Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34316 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34316 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME POSCIA EVA COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME COGNOME, nato a Candida il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 27/11/2024 del Tribunale di Avellino Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la concessione della sospensione condizionale della pena, con rigetto nel resto. L’AVV_NOTAIO ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in preambolo, il Tribunale di Avellino ha ritenuto NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 20 legge n. 110 del 1975 per avere omesso di custodire la pistola Beretta TARGA_VEICOLO. TARGA_VEICOLO completa di caricatore (nel quale erano inserite cinque cartucce) e per avere omesso di denunziare lo smarrimento della pistola Smith Spagnola, cal. 6,TARGA_VEICOLO, regolarmente denunciata (capo a) e della contravvenzione di cui all’art. 697 cod. pen., per avere detenuto abusivamente sei munizioni cal. 6,35 (capo b).
Ricorre per cassazione NOME, per mezzo del proprio difensore, AVV_NOTAIO e denuncia sei motivi.
2.1. Con il primo lamenta l’omessa motivazione della pur richiesta sospensione condizionale della pena.
A fronte della richiesta dei benefici di legge – così come attestata dal verbale e dalla stessa intestazione della sentenza – il Tribunale ha omesso di fornire qualsiasi motivazione.
2.2. Con il secondo motivo deduce l’inosservanza dell’art. 20 legge n. 110 del 1975 in punto di ritenuta sussistenza della condotta materiale di omessa custodia della pistola Beretta.
L’arma, infatti, era custodita adeguatamente in un incavo praticato nella parete del bagno, non visibile nØ agevolmente accessibile, siccome celato da uno sportellino di chiusura.
2.3. Con il terzo motivo censura come illogica la motivazione posta a fondamento della condotta di omessa denuncia dello smarrimento della pistola Smith Spagnola.
L’affermazione di responsabilità riposa esclusivamente sul presupposto del mancato rinvenimento dell’arma nell’abitazione al momento della perquisizione, senza alcun ulteriore approfondimento investigativo.
2.4. Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 697 cod. pen.
I proiettili oggetto d’imputazione costituiscono munizionamento della pistola Beretta TARGA_VEICOLO, come impone di ritenere che cinque delle sei rinvenute erano nell’alloggiamento dell’arma stessa.
La condotta, secondo la giurisprudenza di legittimità, non costituisce reato.
2.5. Con il quinto e il sesto motivo il ricorrente lamenta l’omessa motivazione in punto di diniego della scriminante di cui all’art. 131bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorrente lamenta la mancanza della motivazione in punto di esclusione della causa di esclusione della punibilità del fatto di particolare tenuità e l’insufficienza della motivazione con la quale Ł stato negata la diminuzione della pena ai sensi dell’art. 62bis cod. pen.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, anche richiamando le memorie depositate in data 27 agosto 2025, ha prospettato l’annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla sospensione condizionale della pena, da concedersi da parte della Corte; ha poi chiesto il rigetto dei restanti motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato nei limiti e per le ragioni che s’indicano di seguito.
Quanto al capo a), il secondo e il terzo motivo, con cui il ricorrente avversa il merito dell’affermazione di responsabilità, sono privi di pregio.
Quanto alla condotta di omessa custodia della pistola Beretta, nella giurisprudenza di questa Corte Ł consolidato il principio secondo cui «L’obbligo di diligenza nella custodia delle armi previsto dall’art. 20 della legge 18 aprile 1975, n.110, quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi, deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell’ id quod plerumque accidit » (Sez. 1, n. 28799 del 16/04/2019, COGNOME, Rv. 276492 – 01; Sez. 1, n. 16609 del 11/02/2013, COGNOME, Rv. 255682 – 01; Sez. 1, n. 47299 del 29/11/2011, COGNOME, Rv. 251407 – 01 (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il reato nel caso della custodia di una pistola TARGA_VEICOLO nel cassetto di un comò privo di sistemi di chiusura).
