Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 12259 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 12259 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a CASTELLANETA il 28/06/1990 NOME nato a CASTELLANETA il 18/06/1963
avverso la sentenza del 08/10/2024 del GIUDICE COGNOME di TARANTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta NOME COGNOME con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; l’avv. NOME COGNOME del foro di Taranto, per COGNOME NOME e COGNOME NOMECOGNOME ha depositato memoria difensiva di replica alle conclusioni del Procuratore generale, con la quale ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata, con ogni ulteriore conseguenza di legge.
Ritenuto in fatto
1. Il Giudice di pace di Taranto ha condannato COGNOME NOME e COGNOME NOME per il reato di lesioni ai danni di NOME COGNOME, conseguenza del morso del c proprietà del primo dai predetti non vigilato e custodito (in Castellaneta, il Nella specie, il cane era riuscito ad allontanarsi dal luogo di proprietà del pr portandosi sulla pubblica via, dove la vittima stava praticando attività spor unitamente alla moglie NOME COGNOME e aveva azzannato l’uomo all’avambraccio sin cagionandogli lesioni refertate presso il locale nosocomio. Il giudice del merito la prova dei fatti dal contenuto della denuncia querela e dall’esame della p.o. PAGL secondo cui costui, dopo essere stato aggredito dall’animale (un pastore tedesco taglia e di colore scuro), aveva sentito un uomo, dell’età apparente di 50/60 trovava all’ingresso di un immobile con un cartello recante la dicitura “Villa predetto, richiamato il cane, rientrava nella villa, ignorando i richiami aggredito, al quale non prestava alcun soccorso; e, infatti, il COGNOME, mes cerca di qualcuno che potesse accompagnarlo in ospedale, vi veniva condotto NOME COGNOME. In sede di chiarimenti, poi, il dichiarante aveva precisato di no visto personalmente il cane rientrare dentro la INDIRIZZO, ma di aver rif aveva sentito dalla moglie presente. L’episodio era avvenuto a circa mt. 50 di d luogo chiamato “INDIRIZZO“. Le dichiarazioni del COGNOME sono state rit attendibili e riscontrate da altre acquisizioni, vale a dire gli accertamenti dei Castellaneta, in base ai quali si era verificato che NOME NOME era propriet pastore tedesco di taglia grande e di colore scuro; le dichiarazioni d dell’aggredito, NOME COGNOME la quale aveva confermato il racconto del marito, aff che l’uomo che aveva richiamato il cane dopo l’aggressione, sferrandogli anche u era presso una macchina nera tipo fuoristrada, parcheggiata all’ingresso del ca mezzo del muro di cinta in pietra della “INDIRIZZO“. Viceversa, le dichiar moglie del NOME NOMECOGNOME madre di NOME NOME, così come quella della compagna di quest’ultimo, sono state ritenute prive di informazioni rilevanti ai f Dato atto, poi, della produzione documentale della difesa di NOME NOME, il del merito ha, da un lato, ritenuto la circostanza che l’imputato fosse pr un’autovettura monovolume FORD Ecosport non smentiva quanto dichiarato dalla COGNOME a proposito delle caratteristiche della vettura, vicino alla quale aveva vist aveva richiamato il cane, dalle foto emergendo che l’auto in questione poteva “una macchina nera tipo fuoristrada”; quanto alla documentazione attest svolgimento di lavoro straordinario da parte dell’imputato proprio nella giornat 28/05/2022, il giudice ha ritenuto che l’attestazione non smentiva il riferito non emergendo dai documenti in quali ore della giornata essa fosse stata presta Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La difesa ha proposto ricorsi con unico atto, affidandoli a due motivi.
Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione quanto alla valutazione dell discarico (documentazione allegata alle memorie difensive e testimonianze NOME) e, in particolare, ha cesurato le conclusioni del giudice del merito, a basate su elementi equivoci e travisati. Il giudice, infatti, avrebbe fondato la ritenendo che le accuse formulate del COGNOME si evincessero dalla querela, nella però non si rinverrebbero elementi indicativi circa il proprietario e il cus aggressore. Tale incompletezza, peraltro, non era sanata dall’audizione della denunciante, la quale aveva affermato dì aver conosciuto le generalità della pe aveva richiamato il cane a seguito della querela e delle successive indagini, effettuato alcun riconoscimento fotografico. Sotto altro profilo, la difesa, n l’attribuzione di valenza negativa al silenzio processuale serbato dagli imp dell’esercizio di una facoltà riconosciuta dalla legge, peraltro superato da memorie a loro firma, ha rilevato il mancato confronto del giudicante con tali difensive e con la documentazione allegata. In particolare, quanto alla dell’imputato NOME NOME, il riferimento è alla documentazione lavorativa, ad accreditarne l’assenza dai luoghi dell’incidente, siccome in turno straordinario quale operano di una ditta in Statte (TA). Sul punto, la difesa ha lo stesso imputato aveva chiarito nella memoria che la ditta faceva un solo turn straordinario di mattina; ma anche alle dichiarazioni della moglie (che aveva che il NOME volta lavorava anche il sabato per mezza giornata) documentazione dimostrativa del modello di auto posseduta dall’imputato, confermato anche dalle testi COGNOME e COGNOME Inoltre, la difesa ha contesta dichiarazioni della teste COGNOME nella parte in cui la donna aveva descritto i cane nella villa, in base alla conformazione del luogo, essendo l’ingresso p rientranza del muretto di cinta e insistendo lungo la medesima via altre proprie recìntate, i cui proprietari non erano stati fatti oggetto di alcun accertament
Con il secondo motivo, ha dedotto violazione di legge quanto all’elemento sog in capo all’imputato NOME NOME. Costui, proprio a causa delle sue frequenti da casa peri impegni di lavoro, aveva realizzato lavori di ristrut annmodernamento della “INDIRIZZO” anche per precludere ogni possibilità di proprio cane, provvedendo al rifacimento del muro di confine, reso invalicabile g sua elevazione e all’installazione di un cancello elettrico di pari al documentato fotograficamente e confermato dalla teste COGNOME. Tali opere, inoltre, pacificamente già esistenti al momento dei fatti, come confermato anche da COGNOME cosicché la fuga dell’animale avrebbe rappresentato un evento imprevedibi
Il Procuratore generale, in persona della sostituta NOME COGNOME rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammi ricorsi.
