dati fattuali oggettivi e sintomatici delle inclinazioni comportamentali e della personalità dell’indagato, tali da consentire di ritenere che il COGNOME possa, ove se ne presenti l’occasione, reiterare analoghe condotte.
2.2. Il ricorrente censura, inoltre, la motivazione in ordine al pericolo di inquinamento probatorio, deducendo che il Tribunale non avrebbe adeguatamente esaminato nØ confutato le specifiche doglianze difensive, con le quali si era evidenziata l’impossibilità di inquinamento del compendio investigativo, composto da elementi precostituiti di natura intercettiva e documentale, per loro intrinseca natura non manipolabili.
La motivazione impugnata sarebbe, sul punto, congetturale e avulsa da concreti riscontri, essendosi limitata ad affermare la sussistenza dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274, lett. a), cod. proc. pen. in ragione di ipotetiche condotte intimidatorie nei confronti di coindagati o di terzi chiamati a deporre in sede dibattimentale, senza indicare elementi specifici idonei a fondare il giudizio di attualità e concretezza del pericolo.
¨ stato, altresì, sottolineato che il COGNOME, a differenza di altri coindagati, non risponde di reati suscettibili di incidere sulla ricostruzione dei flussi reddituali delle società coinvolte nel procedimento, circostanza che, ad avviso della difesa, escluderebbe ulteriormente la configurabilità del rischio paventato.
Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta inosservanza dell’art. 291 cod. proc. pen. e nullità dell’ordinanza genetica conseguente al mancato espletamento dell’interrogatorio di garanzia preventivo.
La difesa ha sostenuto l’assenza di un concreto e attuale pericolo di inquinamento probatorio, di conseguenza il giudice della cautela avrebbe dovuto procedere all’interrogatorio preventivo di cui all’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., quale adempimento indefettibile ai fini della legittima emissione della misura coercitiva.
Secondo la prospettazione difensiva, l’omesso espletamento di tale incombente determinerebbe la nullità dell’ordinanza applicativa, non potendo ritenersi giustificato dall’eventuale contestuale sussistenza, nel medesimo procedimento, di imputazioni di diversa gravità a carico di altri indagati.
A sostegno di tale assunto Ł stato richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il previo interrogatorio costituisce presidio posto a tutela della posizione individuale del singolo indagato e, pertanto, rappresenta regola inderogabile, che non può essere elisa in ragione della natura o della gravità dei reati ascritti ad altri soggetti coinvolti nel procedimento per fatti connessi. Ne conseguirebbe, ad avviso della difesa, che la verifica dei presupposti per derogare all’adempimento deve essere condotta con esclusivo riferimento alla posizione personale dell’interessato, con correlata nullità del provvedimento cautelare in caso di sua omissione.
Il difensore del ricorrente, in data 9 dicembre 2025, ha depositato motivi nuovi di ricorso.
4.1. Con il primo motivo di ricorso, la difesa ha dedotto che il Tribunale avrebbe indebitamente valorizzato, in danno del COGNOME, episodi riferibili a soggetti terzi, facendo ricorso a meccanismi inferenziali di natura meramente presuntiva, astrattamente configurabili nel procedimento di prevenzione ma non consentiti nel giudizio cautelare personale.
¨ stato, inoltre, censurato il riferimento al procedimento n. 11251/2014 RG NR, pendente innanzi alla Corte d’Appello di Bari, nonostante l’assoluzione del COGNOME in entrambi i gradi di merito, nonchØ ai procedimenti n. 6498/2016 RG NR, n. 9042/2021 RG NR, n. NUMERO_DOCUMENTO RG NR e n. 5258/2009 RG NR, richiamati quali elementi sintomatici della pericolosità dell’indagato. Secondo la prospettazione difensiva, tale apparato argomentativo
si fonderebbe su passaggi illogici e su una indebita trasposizione di vicende processuali non idonee a corroborare il giudizio cautelare.
La difesa ha altresì contestato la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., osservando che i delitti di cui ai capi 22 e 24 risultano contestati fino all’anno 2021 e che, in presenza di un significativo intervallo temporale tra i precedenti evocati e l’adozione della misura, la motivazione sarebbe priva di adeguata dimostrazione in ordine alla concretezza e attualità del pericolo di reiterazione.
