Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 26370 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 26370 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
SENTENZA;
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a GitMiano in Campania il 20/4/1959
avverso l’ordinanza del 27/2/2025 emessa dal Tribunale di Napoli visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; t udita la relazione del consigliere NOME COGNOME:4 udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che conclude per il rigetto del ricorso; udito l’Avvocato NOME COGNOME il quale insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1, Il Tribunale del riesame confermava l’or:dipanza con la quale il ricorrente era stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere, in relazione al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., in quanto partecipe al “clan COGNOME“, nonché in relazione a plurimi reati fine.
Il Tribunale riteneva che, in relazione al reato di cui al capo 17), dovesse
escludersi l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 coc. pen. e, per l’effetto, dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di .Napoli Nord.
Nell’interesse del ricorrente sono stati formulati cinque motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta appartenenza al clan camorristico capeggiato da NOME COGNOME, cui l’COGNOME era legato da un consolidato rapporto fiduciario, derivante anche dal legame parentale.
Sostiene il ricorrente che non ricorrerebbe ia ,gravità indiziaria, posto che il rapporto di frequentazione e gran parte delle conversazioni con COGNOME sarebbero espressione del rapporto parentale tra i due (avendo COGNOME sposato la sorella di COGNOME), non deponendo affatto nel senso dell’appartenenza al medesimo sodalizio criminale.
Né a diverse conclusioni condurrebbero le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, tanto più che i predetti avevano riferito di condotte risalenti nel tempo e, comunque, al più riconducibili nell’ambito dei concorso esterno, se non nella connivenza non punibile, senza che sia emersi un effettivo contributo del ricorrente alla vita dell’associazione.
2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al coinvolgimento dell’indagato nelle condotte estorsive.
Si assume che COGNOME sarebbe rimasto coinvoko nelle condotte estorsive al più per mitigare, in favore delle persone offese, le pretese estorsive, ovvero per tutelare propri interessi (capo 5), nel qual casa l’effettiva esistenza del credito vantato avrebbe dovuto far ricondurre il reato ,n, i eg’ipotesi di cui all’art. 393 cod. pen.
Anche in relazione alle restanti contestazioni, la difesa segnala incongruenze nella ricostruzione dei fatti, non considerando il ruolo marginale svolto e l’estraneità rispetto alla formulazione delle richieste estorsive.
2.3. Con il terzo motivo, si deduce la violazione degli artt. 416-ter e 416-bis.1 cod. pen., nonché il vizio di motivazione, ritenendosi che COGNOME avrebbe appoggiato l’elezione di COGNOME a Sindaco in consigerazione del legame personale con quest’ultimo e non già nell’ambito della dinamica associativa descritta al capo 16).
2.4. Con il quarto motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alle condotte di intestazione fittizia, ritenute insussistenti, inoltre quella contestata al capo 37), risalendo al 1994, risúlterebbe prescritta.
2.5. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alle esigenze cautelari, sottolineando il notevole lasso temporale
trascorso tra i fatti e l’applicazione della misura.
In particolare, si evidenzia che la contestazione del reato associativo “fino a marzo del 2022” non avrebbe trovato riscontro investigativo e, quindi, i fatti dovrebbero essere fatti risalire quanto meno al 2020.
A fronte di tale dato, il Tribunale del riesar aveva omesso di considerare che l’indagato è un imprenditore non legato alla criminalità organizzata, sostanzialmente incensurato. Peraltro, al fine di ottenere una misura meno gravosa, l’indagato aveva dato atto della disponibilità di un’abitazione in un Comune ubicato in altra Regione e di acconsentire al controllo elettronico, il che avrebbe dovuto indurre il Tribunale ad una specifica motivazione in ordine all’inidoneità di una misura meno gravosa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
,
Il ricorso è manifestamente infondato.
I motivi di ricorso concernenti la gravità indiziaria possono essere cumulativamente esaminati, dovendosi rilevare la manifesta infondatezza degli stessi, nonché la loro genericità.
