Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 27517 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27517 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CITTADELLA il 26/05/1952
avverso l’ordinanza del 06/02/2025 del GIP TRIBUNALE di PADOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla confisca della sciabola, e dichiararsi, nel resto, l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 6 febbraio 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova ha disposto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. ed a seguito di opposizione proposta dall’indagato avverso la richiesta del pubblico ministero, l’archiviazione del procedimento promosso nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di omessa custodia di armi di cui all’art. 20-bis, secondo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, ed ordinato, contestualmente, la confisca dei fucili (un Winchester, un Benelli semiautomatico, una doppietta Krupp), della carabina ad aria compressa COGNOME e della sciabola in sequestro.
Ha, in proposito, ritenuto che dalle modalità di custodia prescelte da COGNOME il quale vive insieme ad un fratello, imperito nel maneggio delle armi, discende il pericolo che questi, o altro soggetto, estraneo entrino in contatto con i fucili e sciabola ma che l’episodicità della condotta e la sua ridotta offensività consentano di apprezzare la particolare tenuità del fatto e di addivenire, quindi all’archiviazione del procedimento penale scaturito dal rinvenimento delle armi che, nondimeno, ha confiscato ex art. 240, secondo comma, cod. pen..
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’avv. NOME COGNOME ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali quale deduce violazione di legge sul rilievo dell’esclusione della sciabola da cavalleria, qual quella oggetto di addebito, dal novero delle armi assoggettate alle previsioni della legge 18 aprile 1975, n. 110.
Con il secondo ed ultimo motivo eccepisce, ancora, violazione di legge con riferimento alla qualificazione del fratello con lui convivente come «persona imperita nel maneggio» in ragione del solo fatto che costui non è titolare di titolo abilitativo ed in assenza di una più compiuta valutazione in ordine alle circostanze del caso concreto.
Ascrive, ulteriormente, al Giudice per le indagini preliminari di avere tratto concorrente argomento, nella verifica della sussistenza dell’addebito, dall’ubicazione dell’abitazione al cui interno le armi erano collocate in una zona isolata, profilo irrilevante ai fini considerati.
Chiede, conclusivamente, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, anche con rifermento alla disposta confisca delle armi diverse dal fucile Winchester.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente alla confisca della sciabola e dichiararsi, nel resto, l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è, nei termini che saranno di seguito chiariti, fondato.
Preliminarmente, va attestata la ritualità della proposta impugnazione, coerente con il consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «L’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto emessa, ex art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., a seguito di opposizione dell’indagato, è impugnabile con ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost.» (Sez. 5, n. 36468 del 31/05/2023, Tramo, Rv. 285076 – 01).
Tale ordinanza, infatti, pur non avendo forma di sentenza, ha carattere decisorio e capacità di incidere, in via definitiva, su situazioni di diritto soggett sicché, non essendo previsto alcun altro mezzo di impugnazione, è ricorribile per cassazione a condizione, tuttavia, che sia allegato un interesse concreto ed attuale alla rimozione del provvedimento (così Sez. 6, n. 611 del 22/11/2023, dep. 2024, Conforti, Rv. 285604 – 01).
Nel caso di specie, il ricorrente ha espressamente chiarito, con l’atto introduttivo del presente giudizio di legittimità, che l’impugnazione è diretta conseguire l’annullamento della confisca dele armi in sequestro, fatta eccezione per il fucile Winchester che, in occasione dell’accesso dal quale è scaturito il procedimento penale a carico di NOME COGNOME venne rinvenuto poggiato sul letto dell’indagato, all’interno di una stanza dotata di una finestra aperta tapparella quasi del tutto sollevata, con inseriti tre colpi, di cui uno già in canna
COGNOME contesta, invece, le conclusioni raggiunte dal Giudice per le indagini preliminari in ordine alle modalità di custodia degli altri due fucili indicati verbale di sequestro e della carabina ad aria compressa – armi che egli, al pari del fucile Winchester, egli deteneva legittimamente – e si duole, altresì, dell’applicazione delle previsioni dell’art. 20-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, alla sciabola da cavalleria.
Tale ultima obiezione si palesa, senz’altro, pertinente, posto che, ha da tempo chiarito la giurisprudenza di legittimità, «L’omessa custodia di armi da taglio non rientra nella previsione dell’art. 20 bis della legge 18 aprile 1975, n. 110 che deve intendersi riferita alle sole armi da sparo» (Sez. 1, n. 18931 del 10/04/2013, Porcaro, Rv. 256019 – 01).
