Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 21333 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 21333 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato a Mugnano di Napoli (NA) il 13/09/1976
avverso l’ordinanza del 27/02/2025 del Tribunale di Napoli;
letti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Napoli, con l’ordinanza in epigrafe indicata, ha confermato la custodia cautelare in carcere applicata a NOME COGNOME dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in relazione al delitto di partecipazione all’associazione di tipo camorristico denominata “clan COGNOME“, con il ruolo di autista e factotum del reggente della cosca, tale COGNOME.
Il ricorso, per lui proposto dal suo difensore, lamenta il difetto di autonoma valutazione da parte del Tribunale, in punto sia di gravi indizi di colpevolezza che di esigenze cautelari e di esclusiva adeguatezza della custodia carceraria.
2.1. Quanto al primo profilo, si deduce che l’ordinanza ripete essenzialmente i passaggi motivazionali di quella del primo giudice, omettendo di esaminare le
4
censure difensive riguardanti l’assenza di dichiarazioni accusatorie di collaboratori a carico dell’indagato, il reale e non penalmente rilevante significato delle conversazioni telefoniche da lui intrattenute con la moglie di COGNOME, l’ambiguità della frase da lui pronunciata con un suo conoscente («qua devi camminare.., come se fossi un latitante»), invece particolarmente valorizzata dal Tribunale, il circoscritto ambito temporale in cui egli avrebbe svolto l’attività di autista di COGNOME, nonché l’irrilevanza dei riferimenti alla “mesata” da quest’ultimo corrispostagli, trattandosi di termine con cui, nel gergo del luogo, si indica qualsiasi forma di stipendio, anche regolare.
2.2. In punto di esigenze cautelarì, poi, l’ordinanza impugnata si sarebbe limitata a semplici clausole di stile, parlando di negativa personalità dell’indagato senza tuttavia argomentare tale giudizio, nonché omettendo di considerare la brevità della condotta delittuosa eventualmente da lui tenuta (da settembre 2019 a novembre 2020) ed il lungo tempo trascorso da allora.
Inoltre, riprendendo ed ampliando il tema con motivi aggiunti, la sua difesa ha evidenziato l’irragionevole disparità di trattamento rispetto al coindagato NOME COGNOME che lo aveva sostituito nel ruolo di autista del COGNOME e che lo stesso Tribunale del riesame ha scarcerato, ritenendo per lui insussistenti esigenze di cautela. Trattandosi di posizioni identiche, sia per fatti addebitati che per caratteristiche soggettive, tale disparità – sostiene il ricorrente – integra una violazione di legge, anche con riferimento a norme costituzionali e convenzionali (si citano precedenti).
In ogni caso, si rileva come l’ordinanza, venendo meno al dovere imposto dal codice di rito, non spieghi perché le eventuali esigenze di cautela non possano essere salvaguardate con altre misure meno afflittive.
Ha depositato la propria requisitoria scritta il Procuratore generale, chiedendo di rigettare il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso non può essere ammesso.
Nella parte in cui lamenta la violazione dell’art. 292, comma 2, lett. c) , cod. proc. pen., per la dedotta assenza di autonoma valutazione del quadro indiziario, esso è manifestamente infondato. L’ordinanza cautelare adottata dal Tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, tale valutazione autonoma, la quale è prevista dall’art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis), cod. proc. pen., esclusivamente per la decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l’equidistanza tra l’organo requirente e quello
giudicante. Avverso i provvedimenti cautelari diversi dall’ordinanza genetica dunque, possono farsi valere unicamente gli ordinari vizi della motivazione
comprese l’assenza o l’apparenza di essa (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, dep
2021, COGNOME, Rv. 280603; Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, COGNOME,
Rv. 278122).
Là dove, poi, contesta le valutazioni compiute dal Tribunale, la doglianza inammissibile, in primo luogo, perché generica, in quanto non si misura
criticamente con tutte le emergenze investigative valorizzate dall’ordinanz impugnata; ma, soprattutto, perché si limita a proporre una interpretazio
alternativa di alcune di tali risultanze, e quindi a postulare dalla Corte di cassa un giudizio di merito, che ovviamente non le compete.
2. Merita di essere accolto, invece, il secondo motivo d’impugnazione, in tema di esigenze cautelari e di scelta della misura.
La motivazione, sul punto, si risolve in un’affermazione essenzialmente di stil
(«dev’essere condiviso il giudizio di concretezza ed attualità delle esigenze caute/ari formulato dal Gip, tenuto conto del negativo giudizio sulla personalità») e, con riferimento alla scelta della misura, nel semplice richiamo alla presunzio legale dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen..
I profili valorizzati dal primo giudice, però, non vengono esplicitati, vengono indicati, al di là del titolo di reato cui si riferisce la misura, s elementi giustificativi del “negativo giudizio sulla personalità”, a fronte di due di fatto di possibile segno diverso, che emergono dalla stessa ricostruzione Tribunale, ovvero: il ruolo svolto dal ricorrente in seno al sodalizio, di n fiduciaria ma pur sempre di mero ordine e senza una diretta implicazione in “reati scopo”; la cessazione di tale funzione più di quattro anni prima del provvedimento applicativo della misura.
Si rende necessaria, dunque, su questi aspetti, una motivazione supplementare.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025.