Custodia Cautelare 416-bis: la Cassazione Conferma la Detenzione
La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, si è pronunciata su un caso di custodia cautelare 416-bis, delineando i confini dell’ammissibilità del ricorso e ribadendo la solidità degli indizi necessari per giustificare la detenzione in carcere per reati di associazione mafiosa. La decisione conferma la linea rigorosa della giurisprudenza in materia, sottolineando come le contestazioni generiche non possano scalfire un quadro indiziario ben costruito dal tribunale del riesame.
I Fatti del Caso
Il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, confermava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un soggetto gravemente indiziato di partecipazione a un’associazione per delinquere di stampo camorristico (art. 416-bis c.p.) e di detenzione di armi. L’imputato, secondo l’accusa, non solo faceva parte del clan, ma rivestiva un ruolo di ‘consigliere’, partecipando a decisioni cruciali.
La difesa dell’imputato presentava ricorso in Cassazione, basandosi su due motivi principali:
- Errata valutazione delle prove: Si sosteneva che il Tribunale avesse interpretato erroneamente le intercettazioni e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, attribuendo all’indagato un ruolo apicale che, secondo la difesa, non aveva. Si evidenziava come le conversazioni dimostrassero un dissenso con le azioni del figlio e come un collaboratore lo avesse descritto come un mero ‘accompagnatore’.
- Insussistenza delle esigenze cautelari: Si contestava la necessità della misura detentiva più grave, data la presunta posizione marginale dell’imputato all’interno del gruppo criminale.
La Valutazione degli Indizi per la Custodia Cautelare 416-bis
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella manifesta infondatezza dei motivi proposti. Secondo i giudici supremi, il ricorso non si confrontava specificamente con le argomentazioni logiche e giuridiche dell’ordinanza impugnata, limitandosi a una rilettura alternativa degli elementi di prova, operazione non consentita in sede di legittimità.
Il Tribunale del riesame aveva, infatti, costruito un solido impianto accusatorio basato su una pluralità di fonti convergenti:
- Dichiarazioni di collaboratori di giustizia: Diversi collaboratori avevano fornito dettagli precisi sul ruolo dell’imputato, indicandolo come partecipante a spedizioni punitive e come figura centrale il cui figlio ne aveva ereditato il ruolo di reggente del clan.
- Intercettazioni ambientali e telefoniche: Le conversazioni captate rivelavano ammissioni dello stesso imputato, il quale si vantava di aver ‘creato un sistema’ e di avervi introdotto il figlio. Emergeva inoltre il suo coinvolgimento in decisioni strategiche del clan, come il ferimento o l’omicidio di membri di gruppi rivali, e il mantenimento di rapporti con altre organizzazioni criminali.
La Conferma delle Esigenze Cautelari
Anche il secondo motivo di ricorso è stato giudicato infondato. La Corte ha ribadito che, in materia di reati di mafia, l’articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale stabilisce una presunzione relativa di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere. Tale presunzione può essere superata solo fornendo la prova concreta che l’indagato abbia reciso ogni legame con l’associazione criminale.
Nel caso di specie, non solo non emergevano elementi in tal senso, ma al contrario le prove indicavano la persistenza del legame con il gruppo camorristico. A ciò si aggiungevano i gravi precedenti penali dell’imputato, che rafforzavano ulteriormente la valutazione di pericolosità sociale.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione di inammissibilità sottolineando un principio cardine del giudizio di legittimità: il ricorso non può essere una mera riproposizione delle stesse argomentazioni già respinte dal giudice del riesame, né può limitarsi a offrire una diversa interpretazione del materiale probatorio. Deve, invece, individuare vizi logici o giuridici manifesti nel ragionamento del provvedimento impugnato. In questo caso, il Tribunale aveva esposto in modo analitico e coerente gli elementi a carico, fondando la propria decisione su prove concrete e convergenti. L’appello si configurava quindi come un tentativo di ottenere un nuovo giudizio di merito, precluso alla Corte di Cassazione.
Conclusioni
La sentenza rafforza l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, per contrastare la validità di una custodia cautelare 416-bis, è necessario presentare argomenti specifici che ne minino la coerenza logica e la correttezza giuridica. Non è sufficiente contestare genericamente la valutazione delle prove operata dai giudici di merito. La decisione evidenzia inoltre la forza della presunzione di pericolosità per i reati di mafia, che rende particolarmente arduo ottenere una misura meno afflittiva del carcere in assenza di prove inequivocabili di un distacco dal contesto criminale. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende sigilla l’esito negativo del ricorso, confermando la validità dell’impianto accusatorio iniziale.
Perché il ricorso contro la custodia cautelare è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione lo ha dichiarato inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati. Il ricorrente non ha evidenziato illogicità o vizi giuridici nell’ordinanza del Tribunale, ma si è limitato a proporre una diversa interpretazione delle prove, cosa non consentita in sede di legittimità.
Quali prove sono state considerate sufficienti per confermare la detenzione?