Per quanto riguarda, poi, i fucili e la carabina riposti all’interno di u rastrelliera prossima all’ingresso dell’abitazione, chiusa con due lucchetti le cui chiavi erano appese sulla contigua parete, il Giudice per le indagini preliminari –
chiamato a verificare la fondatezza di un addebito consistente nel trascurare di adoperare, nella custodia di armi, munizioni ed esplosivi, le cautele necessarikper impedire che persone minori di età che non siano in possesso della licenza dell’autorità, persone anche parzialmente incapaci, tossicodipendenti o imperite nel maneggio giungano ad impossessarsene agevolmente – ha assegnato decisiva rilevanza, oltre che all’ubicazione dell’immobile in zona isolata ed all’insufficienz della protezione assicurata, rispetto all’accesso indesiderato di terzi, dagli animal da guardia, alla stabile residenza, in quella casa, del fratello di NOME COGNOME soggetto non abilitato al possesso di armi.
Il percorso argomentativo seguito dal Giudice per le indagini preliminari appare effettivamente distonico rispetto alla cornice normativa di riferimento.
Da un canto, va, infatti, segnalato che le considerazioni relative alla possibilità che terzi, introdottisi, magari abusivamente, nell’immobile in cui i fucili eran custoditi potessero entrare in contatto con le armi appaiono, in certa misura, eterodosse rispetto al thema decidendum, che deve intendersi circoscritto, avuto riguardo a quanto sopra già precisato, ai fucili ed alla carabina collocati dentro l rastrelliera ed all’attitudine dei presidi predisposti da COGNOME a prevenire l’impossessamento da parte di persone imperite al maneggio, e non anche di coloro che, autorizzati o meno, avessero avuto accesso all’immobile.
Dall’altro, va osservato che la decisione impugnata – che ha comportato la confisca, obbligatoria ai sensi dell’art. 240, secondo comma, cod. pen., dei fucili e della carabina collocati dentro la rastrelliera – fa leva sulla stabile presenza, i quella casa, del fratello dell’indagato e proprietario degli oggetti de quibus agitur, il quale è indicato dal Giudice per le indagini preliminari quale persona «imperita nel maneggio» perché sprovvista di titolo abilitativo alla detenzione.
Coglie nel segno, in proposito, il ricorrente nell’eccepire che, così facendo, il giudice di merito ha, in sostanza, assimilato nozioni tra di loro non coincidenti né automaticamente sovrapponibili e, in ultimo, disatteso la ratio della norma incriminatrice, intesa ad evitare il contatto tra le armi e persone che, per la lo contingente o permanente condizione soggettiva, non sono in grado di assicurare il pieno controllo su strumenti altamente pericolosi.
La circostanza che il fratello dell’odierno ricorrente non abbia titolo all detenzione di armi non vale, invero, di per sé a qualificarlo come persona imperita nel maneggio, cioè sprovvista delle qualità intellettive, manuali, tecniche necessarie per evitare il pericolo di accidentale utilizzo delle armi o, addirittura, esplosione di colpi di arma da fuoco, condizione soggettiva che, ragionevolmente, consegue alla congiunta considerazione di una gamma di fattori molto ampia, almeno in linea teorica (dall’età, allo stato di salute fisica e psichica, sino al gr
di cultura, all’occupazione, allo stato delle relazioni con gli altri occupa dell’immobile ed all’eventuale vissuto criminale) e che, comunque, non è
necessariamente collegata all’assenza, all’attualità, di autorizzazione alla detenzione di armi.
Il provvedimento impugnato si rivela, sotto questo aspetto, gravemente carente perché ricollega l’inserimento del congiunto dell’odierno ricorrente
nell’ambito dei soggetti elencati all’art.
20-bis, secondo comma, legge 18 aprile
1975, n. 110, ad un’informazione senz’altro rilevante ma, da sola, non sufficientemente univoca e si astiene dalla doverosa formulazione di un più
argomentato giudizio che tenga conto, tra l’altro, della concreta modalità di custodia delle armi della cui confisca si discute.
5. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Padova in vista di un nuovo giudizio che, libero nell’esito, sia, nondimeno, esente dal vizio riscontrato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente al reato contestato con riferimento alle armi diverse dal fucile Winchester, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Padova – Ufficio G.I.P..
Così deciso il 14/05/2025.