Quanto all’esigenza di cui all’art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la difesa ha sostenuto che il Tribunale si sarebbe attestato su una lettura meramente formalistica del principio giurisprudenziale secondo cui le condotte volte a occultare il profitto del reato possono assumere rilievo sia ai fini del pericolo di reiterazione, sia in relazione al rischio di inquinamento probatorio, purchØ – con riferimento a quest’ultimo – si tratti di comportamenti autonomi rispetto a quelli integranti il fatto per cui si procede. In difetto di tale autonomia, si determinerebbe – ad avviso del ricorrente – un’automatica e generalizzata affermazione dell’esigenza cautelare nei procedimenti per riciclaggio e reati affini, in contrasto con il requisito normativo della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione.
Infine, Ł stata dedotta l’illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di adeguatezza della misura custodiale carceraria, assumendosi che il Tribunale avrebbe richiamato i medesimi procedimenti già valorizzati ai fini della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, senza svolgere un’autonoma e specifica valutazione circa l’idoneità di misure meno afflittive.
4.2. Con il secondo motivo aggiunto, la difesa ha reiterato l’eccezione di nullità dell’ordinanza genetica per omesso interrogatorio preventivo ai sensi dell’art. 291, comma 1quater, cod. proc. pen., deducendo che il Giudice per le indagini preliminari avrebbe escluso l’esigenza cautelare di cui all’art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., senza procedere al previo incombente.
Secondo la prospettazione difensiva, il Tribunale avrebbe liquidato la questione relativa all’unicità del titolo cautelare con motivazione apodittica e non confrontandosi con la complessità della problematica nØ esplicitando le ragioni dell’adesione a un orientamento giurisprudenziale diverso da quello che qualifica il presupposto cautelare in esame – in quanto previsto ex lege – come inderogabile e sottratto a valutazioni discrezionali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile per le ragioni che seguono.
Il primo motivo Ł aspecifico e reiterativo di medesime doglianze già espresse in sede di riesame ed affrontate in termini precisi e concludenti dai giudici del riesame.
Il Tribunale, in particolare, non si Ł limitato a richiamare l’ordinanza genetica, ma ha risposto alle doglianze oggi riproposte, con argomentazioni adeguate ed ineccepibili in punto di logica, con la conseguenza che la struttura giustificativa dell’ordinanza qui impugnata si salda con il provvedimento genetico, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, avendo, esaminato le censure proposte dal ricorrente con criteri omogenei a quelli del giudice per le indagini preliminari, in tal modo concordando nell’analisi e nella valutazione degli elementi posti a fondamento della decisione stessa.
Il ricorrente, senza confrontarsi adeguatamente con quanto motivato dal Tribunale al fine di confutare le censure difensive, si Ł limitato a reiterare le medesime doglianze asseritamente pretermesse, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui piø gradita, senza confrontarsi con le emergenze determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità dei motivi di ricorso.
1.1. Il Tribunale, reputandolo coerente con le risultanze investigative e immune da vizi logici, ha ritenuto condivisibile il percorso motivazionale sviluppato dal giudice per le indagini preliminari in ordine alla sussistenza dell’attualità e concretezza del pericolo di reiterazione delittuosa.
In particolare, tale giudizio prognostico Ł stato desunto dalla gravità oggettiva dei fatti e dalle peculiari modalità esecutive delle condotte ascritte al COGNOME, individuato quale uno dei principali artefici di un articolato e allarmante sistema di riciclaggio e di intestazione fittizia di società, gestito in modo continuativo, sistematico e duraturo, nel perseguimento dei propri interessi economici.
Entrambi i giudici di merito hanno valorizzato la spiccata capacità del COGNOME di avvalersi di sofisticati meccanismi di interposizione, finalizzati all’immissione nel circuito economico lecito di proventi di origine delittuosa, mediante il costante ricorso a soggetti prestanome per l’intestazione di beni utilizzati sia per le esigenze economiche del ricorrente sia per l’alimentazione di attività commerciali illecite.
¨ stata altresì rimarcata, con percorso argomentativo coerente con le risultanze investigative, l’intensità del dolo, desumibile dalla stabile e pressochØ professionale dedizione all’attività criminosa, ritenuta indice di una pericolosità attuale e concreta del ricorrente, il quale ha intessuto relazioni con soggetti di comprovata estrazione criminale e con imprenditori compiacenti, allo scopo di predisporre canali di riciclaggio di ingenti somme di denaro attraverso complesse e reiterate operazioni societarie.
