Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47156 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47156 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Copertino il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Lecce il 30/5/2023
Visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso; letta la nota depositata nell’interesse del ricorrente, con cui il difensore si riportato al ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 30 maggio 2023 il Tribunale di Lecce ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento, emesso il 30 marzo 2023, con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva a sua volta rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere, applicata
all’indagato in relazione al delitto di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 90 pe la contestata detenzione di numero 10 pani di cocaina, del peso complessivo di chilogrammi 11,860.
Avverso l’ordinanza del Tribunale il difensore dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione per non essere stati considerati gli elementi di novità, offerti dalla difesa, in grado di influire sul giudizio di permanenza delle esigenze cautelari. Secondo il ricorrente, il coindagato NOME COGNOME, nel corso dell’interrogatorio, aveva ammesso che la droga era sua e che l’incontro con il ricorrente (concittadino e suo conoscente) era stato del tutto casuale. A NOME COGNOME, poi, era stata sostituita la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, essendo manifestamente infondate le censure sollevate.
Nell’ordinanza impugnata il Tribunale di Lecce ha rimarcato che non potevano ritenersi attendibili le dichiarazioni rese da NOME COGNOME, il quale, in sede di interrogatorio, aveva dichiarato, nel tentativo di scagionare il correo, che la sostanza stupefacente era esclusivamente sua. Secondo il Tribunale, infatti, le emergenze rendevano evidente che l’incontro tra i due non era stato casuale, anche perché non si comprendeva “il motivo per cui COGNOME dovesse incontrarsi con NOME, farlo mettere alla guida della sua auto per allontanarsi repentinamente da quel luogo, portando con sé ben 11 chilogrammi di cocaina: sostanza di enorme valore commerciale”.
Il menzionato Tribunale ha osservato, quindi, che non può costituire elemento nuovo la sopravvenuta diversa e più favorevole valutazione operata nei confronti di un diverso soggetto coindagato dello stesso reato: la posizione processuale di ciascun coindagato è autonoma, in quanto la valutazione da esprimere ai sensi dell’art. 274 cod. proc. pen., in special modo relativamente al pericolo di recidiva, si fonda, oltre che sulla diversa entità del contributo materiale o morale, assicurato alla realizzazione dell’illecito da ognuno dei concorrenti, anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, sicché può risultare giustificata l’adozione di regimi difformi, pur a fronte della contestazione di un medesimo fatto di reato.
Siffatta motivazione è adeguata, logica e conforme a quanto già affermato da questa Corte (Sez. 3, n. 7784 del 28/01/2020, COGNOME, Rv. 278258
02), secondo cui, per l’appunto, non può costituire “elemento nuovo” idoneo a superare il c.d. giudicato cautelare, già formatosi in punto di sussistenza e permanenza delle esigenze cautelari, la diversa e più favorevole valutazione operata nei confronti di diverso soggetto, pur indagato o imputato dello stesso reato (Sez. 6, n. 39346 del 3/7/2017, COGNOME, Rv. 271056 – 01; Sez. 2, n. 5165 del 4/11/1999, COGNOME, Rv. 214667 – 01).
D’altronde, che gli elementi abbiano o meno carattere di novità, tanto da poter assumere rilievo ai fini di una diversa decisione, è giudizio di fatto demandato al giudice di merito, la cui valutazione può essere sindacata da questa Corte solo se, ipotesi che non ricorre nella specie, si riscontri un vizio inquadrabile nelle previsioni di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 4102 del 4/11/1991, Caso, Rv. 188670).
3.1 Del pari esente da vizi, deducibili in questa sede, è anche la ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni rese dal coindagato NOME COGNOME.
A tale approdo, infatti, il Tribunale è pervenuto in ragione delle evidenziate illogicità delle anzidette dichiarazioni, tese soltanto a scagionare il ricorrente.
In definitiva, il ricorso è inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) – della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
La cancelleria è onerata degli adempimenti dì cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. attuaz. cod. proc. pen..
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. attuaz. cod. proc. pen.
Così deciso il 26 ottobre 2023 Il AVV_NOTAIO estensore COGNOME