Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24088 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24088 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ISERNIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/03/2023 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; det. o h” , k.
bWrh Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
COGNOME
che ha concluso chiedendo LA, N.91),” n
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Campobasso in veste di Giudice in grado di appello, ha confermato la sentenza emessa in data 18/07/2022 dal locale Giudice di pace nei confronti di COGNOME NOME, per il reato di lesi colpose. All’imputato sono state contestate la colpa generica nonché la colpa specifica, consistita nell’omessa vigilanza e custodia del proprio cane pitbull e ne mancata utilizzazione della museruola, consentendo allo stesso di circolare fuori della propria abitazione. Accadeva così che, nell’androne delle scale, il ca aggredisse COGNOME NOME che stava rientrando a casa, procurandole una piccola ferita all’avanbraccio destro, giudicata guaribile in cinque giorni.
Il ricorso dell’imputato consta di tre motivi con cui deduce:
2.1. Violazione degli artt. 546, lett. e), 597 cod. proc. pen., e 40 cod. pen. avere il Giudice di appello omesso di valutare il secondo motivo di gravame, relativo all’interruzione del nesso causale. In dibattimento, infatti, la per offesa ha riferito di aver preso in braccio il proprio cane, all’evidente fine di e che fosse aggredito dal pitbull: se non l’avesse fatto non avrebbe subito il mors trattandosi di zuffa tra cani. La condotta della persona offesa ha dunque introdott un rischio nuovo che ha determiNOME interruzione del rapporto di causalità;
2.2. Violazione degli artt. 546, lett. e), 597 cod. proc. pen., 51 cod. pen. per non avere Tribunale esamiNOME il motivo d’appello con cui si invocava l’applicazione dell’anzidetta scriminante, in ragione del fatto che le norme poste a tutela de salute dell’animale domestico impongono al proprietario di utilizzare la museruola (così come la catena) per un tempo limitato. L’accertamento della responsabilità penale, peraltro, non andava limitato alla condotta dell’imputato ma doveva essere esteso a quella dei familiari, ricoprendo questi una posizione di garanzia considerazione della presenza del cane in casa;
2.3. Violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. per avere il Giudice dell’appe ritenuto la violazione di una norma cautelare diversa da quella contenuta nel capo di imputazione, ove si contesta all’imputato la sola colpa specifica della mancat utilizzazione della museruola. Nella sentenza impugnata, invece, si afferma la responsabilità del COGNOME per non essersi assicurato che la porta dell’abitazi rimanesse chiusa.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso pe l’inammissibilità del ricorso.
In data 13/02/2024, sono pervenute memoria di replica e conclusioni scritte del difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO.
Il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell’art. 39 -bis del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (inserito dall’art. 9 d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11), “contro le sent pronunciate in grado d’appello il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all’articolo 606, comma 1, lettere a), b) e c), del codice di procedura penale”. I motivi in cui si articola il presente ricorso non rientra all’evidenza, nell’ambito delle censure consentite, non integrando esse alcuna delle ipotesi di cui alle predette lettere dell’art. 606, apparendo invece vol censurare vizi motivazionali.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2024
Il Consigliere estensore