Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10230 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10230 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MESAGNE il DATA_NASCITA
NOME l’ordinanza del 28/11/2023 del TRIBUNALE di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso udito il difensore AVV_NOTAIO che si riporta ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del Riesame di Lecce, con ordinanza in data 28 novembre 2023, rigettava l’appello proposto nell’interesse di COGNOME NOME NOME l’ordinanza della Corte di Appell Lecce datata 3-11-23 che aveva respinto la richiesta di sostituzione dela misura cautelare della custodia in carcere in atto allo stesso applicata in ordine ai delitti di cui agli artt. 416 bis 73 e 74 DPR 309/90, 378 aggravato ex art. 416bisl cod.pen..
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., motivazione contraddittoria ed illogica ed inosservanza di norme processuali, omessa valutazione delle allegazioni difensive quanto alle esigenze cautelari dovendo tenersi conto dell’intervenut dissociazione del ricorrente dal clan e comunque del rilevante arco temporale trascorso dal momento di consumazione dei fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati e puramente reiterativi e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
n
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. COGNOME Ed invero il tribunale del riesame, con le specifiche osservazioni svolte alle pagine 2-3 de motivazione, ha adeguatamente sottolineato come, a fronte di una intervenuta condanna in appello alla pena di anni 7 di reclusione per il delitto di cui all’art. 416 bis cod.pen. ed alt la dedotta dissociazione costituisca affermazione che non trova riscontri specifici in alcun del procedimento dal quale potere ricavare una concreta ed effettiva collaborazione con l’autori giudiziaria; inoltre, lo stesso tribunale, evidenziava che il ricorrente aveva formulato anal istanze già respinte ad aprile e settembre 2023 mentre nessun rilievo decisivo poteva assumere il tempo trascorso.
Tale valutazione in quanto ancorata a precise circostanze del fatto appare esente dalle lamentate censure posto che in caso di riconoscimento della gravità indiziaria per il reato associazione mafiosa l’attuale disposto dell’art. 275 cod.proc.pen. impone l’applicazione dal custodia cautelare; quanto al tempo trascorso va ricordato come sia stato anche recentemente affermato che in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all’art. 41 cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell’indagato dall’associazione o con l’esaurimento dell’attività associativa, mentre il cd. “tempo silente” (ossia il decorso apprezzabile lasso di tempo tra l’emissione della misura e i fatti contestati) non può, da so costituire prova dell’irreversibile allontanamento dell’indagato dal sodalizio, potendo ess valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempi un’attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a f dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell’assenza di esigenz cautelari (Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Rv. 282:131 – 01).
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
ter disp.att. cod.proc.pen.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 Roma, 13 febbraio 2024