Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23441 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23441 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 25/10/2024 della Corte di Appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le note conclusionali in data 28/05/2025 del difensore del ricorrente, avv.
NOME COGNOME, che ha insistito nei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della condanna emessa in data 8 novembre 2022 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania nei confronti di NOME COGNOME, per i reati di cui agli artt. 110-334 e 110-648bis cod. pen., ha rideterminato in melius la pena, confermando nel resto.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME COGNOME, deducendo l’illogicità e la contraddittorietà, per travisamento della prova, della motivazione; la Corte di
appello avrebbe fatto derivare la commissione dei delitti, sia pure nelle forme del concorso morale, dalla sola disponibilità dell’autoveicolo sottoposto a confisca.
Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi meramente fattuali e confutativi e, comunque, manifestamente infondati.
La doppia conforme motivazione dei giudici di merito evidenzia come la Fiat Panda targata TARGA_VEICOLO fosse stata sequestrata e affidata alla custodia di COGNOME e della moglie, NOME COGNOME, formale proprietaria, il 26 aprile 2017. Solo nel 2018, era stata rubata al legittimo proprietario la Fiat Panda targata TARGA_VEICOLO. All’esecuzione della confisca, nel 2020, gli operanti avevano verificato, tramite il di telaio, che sulla Fiat Panda oggetto di furto erano state apposte le targhe della Panda sottoposta a vincolo cautelare. Solo gli imputati avevano la disponibilità del mezzo in sequestro, di modo che -in difetto di qualsiasi elemento di segno contrario nel compendio istruttorio -non poteva che desumersene la consapevole condotta di trasformazione del bene in sequestro. I giudici di merito hanno precisato che, data questa ricostruzione e tenuto conto dell’obbligo di vigilanza, COGNOME, ove non fosse stato l’autore materiale della mistificazione, opera in ipotesi solo della coniuge, ne avrebbe quantomeno condiviso il proposito criminoso (sentenza di appello, pp. 2-3; sentenza di primo grado, pp. 2-3). Questo apparato giustificativo, privo di illogicità manifeste, risulta impermeabile allo scrutinio di legittimità. Peraltro, il continuum argomentativo delle due pronunce di merito e la piena tenuta logica dei due apparati motivazionali esclude la possibilità di dedurre il travisamento della prova (cfr., Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Sessa, Rv. 283777-01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. P_IVA).
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, liquidata equitativamente, a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 giugno 2025.