Il Tribunale ha basato la sua decisione su un quadro probatorio solido e convergente, che includeva le dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, i contenuti di intercettazioni telefoniche e ambientali in cui l’imputato stesso ammetteva il proprio ruolo e le proprie responsabilità, e il riscontro di tali elementi.
Perché è stata ritenuta necessaria la custodia in carcere?
Per i reati di associazione mafiosa (art. 416-bis) vige una presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere (art. 275, comma 3, c.p.p.). Nel caso specifico, non solo non vi erano prove che l’indagato avesse interrotto i legami con il clan, ma al contrario, le prove indicavano che tali legami persistevano. Questo, unito ai suoi gravi precedenti penali, ha giustificato il mantenimento della misura più severa.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3674 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3674 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Pozzuoli il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza del Tribunale della Libertà di Napoli del 20/06/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentito il AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
sentito l’AVV_NOTAIO, del foro di Napoli, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
- Con ordinanza del 20 giugno 2023 il Tribunale di Napoli, decidendo sulla richiesta di riesame, ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale cli Napoli a NOME COGNOME in relazione ai reati ex artt. 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e settimo, cod. pen. (capo 1) e 110 cod. pen. e 2 e 7 legge 2 ottobre 1967 n. 895 (capo 49 bis) perché gravemente indiziato di avere partecipato a una associazione per delinquere di stampo RAGIONE_SOCIALE e detenuto armi comuni da sparo nei modi decritti nelle imputazioni provvisorie.
Nel ricorso presentato dal difensore di COGNOME si chiede l’annullamento dell’ordinanza.
2.1. GLYPH Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione per avere infondatamente attribuito al RAGIONE_SOCIALE–COGNOME i caratteri di un clan RAGIONE_SOCIALE e per avere ritenuto il ricorrente partecipe del RAGIONE_SOCIALE con il ruolo di consigliere sulla base della erronea interpretazione dei contenuti di alcune conversazioni (p. 8-9 del ricorso) mentre dalle conversazioni nn. 893 e 894 dell’8/11/2019 emerge l’assenza di condivisione dei comportamenti del figlio da parte di NOME COGNOME. Si osserva che il collaborante con l’Autorità giudiziaria NOME COGNOME ha indicato il ricorrente come mero accompagnatore e che, sebbene condannato in primo grado dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli quale partecipe del clan COGNOME, al di là dei suoi legami di parentela con altri coimputati nel presente procedimento, non emerge che COGNOME abbia commesso reati-fine.
2.2. GLYPH Con il secondo motivo di ricorso si contesta la sussistenza di esigenze cautelari tali da giustificare l’applicazione della custodia cautelare in carcere stante la posizione comunque marginale del ricorrente nel RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato perché non si confronta in alcun modo con i contenuti dell’ordinanza impugnata e tantomeno ne evidenzia manifeste illogicità.
Invece, il Tribunale ha esposto analiticamente (p. 3-9 e veda si anche p. 84 ss. dell’ordinanza cautelare genetica) gli elementi di prova sui quali viene fondata l’esistenza della associazione camorristica operante a Napoli dell’area dei Quartieri Spagnoli, mentre il ricorso si limita a escluderne apoditticamente la rilevanza. In particolare, il Tribunale ha valutato le dichiarazioni di diversi collaboranti con l’Autorità giudiziaria (il cugino NOME COGNOME lo indica come partecipante a una spedizione punitiva armata contro NOME COGNOME ordinata dal capo clan NOME COGNOME; NOME COGNOME ha affermato che dopo l’arresto di COGNOME e dei suoi affiliati, fra i quali lo stesso COGNOME e il ricorrente, il figlio di quest’u NOME COGNOME, divenne il reggente del clan). Inoltre, nell’ordinanza sono evidenziati i contenuti delle conversazioni in cui lo stesso afferma di avere introdotto suo figlio nel sistema da lui creato (lasciando poi a lui gestirlo) o dall quali si è desunto che COGNOME partecipò a importanti decisioni del RAGIONE_SOCIALE (ferimento di NOME COGNOME, uccisione di NOME) e mantenne rapporti con altri clan criminali senza che nel ricorso siano sviluppati argomenti per confutare tale dato (p.9-10). Né il ricorso contesta il contenuto delle intercettazioni
ambientali dalle quali emerge la detenzione delle armi oggetto del capo 49-bis e il riscontro offerto dalle dichiarazioni di NOME COGNOME (p. 2-3).
- Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il Tribunale ha giustificato l’applicazione della custodia cautelare in carcere sulla base della doppia presunzione in materia cautelare posta dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., mancando di osservare che non emergono dati che mostrino la rescissione del legame fra il ricorrente il RAGIONE_SOCIALE, ma che, al contrario, risultano dati che mostrano il perdurare del legame. In aggiunta ha valutato che il ricorrente presenta gravi precedenti penali per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ricettazione, associazione per delinquere di stampo mafioso, violazione delle norme sul controllo delle armi.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 15/11/2023