Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42903 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42903 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/01/2023 del TRIB. LIBERTA’ di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME Il PG conclude chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore
L’avvocato SPECIALE COGNOME conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso. Deposita documentazione integrativa.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 03/01/2023 il Tribunale del riesame di Palermo – adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen. – ha confermato l’ordinanza del GIP del Tribu di Palermo del 17/12/2022 di applicazione della custodia cautelare in carcere confronti di NOME COGNOME, in quanto gravemente indiziato di far parte dell’associazione di stampo mafioso RAGIONE_SOCIALE (capo 1: art. 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto, cod. pen.), nonché del delitto di estorsione aggr (capo 3: artt. 81, secondo comma, 99, 110, 629, commi primo e secondo, cod. pen., in relazione all’art. 628, terzo comma, nn. 1 e 3, cod. pen., 416-bis.1 cod. pen
1.1. COGNOME A COGNOME era in particolare contestato di aver fatto parte della famiglia mafiosa di e di avere coadiuvato, in tale qualit vertici del sodalizio, COGNOME NOME e COGNOME NOME; nonché di avere, mediante minaccia, costretto NOME COGNOME, gestore di un pub e di un ristorante consegnare somme di denaro.
1.2. COGNOME Con concorde valutazione di entrambi i giudici della fase cautelare è stata ritenuta la gravità indiziaria degli indicati delitti sulla base della c delle conversazioni, in parte riportate in seno all’ordinanza, chiaramente indicati un ruolo stabile e di una permanente messa a disposizione del ricorrente in vista raggiungimento degli scopi della associazione; sulla premessa che, essendo già st irrevocabilmente accertata l’intraneità dell’indagato a RAGIONE_SOCIALE (sino al feb 2010), evidenziava il Tribunale come dalle captazioni emergesse il ruolo operati del COGNOME quale uomo di fiducia dei vertici della famiglia mafiosa, incaric di riferire i loro messaggi riservati a terzi soggetti nonché di organizzare i loro con altri sodali; fra gli incarichi fiduciari vi era anche quello di informare i ve sodalizio in merito alle attività illecite svolte sul territorio da terzi soggetti, assicurando il controllo del territorio. Emergeva anche che l’indagato era s incaricato da COGNOME NOME NOME dal NOME NOME NOME svolgimento dell’attiv estorsiva nell’interesse della consorteria mafiosa; quanto in particolare alla v estorsiva in danno di COGNOME NOME, la gravità indiziaria derivava dal conten delle conversazioni intercettate riportate in seno all’ordinanza impugnata; ordina che prende anche in esame la versione difensiva per cui l’indagato si sarebbe limi a chiedere a COGNOME il pagamento di debiti non onorati relativi all’acquisto dei da lui gestiti, per escluderla sulla base delle stesse emergenze proba rappresentate dalle parole degli interessati.
1.3. COGNOME In punto di esigenze cautelari, il Tribunale del Riesame evocava il regime presuntivo di cui all’art. 275 comma 3 cod. proc. pen., osservando come l
difesa non avesse allegato specifici elementi tali da ritenere insussistenti le es cautelari.
Ricorre NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata, denunciando:
la nullità dell’ordinanza applicativa della misura cautelare ex artt. 125, c. 2 cod. proc. pen., per difetto dell’autonoma valutazione degli indizi a c dell’indagato;
la violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione a 273 cod. proc. pen. per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordin delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen.: premessa la circostanza che n collaboratore di giustizia cita o conosce l’indagato, il ricorrente censura l’imp ordinanza che, anziché motivare sul ruolo attivo o operativo del COGNOME, si limitata a riportare stralci di conversazioni senza alcuna critica o valuta autonoma. Osserva inoltre come non vi sia alcun elemento idoneo a rendere certa l’identificazione del ricorrente nelle conversazioni captate;
la violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione a 273 cod. proc. pen. per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordin delitto di cui agli artt. 110, 629 c. 1 e 2 e 416 bis 1. cod. pen.: si duole il che nell’impugnata ordinanza il Tribunale abbia riportato solo uno stralcio de conversazione intercorsa tra il ricorrente e la presunta persona offesa : dalla della trascrizione integrale – che il ricorrente si riserva di depositare – emerge con chiarezza che i due trattino di un debito contratto in tempi non sospe smentendo la ricostruzione operata dagli inquirenti;
infine, con un ultimo motivo, la difesa deduce violazione dell’art. 606 le e) cod. proc. pen. per insussistenza delle esigenze cautelari; si duole in parti il ricorrente che .
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo COGNOME declaratoria di inammissibilità del ricorso, riportandosi al contenuto di una memoria depositata atti.
La difesa ha preliminarmente chiesto di poter depositare la trascrizion integrale della conversazione di cui alla riserva contenuta ip ricorso; ha q concluso insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Preliminarmente deve essere respinta la richiesta di produzione della trascrizione dell’intercettazione relativa alla conversazione intrattenuta dal ricorrente con la presunta persona offesa del reato sub 3), perché tardivamente offerta alla valutazione di questa Corte, solo all’odierna udienza.
1.1. Va, ancora, premesso, che, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare – entro il perimetro circoscritto dalla devoluzione – la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Essa, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi a controlla se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l’hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l’apprezzamento delle risultanze analizzate (si vedano, sull’argomento, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, COGNOME, Rv. 215828 – 01 e le successive, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 – 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460 – 01).
In riferimento ai limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelar personali, questa Corte è quindi priva di potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità, quindi, è limitato all’esame del contenuto dell’atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo determinavano e dell’assenza d’illogicità evidente, ossia dell’adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie ( tra le altre, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, COGNOME, Rv. 237012; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, COGNOME, Rv. 221001; Sez. Un., n. 11 del 22/03/2000 , COGNOME, Rv. 215828 ), senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (cfr. Sez. 1, n. 6972
del 07/12/1999, COGNOME, Rv. 215331; Sez. 1, n. 1496 dell’11/03/1998, COGNOME, Rv. 211027; Sez. Un., n. 19 del 25/10/1994, COGNOME, Rv. 199391).
Giova sul punto richiamare anche il dictum di Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628, secondo cui: <<In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito».
In termini generali, deve anche COGNOME ribadirsi che ai fini dell’adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari “gravi indizi di colpevolezza” non corrispondono agli “indizi” intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. – che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi – giacché il comma 1-bis dell’art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 27498 del 23/5/2019, COGNOME, Rv. 276704; Sez. 1, n. 43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805; Sez. 2, n. 22968 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270172).
Applicando i principi generali al caso in esame, va rilevato che, nel caso in esame, non si riscontra alcuna violazione di legge né vizio motivazionale rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: il ricorrente reitera i medesimi motivi di doglianza sollevati 5,011 sede di riesame cautelare, e decisi con il provvedimento impugnato con motivazione congrua, scevra da aporie logiche in relazione alla quale il COGNOME omette di confrontarsi.
Il primo motivo è manifestamente infondato. Come osservato dal Tribunale, l’ordinanza genetica COGNOME appare del tutto rispettosa del compendio probatorio ed espressiva di un compiuto vaglio giurisdizionale autonomo sulla posizione cautelare del ricorrente, come dimostrato peraltro dalla circostanza che la richiesta cautelare formulata dal PM fosse stata respinta – per insufficienza di indizi -, in relazione proprio alla posizione del COGNOME, con riferimento all’estorsione di cui al capo 4.
Deve infatti essere ricordato che «in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la necessità di una “autonoma valutazione” delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all’art. 292, comma 1, lett.c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di esplicitare le valutazioni
sottese all’adozione della misura, mentre invece gli elementi fattuali possono essere trascritti così come indicati nella richiesta del pubblico ministero e senza alcuna aggiunta, costituendo il dato oggettivo posto alla base della richiesta» (Sez. 6, n. 46792 del 11/09/2017, COGNOME, Rv. 271507).
Si è, in proposito, precisato che non vi sono schemi rigidi l’osservanza dei quali consente di ritenere soddisfatto il requisito dell’autonoma valutazione, essendo il giudice libero di adottare le formule più opportune a giustificare la decisione.
D’altra parte, si è affermato che «in tema di misure cautelari personali, la necessità di un’autonoma valutazione da parte del giudice delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, richiesta dall’art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., così come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, deve ritenersi assolta quando l’ordinanza, benché redatta con la tecnica del c.d. copia-incolla, accolga la richiesta del P.M. solo per talune imputazioni cautelari ovvero solo per alcuni indagati, in quanto il parziale diniego opposto dal giudice o la diversa graduazione delle misure costituiscono, di per sé, indice di una valutazione critica, e non meramente adesiva, della richiesta cautelare, nell’intero complesso delle sue articolazioni interne» (Sez. 2, n. 25750 del 04/05/2017, P.M. in proc. Persano, Rv. 270662).
COGNOME Il motivo con il quale si contesta la partecipazione del COGNOME al sodalizio mafioso di cui al capo 1), è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
4.1. Va rammentato che l’esegesi di legittimità è nel senso che l’attività delittuosa conforme al piano associativo costituisce un elemento indiziante di grande rilevanza ai fini della dimostrazione dell’appartenenza all’organizzazione, quando attraverso le modalità esecutive possa risalirsi all’esistenza del vincolo associativo e quando la pluralità delle condotte dimostri la continuità, la frequenza e l’intensità dei rapporti con gli altri associati. Anche la partecipazione ad un singolo episodio dell’attività delittuosa programmata può costituire elemento indiziante dell’appartenenza all’associazione, nel caso in cui le connotazioni della condotta dell’agente, consapevolmente servitosi dell’organizzazione per commettere il fatto, ne rivelino, secondo massime di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale. Invero, come si è osservato in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai fini dell’accertamento dell’appartenenza all’associazione, ciò che rileva posta l’esistenza, di fatto, della struttura delinquenziale prevista dalla legge – è l’innestarsi del contributo apportato dal singolo agente nella prospettiva del perseguimento NOME scopo comune, ovvero dell’attività delittuosa conforme al piano associativo, e non la considerazione che del detto soggetto hanno gli altri componenti l’associazione mafiosa (Sez. 5, n. 13071 del 14/02/2014, Petrone e altro, Rv. 260211).
4.2. Nel caso di specie l’ordinanza impugnata argomenta in modo ampio e non manifestamente illogico sulla gravità del compendio indiziario a carico di NOME COGNOME .
Il Tribunale, dopo avere premesso che il COGNOME risultava essere già stato condannato in via definitiva per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen., essendo stata accertata la sua intraneità a RAGIONE_SOCIALE sino al febbraio 2010, ha richiamato, riportandone ampi brani, -a dimostrazione della perdurante attuale partecipazione all’associazione -, le conversazioni, telefoniche ed ambientali, intercettate, dalle quali emergeva il suo ruolo di uomo di fiducia dei vertici del sodalizio NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Trattasi, contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente, di un ruolo concreto ed effettivo; la ricostruzione dei profili di gravità indiziaria consegue ad una specifica e analitica disamina delle intercettazioni telefoniche, dalle quali viene desunto il ruolo del ricorrente nell’ambito della famiglia attenzionata dalle indagini e, particolarmente, il suo compito di uomo di fiducia di COGNOME NOME e COGNOME NOME (come tale descritto t’ proprio dai conversanti), con 1-1-Gempito, derivantegli dalla precedente esperienza, di riferire i messaggi da questi provenienti a terzi soggetti e, quindi , svolgere un fondamentale ruolo di tramite per la realizzazione degli scopi della associazione; fra gli incarichi fiduciari vi era anche quello di informare i vertici del sodalizio in merito all attività illecite svolte sul territorio da terzi soggetti, in tal modo assicurando il contr del territorio.
E’ evidente come, a fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, il ricorrente inviti ad una rivalutazione di elementi fattuali non consentita in questa sede, riproponendo peraltro argomenti con i quali l’ordinanza impugnata risulta essersi già confrontata in termini non manifestamente illogici, come quelli sopra riportati (e peccando, quindi, anche di aspecificità).