5. L’avv. NOME COGNOME del foro di Taranto, per NOME NOME e NOME ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, con per l’annullamento della sentenza, con ogni conseguenza di legge.
Considerato in diritto
I ricorsi sono inammissibili.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato. La difesa ha sostanzialmente censur valutazione del compendio probatorio operata dal giudice del merito, offrendone una divers ritenuta più corretta, senza tuttavia evidenziare contraddizioni del ragionamento e illogicità manifeste idonee a viziarlo nei termini di cui all’art. 606, lett. e), cod. pro sono sostanzialmente intese a contestare il ragionamento probatorio, ponendo in eviden presunti travisamenti, tuttavia insussistenti. Sul punto, oltre a rilevarsi la assol vaglio di legittimità dell’esame degli aspetti del giudizio che si sostanzino nella nell’apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente a non possono essere valutati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viz gíustificativo sulla loro capacità dimostrativa, deve ribadirsi l’inammissibilità di ce sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. T costituisce il diretto precipitato di quello, altrettanto consolidato, per il quale sono p di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decision l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa risp adottati dal giudice del merito (Sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482 – 0 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Carad 280747 – 01; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 – 01), essendo la cognizi Corte di cassazione funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della deci senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue c lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, la giustificazione (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Neppure coglie nel segno il dedotto travisamento probatorio, atteso che la sva dell’apporto dichiarativo delle testi a difesa è stato ricollegato non già alla loro inat al contenuto delle dichiarazioni, con le quali, secondo lo stesso tenore dei passagg ricorso, si era solo confermato il modello della autovettura di proprietà del NOME COGNOME circostanza che costui di tanto in tanto lavorava anche il sabato, l’orario lavorativo es affidato solo alle asserzioni dell’imputato contenute in una memoria. Su tali aspett valutazione da parte del giudice di pace che ha ritenuto, in maniera non manifestamente neppure contraddittoria, il modello dell’auto compatibile con la descrizione offerta dalla circostanza che l’imputato avesse svolto lavoro straordinario proprio ìl giorno dell’acc contrasto con la sua presenza sui luoghi nell’ora in cui fu notato dalla testimone.
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. A NOME NOME si è contest di non avere esercitato il dovuto controllo sul cane di grossa taglia di sua proprietà
stato assente nel momento in cui l’animale era fuggito dall’abitazione, raggiungendo la pu A riprova della imprevedibilità di tale evento, la difesa ha ritenuto dimostrata l’ado accorgimento atto a scongiurare tale comportamento del cane, argomento tuttavia del t assiale rispetto alla dinamica dei fatti, atteso che, nella specie, non è contestato che sorpassato il muro di cinta, ma che esso fosse sfuggito al controllo da parte di chi ave obbligo. Sul punto, giova intanto ribadire che la posizione di garanzia assunta dal dell’animale impone a costui un obbligo di adottare le cautele necessarie a prevenire reazioni dell’animale e pertanto egli risponde a titolo di colpa delle lesioni cagionat stesso animale, qualora ne abbia affidato la custodia a persona inidonea a controllarl 34765 del 03/04/2008, COGNOME, Rv. 240774 – 01).
Orbene, in tema di omessa custodia di animali, si è già precisato che, al fine di colpa, consistente nella mancata adozione delle dovute cautele, non è sufficiente che l’ tenuto in un luogo privato e recintato, ma è necessario che tale luogo sia idoneo a ev stesso possa sottrarsi alla custodia o al controllo (Sez. 4, n. 13464 del 19/11/2019, Sp 278920 – 01, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza affermato la responsabilità, per il reato di lesioni colpose, dell’imputato che, apren automatico dell’abitazione, non si era avveduto dell’uscita del cane di grossa taglia). P condotta in questione, inoltre, può aversi riguardo a quanto stabilito dall’art. 672 c prescindere dalla intervenuta depenalizzazione avvenuta ai sensi degli artt. 33 e 38 del novembre 1981, n. 689, costituisce tuttora un valido termine di riferimento per valutare di custodia degli animali, al fine di prevenire anche prevedibili reazioni dell’animale e il rischio di eventi pregiudizievoli per i terzi, prevedibili alla stregua delle norme di com (Sez. 4, n. 6393 del 10/01/2012, COGNOME, Rv. 251951 – 01).
Nella specie, proprio a causa della sua frequente assenza, era obbligo dell’i assicurarsi che l’animale, non solo non potesse scavalcare il muro di cinta, ma fosse c soggetto incaricato della custodia in modo da scongiurare la sua prevedibìle fuga nel ca cancello fosse stato aperto. La difesa non si è confrontata con il tenore dell’addebito col allegando l’intervento di un evento imprevedibile ed inevitabile estraneo al rischio tipico fattispecie, essendosi limitata ad affermare, tanto apoditticamente quanto genericamen comportamento del cane costituiva fatto imprevedibile e inevitabile, alla luce delle caute
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagam spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle amme ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa dellOinammissibilità (Corte cost. n.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese process somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 26 febbraio 2025