Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3101 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3101 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a null (BULGARIA) il 04/09/1978
avverso l’ordinanza del 23/05/2024 del TRIB. LIBERTA’ di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto rigettarsi l’impugnazione.
RITENUTO IN FATTO
1.La difesa di NOME COGNOME impugna l’ordinanza descritta in epigrafe con la quale il Tribunale di Roma ha rigettato il riesame proposto avverso il provvedimento di applicazione della custodia cautelare in carcere disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia ai danni del predetto, gravemente indiziato del reato di cui agli artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 per il trasporto di 412 chilogrammi di marijuana.
Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio di motivazione quanto
-agli elementi logici apprezzati a sostegno della ritenuta consapevolezza, da parte dell’indagato, del carico illecito trasportato, atteso che gli argomenti valorizzati non avrebbero la pregnanza logica ritenuta dai giudici della cautela;
alla ritenuta sussistenza dell’aggravante della ingente quantità, ritenuta sulla base di mere congetture una volta confermata, dallo stesso Tribunale del riesame, la addotta nullità dell’atto di campionatura per la eccepita violazione dell’art. 87 D.PR n. 309 del 1990, tale da non consentire, se non sulla base di mere congetture, di pervenire, in
assenza di elementi attestanti il principio attivo connotante la sostanza trasportata, alla puntuale individuazione della quantità della sostanza trasportata in termini uti configurabilità dell’art. 80, comma 2, citato;
alla scelta della misura adottata, non avendo il Tribunale dato adeguata giustificazione delle ragioni della imprescindibile applicazione della custodia in carcere malgrado l’incensuratezza del ricorrente, escludendo apoditticamente la possibilità di neutralizzare il pericolo di recidiva con la concessione degli arresti presso il suo domicilio, situato in Bulgaria, nazione facente parte dell’Unione Europea (si che la relativa sorveglianza, quanto alla osservanza della misura, non poteva aprioristicamente ritenersi ostacolata) e piuttosto valorizzando illogicamente il difetto di radicamento in Italia del Kechedziev per giustificare anche il pericolo di fuga quale ulteriore esigenza a sostegno della misura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso riposa su censure quantomeno infondate; merita in coerenza la reiezione.
Non meritano censura le valutazioni rese a sostegno della ritenuta consapevolezza, in capo al ricorrente, della natura del carico trasportato sull’autoarticolato dallo stesso condotto. Le considerazioni rese dal Tribunale, infatti, tutt’altro che congetturali, non possono ritenersi neppure illogiche, ancor più alla luce del giudizio da rendere.
Per un verso, il riferimento alla ingente quantità del carico legittima, senza incorrere in manifeste incongruenze, l’idea di un coinvolgimento consapevole del corriere nel trasporto illecito della droga in contestazione, atteso che ben può ritenersi poco logica l’ipotesi dell’affidamento di un quantitativo così rilevante di sostanza ad un soggetto ignaro della delicatezza del programma illecito sotteso a quel determinato tr4orto. (ti-)
Per altro verso, la reazione nervosa del ricorrente al momento del controllo ma anche la riscontrata disponibilità di tre diversi cellulari, non altrimenti giustificata, ben poss ritenersi elementi fattuali, puntualmente valorizzati dal provvedimento gravato, che parimenti giustificano, sul piano logico, l’ipotesi della sua consapevolezza quanto alla matrice illecita del trasporto che stava curando.
Di contro, le osservazioni difensive, più che minare in radice le valutazioni indiziarie privilegiate dal Tribunale, hanno il contenuto tipico delle letture logiche alternative, no consentite in questa sede; mentre, le incertezze argomentative messe in luce dall’impugnazione avuto riguardo alle modalità di carico della sostanza sull’autoarticolato non valgono ad inficiare il complessivo percorso logico che sostiene il provvedimento gravato, vieppiù considerando la genericità del rilievo difensivo, che non ne ha argomentato, con la dovuta puntualità, il rilievo decisorio.
Non coglie nel segno neppure la censura diretta a contestare la tenuta logicoindiziaria del giudizio relativo alla configurabilità dell’aggravante dell’ingente quantità cui all’art 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990.
Quale che sia la conseguenza, sul piano probatorio, da ascrivere alla addotta violazione dell’art. 87 del decreto citato in punto di utilizzabilità del reperto utilizzato la campionatura, rileva il Collegio che nelcaso, l’assoluto rilievo ponderale della sostanza sequestrata, lascia comunque coerentemente pensare, allo stato degli atti e nel quadro cautelare che occupa, alla legittima configurabilità dell’aggravante.
Sono inammissibili i rilievi critici prospettati in relazione alla misura applicata.
La motivazione resa nel ritenere la custodia inframuraria l’unica in grado di neutralizzare i pericoli evocati a supporto della misura adottata, appare logica e puntuale, immune a censure prospettabili in questa sede.
Ciò alla luce del portato ascritto al relativo rischio di reiterazionè, coerentemente ricavato dalla concreta rilevanza del fatto e dalla logica possibilità di ritenere il ricorre particolarmente contiguo all’ambiente criminale attivo nel settore del narcotraffico.
Parimenti è a dirsi quanto al pericolo di fuga, coerentemente apprezzato, nella sua concreta intensità alla luce della transitoria presenza in Italia del ricorrente e dell’assenz di forme di radicamento sul territorio nazionale.
In questa cornice, anche considerando le modalità della condotta e il ruolo del ricorrente nella dinamica in fatto coperta dalla regiudicanda, gli arresti domiciliari sono stati ontologicamente ritenuti inadeguati, a prescindere anche dal rilievo ascritto al luogo di esecuzione della restrizione domiciliare (solo marginalmente evocato nel supportare la decisione), perché coerentemente ritenuti – secondo un giudizio di merito che così argomentato non è sindacabile in questa sede- non in grado di recidere i possibili momenti di contatto con l’ambiente criminale nel quale risulta inserito il fatto a giudizio alla luce delle sue concrete connotazioni.
Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc pen.
Così è deciso, 04/12/2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente
NOME COGNOME I – 0 PAT RNO’ COGNOME
NOME CIS