Si Ł, inoltre, condivisibilmente chiarito che compete al giudice di merito stabilire se, in rapporto alle contingenti situazioni, l’agente abbia custodito l’arma con diligenza, nell’interesse della sicurezza pubblica (Sez. 1, n. 24271 del 13/05/2004, Cedro, Rv. 228904 – 01)
Tale giudizio Ł pertanto incensurabile in cassazione, qualora la motivazione – come nel caso in esame – sia logica e congrua. Infatti, il Tribunale ha in proposito valorizzato la circostanza che l’arma si trovava in un piccolo incavo praticato nella parete del bagno, a portata di mano di chiunque facesse ingresso in detta stanza e che – diversamente da quanto indicato nel ricorso – lo sportellino che avrebbe dovuto chiudere l’alloggiamento dell’arma era aperto.
Le descritte modalità di custodia si risolvono chiaramente in un comportamento imprudente e negligente secondo il richiamato giudizio medio del buon padre di famiglia, non potendosi fare a meno inoltre di osservare che gli eventi che la norma precauzionale mira a
prevenire sono anche quelli che riguardano persone che frequentano la casa di abitazione.
Analoghe considerazioni in punto di aspecificità e manifesta infondatezza riguardano l’omessa denuncia dello smarrimento della pistola Smith spagnola.
¨, infatti, incontestato che tale arma, pur regolarmente denunciata, non Ł stata trovata in sede di perquisizione, nØ l’imputato ha mai fornito giustificazioni in proposito.
Pertinente si reputa un arresto, risalente ma mai superato, secondo cui «La contravvenzione di omessa denuncia dello smarrimento di un’arma Ł un reato di mera condotta omissiva e di natura istantanea che si consuma, quindi, e si esaurisce nel momento stesso in cui si verifica l’omesso adempimento dell’obbligo penalmente sanzionato che si verifica decorso il lasso di tempo, strettamente necessario per effettuare la denuncia, decorrente dal momento dell’avvenuta conoscenza dello smarrimento» (Sez. 1, n. 1071 del 04/10/1985, dep. 1986, Martinoia, Rv. 171738 – 01).
SicchØ non si comprende la doglianza che addebita al Tribunale un difetto di motivazione in punto di affermazione di responsabilità dell’imputato che non ha svolto alcuna denuncia di smarrimento di un arma dallo stesso regolarmente detenuta.
2. ¨, invece, fondato il quarto motivo di ricorso.
Secondo la stessa ricostruzione contenuta nella sentenza, le munizioni oggetto del capo b) dell’imputazione costituivano dotazione della pistola Beretta di cui al capo a), cinque delle quali peraltro rinvenute proprio all’interno del caricatore di detta arma.
Ebbene, la contemporanea detenzione illegale di un’arma comune da sparo e delle munizioni che ne costituiscono ordinaria dotazione integra un’unica ipotesi di reato, rimanendo assorbito nel reato di detenzione illegale dell’arma quello delle relative munizioni quando le stesse non eccedono la capacità di carica dell’arma o non siano di calibro diverso (Sez. 1, n. 17808 del 02/04/2008, COGNOME, Rv. 239852 – 01; Sez. 6, n. 29719 del 27/05/2003, COGNOME, Rv. 225870 – 01; Sez. 2, n. 2071 del 05/11/1987, dep. 1988, COGNOME, Rv. 177641 – 01. Il principio Ł stato recentemente ribadito con riferimento ad arma da guerra e al relativo munizionamento da Sez. 1, n. 7983 del 24/10/2018, dep 2019, COGNOME, Rv. 275170 – 01).
L’omessa denuncia della detenzione delle cartucce costituenti la normale dotazione del caricatore di un’arma regolarmente denunciata non integra, dunque, gli estremi del reato di cui all’art. 697 cod. pen., poichØ la detenzione dell’arma deve intendersi comprensiva anche del suo caricatore (Sez. 1, n. 17498 del 05/02/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269888 – 01; si veda anche Sez. 1, n. 22347 del 28/04/2021, COGNOME, Rv. 281394 – 01; Sez. 1, n. 57613 del 21/09/2017, COGNOME, Rv. 271900 – 01).