Il ricorrente, infatti, si limita a proporre urta aspecifica contestazione della motivazione resa dal Tribunale del riesame che, qon una valutazione analitica e immune da censure rilevabili in questa sede, ha ricostruito gli addebiti mossi al ricorrente evidenziando che questi:
era uno stretto collaboratore di COGNOME pienamente a conoscenza delle dinamiche interne al sodalizio e dei ruoli dei compartecipi;
le intercettazioni captate davano atto della piena intraneità del ricorrente rispetto al sodalizio, nell’ambito del quale svolgeva principalmente la funzione di reperire (mediante attività estorsiva) le somme !necessarie per il sostentamento degli affiliati (indicata in circa €150.000 mensili);
spendeva sul territorio la forza intimidatrice derivante dall’appartenenza al sodalizio e dal legame diretto e parentale con COGNOME;
i collaboratori di giustizia descrivevano un ruolo del ricorrente del tutto conforme a quanto emerso dalle intercettazioni.
Altrettanto chiari sono gli elementi posti a sostegno delle ipotesi estorsive, rispetto alle quali l’indagato assume un ruolo detirminante, soprattutto nella fase relativa alla riscossione del denaro e al nnantenimlto dei rapporti con le persone offese.
Anche in relazione al capo 5), per il quale la difesa ipotizza la derubricazione
nella fattispecie di esercizio delle proprie ragioni, deve rilevarsi come la ricostruzione in punto di fatto operata dal Tribunale restituisca un’ipotesi pienamente compatibile con il contestato reato ‘di estorsione, segnalando anche come l’importo ottenuto dalla persona offesa non è affatto andata a beneficio di COGNOME (come sarebbe stato logico ove si fosse trattato del recupero di un suo credito), bensì è stato suddiviso tra gli associati (così pg.4 ordinanza).
In relazione alle restanti contestazioni per il reato di estorsione, il Tribunale ha descritto il ruolo dell’indagato, escludendo che questi fosse un mero connivente rispetto agli illeciti da altri perpetrati ed evidenziando, invece, un ruolo attivo e idoneo a dar luogo all’ipotesi concorsuale.
2.1. Per quanto concerne il capo 17), relati GLYPH l concorso nella corruzione propria commessa da COGNOME e avente ad oggetto il rilascio di un permesso di costruire (pg.11), deve darsi atto che il Tribunale, avendo escluso la riconducibilità ad una delle ipotesi criminose di cui all’art. 51, comma 3 bis cod. proc. pen., ha provveduto, ai sensi dell’art. 27 cod. proc. peri., a dichiarare la propria incompetenza trasmettendo gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord.
Il ricorso per Cassazione, avverso tale puntd Oella decisione, è inammissibile in virtù del consolidato principio secondo cui l’indagato ha interesse ad impugnare l’ordinanza del tribunale del riesame che ha dichiarato l’incompetenza per territorio del giudice che ha disposto la misura cautelare e trasmesso gli atti al giudice ritenuto competente, con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, solo ai fini di una futura richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, mentre gli è preclusa ogni ulterior,e censura, essendo l’ordinanza genetica destinata ad essere sostituita dal titolo emessodal giudice competente ex art, 27 cod. proc. pen. o, in mancanza, a perdere definitivamente efficacia (Sez.6, n. 1765 del 21/12/2023, dep.2024, Strangio, Rv. 285893).
2.2. Le censure mosse in ordine alle contestazioni relative alla fittizia intestazione di beni sono inammissibili, in quanto sollecitano una revisione in punto di fatto della motivazione, senza che siano specificamente indicati i motivi che la rendono manifestamente illogica o contraddittoria.
Neppure fondata è l’eccezione di intervenuta prescrizione del reato contestato al capo 37), in relazione al quale, peraltro, il Trib’Aale dà atto che già l’ordinanza applicativa aveva escluso dall’ambito di applicazione della misura cautelare il terreno acquistato nel 1994 e gli immobili edificati precedentemente.
Quanto alle doglianze sollevate con riguardo alle esigenze cautelari, deve ribadirsi la correttezza dell’applicazione della doppia presunzione di cui all’art. 275
t
cod proc. pen., conseguente al riconoscimento della gravità indiziaria in ordine alla partecipazione al reato associativo e ai reati fine aggravati ex art. 416-bis.1
cod. proc. pen. L’elemento della distanza temporale, invero, è stato valutato dal
Tribunale e ritenuto non determinante, sulla base del condivisibile orientamento che, nei confronti di appartenenti a “mafie storiche”, ritiene irrilevante il tempo
silente trascorso dalla commissione dei fatti, in assenza della prova positiva della rescissione dei legami con il sodalizio.
.
GLYPH
t
4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna N ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria oer gli adempimenti di cui all’art.94, comma 1-ter, disp.att. cod. proc. pen.
Così deciso il 3 giugno 2025
Il Consigliere estensore
La P GLYPH nte