4.3. Del tutto generica ed aspecifica appare poi la censura mossa in ordine all’identificazione del COGNOME come interlocutore delle conversazioni intercettate o soggetto cui i conversanti si riferiscono.
Questa Corte ha più volte affermato che in tema di intercettazioni telefoniche il giudice può trarre il proprio convincimento sull’identificazione dei conversanti da plurime circostanze – quali i contenuti delle conversazioni intercettate; il riconoscimento delle voci da parte del personale della polizia giudiziaria; le intestazioni formali delle schede telefoniche – che consentano di risalire con certezza all’identità degli interlocutori, mentre incombe sulla parte che contesti il riconoscimento l’onere di allegare elementi oggettivi sintomatici di segno contrario. (Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021, NOME, Rv. 281265; Sez. 4, n. 43409 del 18/10/2007, COGNOME e altri, Rv. 237985).
Quanto alla dedotta assenza di elementi indiziari in relazione al fatto estorsivo di cui al capo 3, il motivo è basato su una lettura alternativa dei dati processuali, per cui si risolve nella richiesta di nuovo apprezzamento in fatto, dunque di un tipo di sindacato non consentito in sede di legittimità.
Peraltro il motivo è anche generico ed aspecifico, nonché reiterativo di doglianza già avanzata in sede di gravame e decisa dal Tribunale con motivazione congrua e non illogica, con la quale il ricorrente omette di confrontarsi.
Il Tribunale osservava infatti come la tesi difensiva, per cui la pretesa del COGNOME nei confronti del COGNOME trovasse origine in un credito legittimo, fosse smentita dalle stesse parole usate dal ricorrente che, nel corso di una conversazione intrattenuta con il COGNOME il 22/06/2021, all’affermazione di quest’ultimo su quale fosse il titolo su cui si fondava la pretesa economica, rispondeva trattarsi di un “pensiero”.
Manifestamente infondato è poi l’ultimo motivo di ricorso, con il quale si censura l’attuale esistenza di esigenze giustificative della misura di massimo grado applicata al ricorrente.
Sul punto, come correttamente affermato dal Tribunale di Palermo, per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. opera la doppia presunzione relativa – di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere – prevista dall’art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen.
Deve, in proposito, essere richiamato quell’indirizzo giurisprudenziale, in verità prevalente, secondo il quale «la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall’art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo» (Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, COGNOME, Rv 282004; Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021 – dep. 2022, COGNOME, Rv. 282865; Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, COGNOME, Rv. 282766 – 02). Va poi ricordato che in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. (nonché per il delitti aggravati dall’ar comma 1, del d.l. n. 152 del 1991), la presunzione relativa di pericolosità sociale di cui all’art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen., può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga che l’associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l’organizzazione criminosa; in assenza di tali elementi, il giudice della cautela non ha l’onere di argomentare in ordine alla sussistenza o permanenza delle esigenze cautelari ancorché sia decorso un notevole lasso di tempo tra i fatti contestati in via provvisoria all’indagato e l’adozione della misura cautelare (ex
multis, Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C., Rv. 274174-01); la regola generale contenuta nell’art. 275, comma 3bis, cod. proc. pen., secondo cui il giudice, nel disporre la custodia in carcere, deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo elettronico, non trova applicazione quando la custodia in carcere venga disposta per uno dei delitti per i quali opera la presunzione relativa di adeguatezza di tale misura, ai sensi del comma 3 del predetto art. 275 (ex multis, Sez. 2, n. 3899 del 20/01/2016, Martinelli, Rv. 265598-01).
Orbene, nel caso in esame, nel quale i nuovi fatti di partecipazione, commessi dopo una precedente condanna definitiva, che non ha evidentemente dissolto il legame associativo, sono assai prossimi al titolo cautelare, non vi è questione sulla sussistenza della doppia presunzione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che – nella fattispecie – non ricorrono elementi che possano indurre a ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità non può che conseguire, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, oltre che al versamento – in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende – di una somma che si stima equo fissare in euro tremila.
Copia del presente provvedimento deve essere trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 14/06/2023