Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4004 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6   Num. 4004  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 18/07/2023 emessa nei suoi confronti dal Tribunale della libertà di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; letta la requisitoria scritta con cui il AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18 luglio 2023 il Tribunale per il riesame di Ancona ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari a COGNOME per il reato ex art. 74, comrni 1, 2 e 3, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 decritto nel capo A delle imputazioni provvisorie e contestato come commesso dal marzo 2019 e con condotta in corso alla data del 29/10/2022.
 Nel ricorso presentato dal difensore di NOME si chiede l’annullamento dell’ordinanza deducendo violazione di legge e vizio della motivazione nel disconoscere che i fatti contestati con l’ordinanza applicativa della misura cautelare
sono legati da connessione qualificata ex art. 12, comma 1, lett b), cod. proc. pen. a quelli per i quali NOME è stato arrestato (perché sorpreso a detenere illecitamente e a trasportare 20 chilogrammi di cocaina) il 6 gennaio 2022 (con successivo rinvio a giudizio) quando già sussisteva un quadro indiziario grave e preciso circa i fatti contestati con la successa ordinanza (e senza che sia stato possibile svolgere ulteriori indagini nei suoi confronti) essendo egli ristretto nella libertà.
Si osserva che erroneamente il Tribunale ha escluso l’anteriorità (alla data della prima ordinanza) degli elementi di valutazione (pertinenti alla seconda ordinanza) assumendo perdurante l’operativa della associazione successivamente all’arresto di NOME senza vagliare adeguatamente l’esistenza di condotte di partecipazione del ricorrente alla associazione, ma soltanto considerando la commissione di reati-fine successivamente al gennaio 2022, l’interessamento dei coindagato NOME COGNOME per l’assistenza legale di NOME e l’assenza di allegazioni difensive idonee a dimostrare l’interruzione della partecipazione alla associazione. 
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale ha escluso la retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare, ex art. 297, comma 3, cod. proc. peri., ritenendo non superata la presunzione circa la permanenza della partecipazione alla associazione per delinquere, pur dopo l’emissione della prima misura cautelare, anche durante il periodo di carcerazione.
Tuttavia, deve ribadirsi che – a differenza che nel caso di partecipazione a associazione per delinquere ex art. 416-bis cod. pen. – nel caso di associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 il permanere della partecipazione alla associazione non può presumersi dopo che l’associato sia stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, per uno dei reati-fine della medesima associazione. In altri termini, non basta la sola assenza di indici positivi di dissociazione, perché in mancanza di manifestazioni positive di ausilio al sodalizio, la perdita della libertà personale rappresenta un dato fattuale di primaria rilevanza, idoneo a far ritenere recisi, in assenza di elementi contrari, i legami materiali con gli altri gli associati (Sez. 1, n. 48398 del 06/10/2011, COGNOME, Rv. 251584).
Invece, l’ordinanza impugnata ha adottato come criterio di valutazione – oltre ai dati indicativi del permanere della operatività della associazione – il ruolo svolto al suo interno dal ricorrente quale soggetto di fiducia (anche autista personale) dei capi del gruppo e il suo coinvolgimento in fasi nodali della attività criminale.
In altri termini, ha tratto dalle vicende anteriori dati per presumere quegli elementi che, al contrario, vanno positivamente rilevati, ossia concreti apporti al sodalizio, perché nella partecipazione all’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, l’arresto dell’associato, elidendo la possibilità dello stesso di continuare la comune attività criminale, determina l’interruzione del vincolo associativo, salvo che ricorrano elementi positivi idonei a escludere tale dissociazione (Sez. 1, n. 48643 del 10/06/2015, Arnone, Rv. 265386; Sez. 4, n. 34258 del 25/05/2007, Meziu Rv. 237049).
Pertanto, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio che si svolga secondo il principio di diritto richiamato, valutando al suo esito la richiesta di retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare avanzata dal ricorrente.
P.Q.M.,
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Ancona competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc pen.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 29/11/2023