Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 46176 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 46176 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MANFREDONIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito l’avvocato NOME COGNOME, del foro di Roma, in sostituzione dell’avvocato NOME COGNOME, del foro di Foggia, nell’interesse delle parti civili COGNOME NOME e COGNOME NOME, il quale, nonché in sostituzione dell’avvocato NOME COGNOME del foro di Foggia, nell’interesse delle parti civili COGNOME NOME e COGNOME NOME, il quale ha insistito per la conferma della sentenza impugnata, depositando nomine ai sensi dell’art. 102, cod. proc. pen., riportandosi alle conclusioni e alle note spese già in atti.
Ritenuto in fatto
1. La Corte d’appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Foggia, con la quale COGNOME NOME era stato ritenuto penalmente responsabile del reato di omicidio colposo ai danni di COGNOME NOME, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per estinzione del reato per prescrizione e confermato le statuizioni civili.
In particolare, si è contestato al COGNOME di avere, nel corso dell’addestramento di una cavalla di proprietà di COGNOME NOME, consentito, per imprudenza, imperizia e negligenza, alla figlia cli costui, COGNOME NOME, di salire sulla groppa dell’animale senza casco protettivo e di averla lasciata sola durante la cavalcata, nonostante lo stesso non fosse perfettamente domato, cagionando in tal modo la morte della predetta, in conseguenza delle lesioni riportate a seguito di una caduta.
I giudici d’appello hanno ritenuto, intanto, incontestato che l’animale, già appartenuto al COGNOME NOME, fosse stato da questi ceduto al padre della vittima e che fosse proprio quello dal quale quest’ultima era caduta. È stato ritenuto, altresì, incontestato che il PREINCIPE fosse stato incaricato di addestrare la cavalla, valutato come contraddittorio quanto asserito a difesa, il COGNOME essendo stato perfettamente informato di quanto quotidianamente accadeva con riferimento a quell’animale, nonostante avesse affermato di non sapere cosa accadesse in ogni momento della giornata. In altri termini, la Corte territoriale ha ritenuto smentito che la ragazza si occupasse da sola della gestione dell’animale: al contrario, l’assunto della c.d. “autogestione” della cavalla da parte della vittima era stato superato dal riferito testimoniale, buona parte dei dichiaranti, pur a vario titolo presenti all’interno del maneggio, avendo affermato di non conoscere neppure la vittima. Considerato, poi, che il contratto di vendita era intercorso tra il padre della vittima e il COGNOME, la Corte ha escluso il ruolo di custode in capo alla ragazza, l’accordo prevedendo solo l’obbligo per il proprietario di provvedere ai bisogni dell’animale, ma non anche che la ragazza ne potesse disporre liberamente. Da queste premesse, il giudice del gravame ha tratto la conclusione che, al momento dell’incidente, la cavalla, non ancora del tutto domata, non fosse di proprietà della vittima, altresì affermando l’esistenza di evidenze (alle quali la Corte fa rinvio alle pagg. 25-28 della sentenza impugnata), confermative di una alterazione della scena dell’incidente tra il tempo trascorso tra il suo verificarsi e l’arrivo degli inquirenti.
Sulla scorta, poi, del parere tecnico del consulente nomiNOME, le cui conclusioni non erano state contestate, ha ritenuto che il grave trauma
cranico riportato dalla vittima fosse compatibile con una caduta da cavallo, come confermato anche dal racconto di un testimone che aveva affermato di avere visto la stessa in sella al cavallo e di averla poi rivista riversa a terra e di altro soggetto che aveva riferito di un impegno del COGNOME, proprio il giorno dell’incidente, riguardante per l’appunto la consegna dell’animale alla ragazza, ma anche della presenza della ragazza a cavallo lungo il viale della struttura alberghiera del COGNOME, presente anche quest’ultimo, verificata la credibilità del dichiarante, contestata a difesa.