Il Tribunale ha, inoltre, disatteso con argomentazioni prive di vizi logici, l’eccezione difensiva secondo cui la collocazione temporale dei fatti – contestati sino all’anno 2021 – varrebbe ad escludere il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione, osservando come la mera risalenza delle condotte oggetto di indagine non sia, di per sØ, idonea a neutralizzare il rischio di recidiva, soprattutto a fronte dell’elevato numero di episodi delittuosi commessi nell’arco di un quinquennio mediante operazioni di rilevantissimo valore economico, aventi ad oggetto ingenti somme di denaro provento di gravi reati.
Peraltro, in tema di misure coercitive, va ribadito che l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l’attualità e la concretezza delle condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso in cui esse siano risalenti nel tempo, ove siano espressive della persistenza di atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto (Sez. 2, n. 38299 dei 13/06/2023, Mati, Rv. 285217- 01).
Alle descritte modalità esecutive, già di per sØ indicative di una stabile inclinazione al crimine, il Tribunale ha aggiunto la considerazione delle ulteriori vicende giudiziarie che hanno interessato il ricorrente nel corso degli anni, come risultanti dal certificato del casellario giudiziale, dalle quali emerge un percorso esistenziale connotato dalla reiterata commissione di illeciti, fonte di rilevanti profitti sistematicamente reinvestiti attraverso una fitta rete di interposizioni fittizie. Tali elementi sono stati ritenuti sintomatici della scelta del COGNOME di dedicarsi in modo pressochØ esclusivo ad attività delittuose di natura predatoria ed economico-societaria.
Sulla base di tali dati fattuali, i giudici del riesame hanno concluso -con argomentazioni esenti da aporie logiche e giuridiche nel senso della agevole prevedibilità di nuove occasioni di reato, alle quali il ricorrente non sarebbe in grado di sottrarsi, dovendosi escludere una spontanea e definitiva interruzione dell’attività criminosa, alla luce della pervicace volontà del COGNOME di perseverare nell’illegalità, emersa dalle indagini. ¨ stata, pertanto,
correttamente ritenuta sussistente un’attuale e concreta pericolosità sociale, con prognosi infausta di reiterazione di condotte della medesima indole (cfr. pagg. da 20 a 22 dell’ordinanza impugnata).
La complessiva ricostruzione operata dal Tribunale si fonda su apprezzamenti di fatto non connotati da contraddittorietà nØ da manifesta illogicità, risultando sorretta da motivazione completa, coerente e razionale e, come tale, insindacabile in questa sede di legittimità.
Il Collegio intende, peraltro, ribadire che il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato previsto dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non Ł equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, essendo necessaria e sufficiente formulare una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, COGNOME, Rv. 282891; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, COGNOME, Rv. 282767; Sez. 5, n. 22344 del 05/03/2025, COGNOME, Rv. 288197 – 01; Sez. 1, n. 26618 del 11/07/2025, COGNOME, Rv. 288476 – 01).
1.2. I giudici del riesame hanno, altresì, evidenziato come gli elementi già valorizzati ai fini della prognosi di reiterazione delittuosa risultino parimenti indicativi anche dell’attualità e concretezza del pericolo di inquinamento probatorio.
In particolare, Ł stato posto in rilievo che il COGNOME si Ł reso autore di condotte specificamente dirette a compromettere l’integrità e la genuinità della prova, attraverso la sistematica predisposizione di operazioni economiche fittizie, abilmente dissimulate mediante la creazione di meri simulacri societari funzionali al trasferimento e alla schermatura di fondi di provenienza delittuosa. Tali comportamenti sono stati ritenuti pienamente idonei a integrare l’esigenza cautelare di cui all’art. 274, lett. a), cod. proc. pen. (cfr. pagg. 22 e 23 dell’ordinanza impugnata, nonchØ pagg. 157 e 158 dell’ordinanza genetica).
Il Tribunale ha, inoltre, valorizzato il contenuto delle conversazioni intercettate dalle quali emerge che, in piø occasioni, il ricorrente ha esercitato pressioni sui coindagati COGNOME e COGNOME, imponendo il rispetto delle proprie direttive sia con riguardo ai tempi e ai destinatari dei bonifici connessi alle operazioni simulate sia in ordine all’organizzazione degli incontri. Tali emergenze sono state lette come espressione di una marcata capacità intimidatoria del COGNOME, idonea a incutere timore anche in soggetti qualificabili come criminali abituali, quali il COGNOME, o come imprenditori di consistente capacità economica, quali il COGNOME. ¨ stato, inoltre, evidenziato come il ricorrente abbia potuto contare su un clima di soggezione instaurato nei confronti dei compartecipi alle attività illecite, i quali si sono dimostrati consapevoli della pericolosità del COGNOME. Significativi, in tal senso, sono stati ritenuti i dialoghi intercettati nei quali COGNOME e COGNOME NOME manifestavano l’intento di sottrarsi a confronti diretti con il ricorrente, per il timore delle possibili conseguenze di un incontro personale. Tale atteggiamento Ł stato reputato sintomatico di una concreta e attuale possibilità che i medesimi -ed eventuali terzi chiamati a rendere dichiarazionipossano subire indebite pressioni, fino a fornire una rappresentazione compiacente o alterata dei fatti.