La sentenza dev’essere pertanto annullata senza rinvio limitatamente alla condanna alla pena di 350,00 euro di ammenda irrogata per il capo b), pena che si elimina.
Dev’essere, invece, confermata la statuizione di confisca delle munizioni, in quanto dotazione della pistola Beretta illegalmente custodita, trattandosi di misura di sicurezza obbligatoria ai sensi del combinato disposto dell’art. 240, secondo comma n. 2, cod. pen. e dall’art. 6, comma 1, legge 22 maggio 1995 n. 152. Tali norme prevedono la confisca obbligatoria delle armi, delle munizioni e degli esplosivi concernenti tutti i reati, anche di natura contravvenzionale, e la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, nell’applicazione della confisca, si prescinde dalla condanna dell’autore del reato, imponendola anche per il caso di archiviazione (Sez. 1, n. 11985 del 09/11/1995, Principe, Rv. 203129 – 01), con la sola eccezione del soggetto estraneo al reato, per cui la confisca non può essere disposta allorchØ nei confronti di questi sia disposta l’archiviazione per infondatezza della notitia criminis qualunque sia la causa e sempre che si tratti di cose non
oggettivamente criminose in senso assoluto (Sez. 1, n. 7310 del 22/12/1999, dep. 2000, Bernardi, Rv. 215240 – 01).
Fondati sono anche i motivi riguardanti l’assenza di motivazione della mancata applicazione dell’art. 131bis cod. pen e del beneficio della sospensione condizionale della pena, mentre quello riguardante le circostanze attenuanti generiche deve considerarsi assorbito e non precluso.
A fronte di una specifica richiesta da parte dell’imputato, in occasione dell’udienza del 27 novembre 2024, di applicazione della menzionata scriminante, il Tribunale ha del tutto omesso di pronunciarsi e non v’Ł spazio per ritenere tale censura superata attraverso la pur consentita motivazione implicita, poichØ non risulta che nel caso in esame la richiesta sia stata disattesa alla stregua della complessiva struttura argomentativa della sentenza.
Ugualmente il Collegio rileva che nella sentenza impugnata Ł stata omessa la pronuncia riguardo alla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena con conseguente sussistenza del vizio di motivazione eccepito. Tale omissione determina, infatti, l’annullamento con rinvio della sentenza, ove in essa manchi il giudizio prognostico di ricaduta nel reato e non vi siano elementi utili per una valutazione circa la concessione del beneficio in sede di legittimità (Sez. 2, n. 27886 del 23/06/2022, COGNOME, Rv. 283842 – 01; si veda anche, sul mancato esercizio (con esito positivo o negativo) del potere-dovere del giudice di appello di applicare i benefici di legge, non accompagnato da alcuna motivazione che renda ragione di tale «non decisione» Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, COGNOME, Rv. 275376 – 01).
L’omessa motivazione sul punto impone, pertanto, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata su tali punti affinchØ il Giudice del rinvio, ovviamente in esito al nuovo esame sulla particolare tenuità del fatto, possa valutare se il beneficio della sospensione condizionale dlela pena sia o no concedibile.
I restanti motivi devono essere rigettati e quello sulle circostanze attenuanti generiche, come anticipato, dev’ssere dichiarato assorbito e non precluso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla condanna alla pena dell’ammenda di euro 350,00, pena che elimina, per il reato di cui al capo b, perche’ il fatto non sussiste. Annulla con rinvio la sentenza impugnata in riferimento ai reati di cui al capo a, limitatamente alla sospensione condizionale della pena e alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., e rinvia per nuovo giudizio sui punti al Tribunale di Avellino in diversa persona fisica. Rigetta nel resto il ricorso.
Così Ł deciso, 26/09/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME