Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36066 Anno 2024
RAGIONE_SOCIALE Sent. Sez. 1 Num. 36066 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a San Ferdinando di Puglia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2022 del Giudice per le Indagini Preliminari di RAGIONE_SOCIALE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO per l’annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla mancata concessione della non menzione con riconoscimento della stessa e l’inammissibilità per il resto;
lette la memoria dell’AVV_NOTAIO che insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza del 29/11/2022, ha condannato NOME alla pena di euro trecento di ammenda in relazione al reato di cui all’art. 20 L. 110 del 1975 in quanto, nella qualità di Comandant del reparto di Polizia Penitenziaria dell’RAGIONE_SOCIALE, avrebbe adottato le necessarie disposizioni e, pertanto, non avrebbe assicurato con la dovuta diligenza la custodia dell’armamento del personale.
Avverso la sentenza ha proposto appello l’imputata che la Corte di appello, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. ha qualificato come ricorso e trasmesso a questa Corte.
Con l’impugnazione, proposta da difensore abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, sono dedotti i seguenti motivi.
3.1. Violazione di legge con riferimento all’affermazione di responsabilità. Nel primo articolato motivo la difesa rileva che il presupposto sul quale si fonda la decisione sarebb errato. La ricorrente, infatti, entrata in servizio nel dicembre dell’anno 2011, non avrebb avuto conoscenza delle circolari che erano stata assunte in precedenza, a lei mai notificate, e, pertanto, non potrebbe ritenersi che la stessa sia responsabile del reato per non averle applicate.
3.2. Riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62 bis cod. pen. e in ordine alla mancata concessione della non menzione.
In data 5 marzo 2024 è pervenuta in cancelleria una memoria con la quale l’AVV_NOTAIO insiste per l’accoglimento del ricorso.
In data 17 aprile 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni nelle quali il AVV_NOTAIO chiede l’annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla mancata concessione della non menzione con riconoscimento della stessa e di dichiarare inammissibile nel resto il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è complessivamente infondato
Nel primo articolato motivo la difesa deduce la violazione di legge con riferimento all’affermazione di responsabilità evidenziando che il presupposto sul quale si fonda la decisione sarebbe errato in quanto la ricorrente, entrata in servizio nel dicembre dell’anno 2011, non sarebbe stata tenuta ad applicare le circolari in precedenza emanata dal DAP che non le erano mai state notificate e delle quali, pertanto, non aveva avuto conoscenza.
La doglianza è infondata.
L’art. 20 della L. 110 del 1975 prevede che la custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con “ogni diligenza”.
La stessa norma, poi, stabilisce che la persona preposta alla custodia che esercita professionalmente un’attività in materia di armi “deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dall’autorità di pubblica sicurezza”.
Il reato è di natura contravvenzionale per cui l’elemento soggettivo è costituito indifferentemente dal dolo o dalla colpa.
2.2. Nel caso di specie la contestazione si riferisce al mancato rispetto, da parte del Comandante del reparto, delle norme di legge e amministrative, anche contenute in
circolari del DAP, previste in ordine alle modalità di custodia delle armi individuali de agenti di polizia penitenziaria in servizio presso l’RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La vicenda è compiutamente descritta nella sentenza di primo grado e nell’ordinanza della Corte di appello, cui si rinvia, nelle quali si dà compiuto e analitico degli elementi emersi nel corso dell’ispezione effettuata e delle criticità emerse in ordi alla gestione-organizzazione delle armi, caratterizzata dall’assenza di protocolli d sicurezza e di ordini di servizio (cfr. in particolare pagine 8 e 9 della sentenza impugnata
A fronte della condotta accertata la ricorrente, ritenuta la natura colposa del fatt è stata condannata alla sola ammenda.
2.3. La natura contravvenzionale del reato e la ritenuta responsabilità a titolo d colpa rendono evidente l’infondatezza della censura sollevata.
La circostanza che l’imputata abbia preso servizio nel dicembre 2011, dopo cioè che le circolari del DAP in materia di custodia delle armi erano state emesse, così come il fatto che a questa non le siano state notificate e che nell’RAGIONE_SOCIALE vi fosse una prassi diverso tenore, addirittura compendiata in un ordine interno dell’anno 2014, precedente al suo arrivo, non valgono a escludere la responsabilità della stessa a titolo di colpa.
La ricorrente, infatti, Comandante del Reparto di Polizia Penitenziaria dell’istitut era tenuta a utilizzare “ogni diligenza”, ovvero ad adottare e applicare ogni normativa vigente in ordine alla corretta gestione e custodia delle armi di cui aveva la responsabilit
Ciò senza che possa assumere alcun rilievo il fatto che la normativa, anche contenuta in circolari, fosse già stata emanata e che non le era stata notificata adempimento evidentemente impossibile prima che la stessa prendesse servizio, essendo onere del funzionario pubblico quello di prendere immediata conoscenza della normativa, anche interna e pregressa, necessaria al corretto e diligente adempimento del servizio che assume.
La colpa, sotto tale profilo, in conclusione, è stata correttamente ritenuta propri in virtù del non avere adoperato la diligenza necessaria richiesta della contravvenzione di cui all’art. 20 L. 110 del 1075, rectius nell’essere stata negligente, nella conoscenza e nell’applicazione della normativa prevista per la custodia delle armi individuali de personale di cui aveva la responsabilità.
Nel secondo motivo la difesa chiede che siano riconosciute le circostanze attenuanti generiche e il beneficio della non menzione.
Il ricorso sul punto, nel quale la censura è formulata come “subordinata soltanto per scrupolo difensivo”, è inammissibile per mancanza di specificità.
Le richieste, infatti, sono compendiate in due mere asserzioni, esposte senza evidenziare alcuna ragione o argomento a sostegno delle stesse ovvero esplicitare rilievi critici al provvedimento impugnato sul punto.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 3/5/2024