Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 20556 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 20556 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza dell’ 08/02/2023 della Corte di appello di Catania;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva depositata dall’AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME, con la quale contesta le conclusioni del AVV_NOTAIO generale e insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Catania ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Catania nei confronti di NOME COGNOME per il delitto di cui all’art. 335 cod. pen.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo vizio di motivazione in quanto la Corte di appello non aveva tenuto conto che la mancata vigilanza del ricorrente dell’autovettura sequestrata, di cui era stato nominato custode, era dipesa da causa di forza maggiore dovuta alla sua condizione detentiva.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché generico e reiterativo.
La sentenza impugnata, con corretta e logica motivazione, con la quale il ricorso non si confronta, riproponendo gli stessi argomenti a cui è stata già fornita precisa risposta sia in primo che in secondo grado, ha fondato la responsabilità colposa di NOME COGNOME, nominato custode del mezzo sequestratogli nel 2008, sulla mancata comunicazione alle forze dell’ordine della sua sparizione dal luogo in cui era stato parcheggiato.
Alla luce di questi dati oggettivi, rimasti non contestati, la Corte di merito ha ritenuto privi di rilievo i periodi di detenzione di NOME, protrattisi, secondo la sentenza di primo grado, dal 19 ottobre 2009 al 28 settembre 2011 e poi dal 6 aprile 2013 al 13 febbraio 2015, in quanto non gli avevano precluso di informare le autorità preposte del mancato rinvenimento del veicolo all’indirizzo in cui si era impegnato a custodirlo ed in cui NOME era tornato.
Le generiche argomentazioni svolte con il ricorso non sono idonee ad inficiare gli argomenti sviluppati dalla sentenza impugnata e, prima ancora, da quella del Tribunale che aveva accertato l’avvenuta notifica al ricorrente del provvedimento di confisca del mezzo durante uno dei periodi di libertà, così da escludersi la causa di forza maggiore, e configurandosi l’elemento psicologico della colpa nell’avere il custode disatteso gli obblighi imposti dal vincolo con la fuoriuscita del bene dalla sua materiale disponibilità.
Alla luce di tali argomenti, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro tremila.
Così deciso il 18 aprile 2024
La AVV_NOTAIO estensora
Il Presidehte