In definitiva, la Corte d’appello ha ritenuto che l’incidente fosse avvenuto mentre la vittima stava cavalcando l’animale; che l’animale non era perfettamente domato e per giunta in calore, come comprovato dalle deposizioni COGNOME e COGNOME; che il COGNOME, probabilmente confidando sul dato che l’animale sino a quel momento si era mostrato mansueto e fosse abituato alla vittima, aveva consentito alla stessa di cavalcarlo, senza casco protettivo, all’esterno del maneggio, ma in sua presenza, nel corso di quella che ha considerato una prova d’approccio, più che una lezione, estranea all’inizio di un vero e proprio corso di equitazione; c:he, in maniera tuttavia molto imprudente, il COGNOME aveva a un certo punto abbandoNOME il controllo diretto della situazione, già in sé pericolosa, come confermato dal TROIANO che aveva visto la ragazza da sola in groppa al cavallo; che, infine, l’animale si era spaventato al sopraggiungere di un veicolo che trasportava un esemplare maschio, il che costituiva evento prevedibile, trattandosi di strada transitabile anche da altri veicoli.
Tanto premesso in fatto, quanto alla valutazione giuridica, la Corte territoriale ha ritenuto che fosse intanto irrilevante la circostanza che nell’accordo tra il COGNOME e il proprietario dell’animale rientrasse anche l’insegnamento alla figlia dei rudimenti dell’equitazione, atteso che nella stessa imputazione non vi era alcun riferimento a un incarico in tal senso, precisando come la responsabilità del COGNOME derivasse dalla custodia dell’animale derivante dall’art. 672, cod. pen., l’obbligo di custodia e governo degli animali essendo ricollegato non solo alla titolarità dell’agente sull’animale, ma anche al rapporto di fatto tra gli stessi esistente, sia esso di temporaneo affidamento che di detenzione vera e propria.
2. La difesa del COGNOME ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione degli artt. 110-576 cod. pen. e dell’art. 672 stesso codice; violazione dell’art. 178,Iett. c), cod. proc. pen. e vizio della motivazione. La difesa ha rilevato che la Corte avrebbe ricostruito i fatti in maniera totalmente diversa da quanto ritenuto dal primo giudice, disattendendo le censure difensive in ordine alla impossibilità della vittima di cadere da cavallo durante una lezione di equitazione; ha
contestato la valutazione delle dichiarazioni rese a chiarimento dal consulente medico legale, assumendo che costui avrebbe confermato la inconciliabilità delle lesioni con la caduta dalla groppa del cavallo; ha rilevato, infine, che la Corte avrebbe “forzato” ogni aspetto della vicenda come risultante dalla istruttoria dibattimentale.
Richiamati in ricorso alcuni passaggi della deposizione del consulente tecnico, la difesa ne ha inferito una smentita delle conclusioni del giudice territoriale, osservando come la ricostruzione dei fatti accreditata dalla Corte territoriale sia conforme alla imputazione, ma non alle risultanze probatorie.
Sotto altro profilo, ha denunciato un silenzio motivazionale in ordine a plurimi elementi indicati nel gravame che la Corte si sarebbe limitata a elencare a pag. 1 della sentenza impugnata, alla stregua dei quali si era ritenuta la mancata dimostrazione della caduta da cavallo, altresì contestando la valutazione dell’altro elemento probatorio valorizzato, una volta censurata la valutazione della prova scientifica, le dichiarazioni cioè rese dal COGNOME, rispetto al quale si è sottolineato lo scarso spessore dimostrativo.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha rassegNOME conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Le parti civili COGNOME NOME e COGNOME NOME con l’AVV_NOTAIO e le parti civili COGNOME NOME e COGNOME NOME con l’AVV_NOTAIO hanno depositato conclusioni scritte, chiedendo la conferma delle statuizioni civili della sentenza, allegate le relative note spese.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità del motivo.