Il Collegio del riesame ha, quindi, disatteso le deduzioni difensive secondo cui il pericolo di inquinamento probatorio sarebbe stato desunto in via meramente presuntiva dalla natura dei reati contestati e, comunque, escluso dalla circostanza che il compendio investigativo risulterebbe fondato essenzialmente su intercettazioni e documentazione già in atti, non suscettibili di alterazione.
¨ stato osservato, in proposito, che alle condotte di riciclaggio si sono affiancati comportamenti intimidatori nei confronti dei coindagati, suscettibili di reiterazione anche verso ulteriori soggetti chiamati a deporre in ordine alla reale natura delle transazioni economiche e all’effettiva operatività delle società coinvolte.
Il Tribunale ha, infine, fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui la valutazione del pericolo di inquinamento probatorio deve essere riferita tanto alle prove ancora da acquisire quanto alle fonti già raccolte, risultando irrilevante lo stato di avanzamento delle indagini o la loro eventuale conclusione, non potendosi escludere che l’indagato, ove non sottoposto a misura cautelare, possa indurre i testimoni a rendere dichiarazioni a sØ favorevoli (Sez. 2, n. 3135 del 09/12/2022, Forte, Rv. 284052 – 01). Anche sotto tale profilo, la motivazione impugnata si sottrae alle censure prospettate, risolvendosi queste ultime in una diversa lettura del materiale indiziario, inammissibile in sede di legittimità.
1.3.In conclusione, il Collegio ritiene che la motivazione contenga una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio in tema di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva e di inquinamento probatorio non risultano esservi errori nell’applicazione delle regole della logica nØ contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio, risultando corretta l’attribuzione di significato dimostrativo agli elementi indiziari valorizzati nell’ambito del percorso argomentativo seguito dai giudici del riesame.
Il secondo motivo Ł manifestamente infondato.
La deroga alla regola generale dell’interrogatorio preventivo ai fini dell’applicazione della misura cautelare personale risulta adeguatamente giustificata dai giudici di merito, i quali hanno dato conto, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, della sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio.
Come già evidenziato, il Tribunale ha sviluppato un percorso argomentativo coerente e puntuale con riferimento a tutti gli indagati, esplicitando gli elementi fattuali posti a fondamento del giudizio prognostico in ordine alle esigenze cautelari di cui alle lettere a) e c) dell’art. 274 cod. proc. pen.. A fronte di una simile motivazione, strutturalmente logica e giuridicamente corretta, Ł precluso in questa sede ogni diverso apprezzamento del merito. ¨ principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che la verifica sulla sussistenza o meno delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 cod. proc. pen. Ł consentita in cassazione esclusivamente nei limiti della violazione di specifiche disposizioni di legge ovvero della mancanza o manifesta illogicità della motivazione, desumibile dal testo del provvedimento impugnato ma non anche quando il ricorso propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400-01;Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628 – 01; da ultimo Sez. 3, n. 37531 del 05/11/2025, COGNOME, non massimata).
Tale principio deve ritenersi parimenti operante con riguardo alla motivazione concernente la necessità – o l’eventuale superfluità – dell’interrogatorio preventivo in presenza del pericolo di inquinamento probatorio, atteso l’espresso rinvio operato dall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. ai presupposti di cui all’art. 274 cod. proc. pen. (vedi Sez. 5, n. 40709 del 17/09/2025, Cambareri, Rv. 289036 – 02) con conseguente manifesta infondatezza della doglianza difensiva.
Deve essere, infine, evidenziato che l’inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, di conseguenza, comporta l’inammissibilità dei
motivi aggiunti depositati dalla difesa in data 09 dicembre 2025.
Questa Corte ha affermato, con principio che qui si intende ribadire, che l’inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuoviatteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l’imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione (Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, COGNOME, Rv. 275158; Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277850-01; Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv. 282218-01; Sez. 2, n. 641 del 27/10/2022, dep. 2023, COGNOME, non massimata).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell’indagato, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter , disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 09/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME