Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 41983 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 41983 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/04/2024 del TRIBUNALE di MACERATA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso-,
letta la memoria del difensore della parte civile NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità o per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Macerata, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la quale il 9 ottobre 2023 il Giudice di pace di Macerata aveva dichiarato COGNOME responsabile del reato previsto dall’art. 590 cod. pen. perché, nella qualità di proprietario di un cane pastore tedesco, aveva cagionato a COGNOME lesioni personali colpose per aver omesso di custodire adeguatamente il suo animale, lasciato libero di muoversi anche fuori dalla proprietà privo di museruola o comunque di altra precauzione finalizzata a evitare la causazione di danni a persone. Fatto avvenuto in Porto Recanati il 22 novembre 2020.
Il fatto è stato così ricostruito: NOME COGNOME passeggiava insieme al coniuge COGNOME NOME quando il pastore tedesco di proprietà del NOME si era loro avvicinato azzannando alla schiena uno dei loro tre cagnolini; nel tentativo di allontanare il cane, la donna aveva spinto con le mani il muso del cane aggressore, che le aveva addentato la manica della giacca, strattonandola e facendola cadere.
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per violazione di norme processuali e per vizio di motivazione con riguardo all’omessa assunzione di una prova decisiva. La difesa si duole del fatto che, dichiarata in primo grado la decadenza dell’imputato dal diritto di far assumere la prova testimoniale per mancata presentazione in udienza e rigettata l’istanza di rimessione in termini, il giudice di appello ha omesso di provvedere sull’ammissione delle prove, concernenti la testimonianza di terzi estranei e presenti ai fatti, assunte dalla difesa ai sensi degli artt. 327 e 391 cod. proc. pen
Con il secondo motivo deduce vizio di Motivazione sia perché il tribunale, pur non ammettendo i testi, ha trasmesso copia dell’atto di appello e della sentenza al pubblico ministero, dubitando della verità della versione fornita dalla parte civile, sia perché in presenza di tale incertezza il giudice avrebbe dovuto emettere sentenza assolutoria ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 327 e 507 cod. proc. pen., omessa motivazione e violazione del principio nullum crimen sine lege. La difesa ritiene mancante la motivazione laddove ha omesso di prendere in considerazione le prove assunte ai sensi dell’art. 327 bis cod. proc. pen. e di motivare ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. La motivazione è contraddittoria laddove, pur ammettendo che il cane non abbia morso alcuno, ritiene l’imputato responsabile del delitto di lesioni sulla base della testimonianza di una persona
non presente ai fatti (teste NOME COGNOME). Il giudice ha ritenuto ovvio che il pastore tedesco avesse assunto un atteggiamento aggressivo o comunque tale da spaventare i cagnolini e i loro accompagnatori, in contrasto con quanto dichiarato dal teste assunto dalla difesa. Pur prendendo in esame l’ipotesi difensiva il giudice ha applicato l’art. 2052 cod. civ. a fondamento del giudizio di responsabilità penale.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore della parte civile NOME COGNOME ha depositato memoria concludendo per l’inammissibilità o per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Premessa l’inammissibilità dei motivi di ricorso per vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, comma 2-bis, cod. proc. pen., il Collegio ritiene comunque tutti i motivi inammissibili in quanto il difensore del ricorrente, non senz evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, ovvero l’assenza di contatto tra il cane e la persona offesa e la riconducibilità della caduta all’intreccio del guinzaglio dei cagnolini con le gambe della loro stessa padrona. E’ pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la su genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità per violazione dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, COGNOME, Rv. 260608 – 01; Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, COGNOME, non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568 – 01; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849 – 01).
I motivi di ricorso possono essere esaminati unitariamente. Si tratta, comunque, di motivi manifestamente infondati.
Il giudice di appello, infatti, lungi dall’ignorare le allegazioni difensive, ha trascurato di indicare le ragioni per le quali non fosse necessario integrare l’istruttoria ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. mediante espletamento della prova dalla quale la parte era decaduta. In particolare, il giudice ha sottolineato che la versione dei fatti fornita dalla persona offesa parte civile, secondo la quale il pastore tedesco di proprietà dell’imputato avrebbe cagionato la sua caduta e le lesioni derivatene alla gamba sinistra e alla mano destra, era corroborata dalla deposizione del coniuge di NOME COGNOME, NOME COGNOME, e dalla teste NOME COGNOME, oltre che dalla dichiarazione resa dallo stesso imputato alla Polizia locale in merito al fatto che il cane fosse sfuggito alla sua custodia e dalla testimonianza di NOME COGNOME, secondo il quale il medesimo cane aveva in precedenza aggredito anche il cane della sua ex moglie.
Così evidenziato il fatto nei suoi elementi essenziali, il giudice ha precisato che quel che la difesa dell’imputato avrebbe voluto dimostrare, ossia l’attorcigliamento del guinzaglio alla gamba della COGNOME, nulla avrebbe aggiunto in senso favorevole all’imputato; ciò in quanto era pienamente credibile la versione resa dalla persona offesa circa l’atteggiamento aggressivo, o comunque tale da spaventare i cagnolini e i loro accompagnatori, di un cane sfuggito al controllo del proprietario e che qualche istante prima aveva già aggredito un altro cane coinvolgendo la donna che lo portava a passeggio (teste NOME COGNOME).
Il ragionamento svolto nella sentenza impugnata non presenta caratteristiche di illegittimità, esprimendo congruamente la sufficienza delle acquisizioni istruttorie a disposizione del giudice e la superfluità di una prova ritenuta comunque inidonea a interrompere il nesso causale tra la condotta dell’imputato – e l’evento occorso. Giova ricordare che l’interruzione del nesso causale tra condotta ed evento è configurabile quando la causa sopravvenuta innesca un rischio nuovo, del tutto incongruo rispetto al rischio originario attivato dalla prima condotta (Sez. 4, n. 3312 del 2/12/2016 dep. 2017, COGNOME, Rv. 269001 – 01; Sez. 4 n. 25689 del 3/05/2016, COGNOME, Rv. 267374 01). Ed ancora è stato affermato che, in tema di rapporto di causalità, non può ritenersi causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento il comportamento negligente di un soggetto che trovi la sua origine e spiegazione nella condotta colposa altrui (Sez. 4, n. 18800 del 13/4/2016, COGNOME, Rv. 267255 – 01).
3. Quanto alla natura colposa della condotta del ricorrente, essa è stata correttamente ricondotta all’inosservanza di norme cautelari afferenti al governo e alla conduzione dei cani, volte a prevenire, neutralizzare o ridurre rischi per la pubblica incolumità, specificamente declinate in relazione alle potenzialità lesive per l’altrui incolumità di un pastore tedesco. Il richiamo è alla norma di cui all’art. 672 cod. pen. che sanziona a livello amministrativo l’incauta custodia di animali, e che positivizza il generale dovere di diligenza e prudenza che l’ordinamento pone in capo a chiunque abbia il dominio di un animale dotato di capacità lesiva, sancendo l’assunzione di una posizione di garanzia rispetto alla possibilità del verificarsi di eventi dannosi, corredata da una serie di obblighi, divieti e modelli comportamentali la cui violazione determina responsabilità giuridica a vari livelli (amministrativo, civile e penale). Nel caso di speci secondo la logica motivazione del provvedimento impugnato, nessun dubbio residua in ordine alla violazione delle suddette norme prudenziali da parte dell’imputato, il quale ha ammesso che il cane fosse sfuggito alla sua custodia circolando senza guinzaglio né museruola lungo la pubblica via.
Il riferimento alla disposizione dell’art. 2052 cod. civ. non è, per altr profilo, funzionale nella motivazione ad affermare la responsabilità oggettiva del proprietario, secondo i criteri dettati agli effetti civili, quanto piuttos individuare il titolare della posizione di garanzia gestore del rischio. Come questa Corte ha più volte affermato, in tema di lesioni colpose la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane impone l’obbligo di controllare e custodire l’animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi, finanche all’interno dell’abitazione (ex multis Sez. 4, n. 18814 del 16/12/2011 dep. 2012, Mannino, Rv. 253594 – 01). E, a fronte di un cane di una razza che, per mole e indole, si palesi più aggressivo, l’obbligo di custodia che grava sul detentore si attiva ancor più. La pericolosità degli animali non può essere ritenuta solo in relazione agli animali feroci, ma può sussistere anche per gli animali domestici che, in date circostanze, possono divenire pericolosi, ivi compreso il cane, animale normalmente mansueto, la cui pericolosità deve essere accertata in concreto (Sez. 4, n. 6393 del 10/1/2012, Manuelli, Rv. 251951 – 01). Ne consegue che al proprietario del cane fa capo una posizione di garanzia per la quale egli è tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell’animale, considerando la razza di appartenenza ed ogni altro elemento. Rientra, in altri termini, in un criterio di assoluta logica che, attese le diverse potenzialità lesive, pur senza che operi alcuna presunzione, vi siano talune razze di cani che necessitino, normalmente, di una maggiore attenzione da parte di chi li detiene. Si tratta di un principio di
cui deve essere ribadita la validità, e che la sentenza impugnata ha effettivamente tenuto presente.
Nei casi nei quali dall’incauta custodia di animali sia derivato il danno alla persona, per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 40, comma 2, e 590 cod. pen., si perviene al riconoscimento della penale responsabilità dell’imputato per le lesioni cagionate dall’animale.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo, nonché alla rifusione delle spese in favore della parte civile NOME COGNOME, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione alla parte civile NOME COGNOME delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in euro tremila, oltre accessori come per legge.
Così deciso il 31 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
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