Parte ricorrente, invero, nonostante il richiamo ai vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) e c), cod. proc. pen., ha in effetti censurato il percorso argomentativo svolto dai giudici territoriali, limitandosi a opporre una dissonante valutazione delle prove esposte nella sentenza impugnata, attraverso la prospettazione di una lettura di esse che si assume più corretta rispetto a quella operata dai giudici del doppio grado di merito in maniera conforme, sia pure ai fini delle sole statuizioni civili, stante la estinzione del reato quanto ai fini penali. In alt termini, il ricorrente ha sollecitato un vero e proprio giudizio di merito, estraneo al
sindacato di legittimità, come del resto più volte affermato da questa Corte di cassazione, senza tener conto, peraltro, del fatto che il giudice d’appello ha espressamente valutato gli argomenti difensivi contrapposti in sede di gravame, superandoli con un ragionamento logico che non evidenzia alcuno dei vizi deducibili in questa sede. Sotto altro profilo, la conclusione rassegnata nel senso che le lesioni fossero state conseguenza di una caduta da cavallo è stata ampiamente giustificata dai giudici del merito, i quali hanno valutato le affermazioni del consulente, ponendole in doveroso raffronto con quanto affermato da soggetti che avevano effettivamente visto la ragazza in groppa all’animale, dando conto del ragionamento giustificativo, nel quale non sono ravvisabili contraddizioni e neppure manifeste illogicità.
In altri termini, va ribadita l’estraneità, al vaglio di legittimitàKdegli aspett del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito e non possono essere apprezzati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Tale principio costituisce il diretto precipitato di quello, altrettanto consolidato, per il quale sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, COGNOME, Rv. 253099).
Tenuto conto, poi, del tenore di alcune osservazioni difensive, con le quali si è sostanzialmente ipotizzato un travisamento della prova, vanno richiamati i limiti della sua deducibilità in caso di doppia conforme,, essa essendo stata riconosciuta solo se il giudice d’appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice o quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (sez. 4 n. 44765 del 22/10/2013, Rv. 256837; n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 258432; n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Rv. 258438). Macroscopicità ed evidenza che, nel caso all’esame, non ricorrono, ma riguarderebbero in ogni caso il significato da attribuirsi ad alcuni elementi probatori isolatamente considerati. In ogni caso, resta inammissibile il motivo di ricorso che sottopone al giudice di legittimità atti
processuali per verificare l’adeguatezza dell’apprezzamento probatorio ad essi relativo compiuto dal giudice di merito ed ottenerne una diversa valutazione, perché lo stesso costituisce censura non riconducibile alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (sez. 7 n. 12406 del 19/2/2015, Rv. 262948), rilevandosi altresì che il giudice di legittimità non può conoscere del contenuto degli atti processuali (anche ove richiamati in ricorso) per verificarne l’adeguatezza dell’apprezzamento probatorio, perché ciò, dopo due gradi di merito, è estraneo alla sua cognizione: sono pertanto irrilevanti, perché non possono essere oggetto di alcuna valutazione, tutte le deduzioni che introducano direttamente nel ricorso parti di contenuto probatorio, tanto più se articolate, in concreto ponendo direttamente la Corte di cassazione in contatto con i temi probatori e il materiale loro pertinente al fine di ottenerne un apprezzamento diverso da quello dei giudici del merito e conforme a quello invece prospettato dalla parte ricorrente (in motivazione, sez. 7, n. 12406 del 2015 cit.).
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), nonché quella alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili che si liquidano come in dispositivo.
P. Q.M-
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili in questo grado di legittimità, che si liquidano come segue: euro 3.900,00 in favore di COGNOME NOME e COGNOME NOME, oltre accessori come per legge; euro 3.900,00 in favore di COGNOME NOME e COGNOME NOME, oltre accessori come per legge.
Deciso il 25 ottobre 2023
Consigliere estensore
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NOME COGNOME
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REMÄ