Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16132 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16132 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ACERRA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/09/2023 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le note conclusive della difesa del ricorrente, con le quali si insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, emessa il 5.10.2023, il Tribunale di Napoli ha rigettato l’appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale della medesima città, in data 20.06.2023, che aveva respinto l’istanza avanzata dalla difesa dopo l’interrogatorio di garanzia, volta ad ottenere la revoca o, in subordine, la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere – al medesimo applicata in virtù del provvedimento del 26.5.2023 – non oggetto di riesame – in relazione ai reati di cui agli artt. 416-bis c.p., 648 c.p., 10, 12, 14 legge 497/74,
in Caivano il 14.4.2020 – con quella della custodia cautelare in carcere a termine ex art. 292 lett. d) a tutela dell’esigenza di cui alla lettera a) dell’art. 274 c.p. per consentire al P.m. di procedere ex art. 358, comma 2, c.p.p. all’accertamento antropometrico richiesto.
Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione l’indagato, a mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo con l’unico motivo articolato la violazione degli artt. 349, 189, 292 lett. d) c.p.p. in relazione agl artt. 273 c.p.p. e 416-bis cod. pen., nonché vizio di motivazione, lamentando l’incoerenza delle argomentazioni giustificative della decisione e l’evidente omessa motivazione in ordine alla valutazione della richiesta di sostituzione della misura custodiale vigente con quella prevista dall’art. 292 lett. d) cod. proc. pen.
NOME COGNOME, nonostante il corposo materiale acquisito, sia intercettivo che dichiarativo, risponde, in virtù di un unico episodio, del solo delitto di partecipazione al sodalizio ex art 416-bis cod. pen.; il tutto solo ed esclusivamente sulla base di un unico frame che si vuole tratto dalle immagini videofilmate di un episodio relativo al dissotterramento di armi nel quale, secondo l’accusa, sarebbe coinvolto il ricorrente; e ciò in quanto, indiscutibilmente, a quest’ultimo non vengono assolutamente contestati nè il contenuto delle propalazioni dei collaboratori di giustizia, che investono altri coindagati ma che giammai fanno riferimento alla persona del NOME, né tanto meno lo stesso compare in telefonate intercettate e in conversazioni tra presenti ancorché anche in terza persona.
Raggiunto dall’ordinanza cautelare, il ricorrente nel rendere interrogatorio ampiamente collaborativo, ammette di riconoscere gran parte dei coindagati che nella quasi totalità vivono e dimorano al parco verde di Caivano, addirittura di conoscere lo stesso COGNOME NOME per aver noleggiato presso la sua Agenzia delle auto, e anche di essere amico e frequentatore di tal COGNOME genero di COGNOME NOME ed ancora di essere egli stesso frequentatore del parco verde in ragione dell’attività lavorativa della madre addetta alle pulizie della RAGIONE_SOCIALE sanitaria RAGIONE_SOCIALE ubicata in zona. Il NOME ha, invece, vibratamente contestato il riconoscimento fotografico effettuato dal brigadiere COGNOME, ufficiale di P.G. del gruppo di Castello di Cisterna, che, visionando il video che riprendeva dei soggetti intenti al dissotterramento delle armi poi sequestra:e, ritenne di aver riconosciuto in uno di essi le sembianze dell’indagato.
Quindi la difesa lamenta che in mancanza dell’accertamento antropometrico richiesto e non disposto permanga la dedotta insussistenza della gravità indiziaria secondo i canoni richiamati dall’art. 273 del codice di rito a fronte del
quadro COGNOME indiziario costituito dall’unico elemento, COGNOME neppure certo, COGNOME della identificazione della persona che si vede nel frame, di qualche secondo, delle ore 19,57:55, nel ricorrente, e dell’assenza, di contro, di nessun altro elemento indiziario.
La difesa in via subordinata, alla luce della singolarità dell’elemento indiziante richiamato a carico del NOME, aveva avanzato istanza di sostituzione della misura con quella, ex art. 292 lettera d) del codice di ri:o, della custodia a termine, indicato in giorni 60, al fine di far sottoporre il NOME, che a tanto si era dichiarato disponibile in sede di interrogatorio, ad esame antropometrico al fine di accertare l’effettiva corrispondenza dell’immagine del frame alla persona del ricorrente, ma nonostante il G.u.p. nulla avesse disposto al riguardo e vi fosse stata espressa doglianza al riguardo, il Tribunale del riesame non ha colmato il vuoto motivazionale denunciato incorrendo per di più in violazione di legge in relazione agli articoli 292 lett. d e 274 lett. a), risultando l’indagine richiest indiscutibilmente legata alla fissazione di un termine ex art. 274 lett. a.
Il ricorso è stato trattato – ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d. I. n. 13 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell’art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall’art. 17 dl. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 senza l’intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto:
il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso;
il difensore dell’imputato ha insistito nell’accoglimento del ricorso, controdeducendo ai rilievi svolti dal Procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. NOME COGNOME veniva tratto in arresto nell’ambito di un più vasto contesto di indagini sfociato nel procedimento che riguardava una pluralità di indagati chiamati a rispondere del delitto di cui all’articolo 416-bis – non oggetto di specifica contestazione nel ricorso in scrutinio che come riportato nel ritenuto si incentra sulla posizione del ricorrente – e di una serie di altri reati fine.
Il NOME, sebbene non coinvolto nei reati fine, risponde, secondo l’imputazione provvisoria, oltre che del reato associativo anche di reati in materia di armi, comunque riferiti all’associazione in argomento.
Sebbene dal materiale acquisito, consistetene nelle copiose intercettazioni telefoniche ed ambientali, nel contenuto delle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, in riprese e videofilmati generalmente effettuati nei luoghi dove insisteva la dimora di NOME NOME, ritenuto capo e promotore del sodalizio, non risultino, secondo la prospettazione difensiva, e per quanto afferma lo stesso Tribunale, dati riguardanti il ricorrente, occorre tuttavia considerare che riguardo all’episodio specifico del dissotterramento delle armi attribuito al NOME – reputato sintomatico dell’appartenenza del ricorrente all’associazione e al contempo della detenzione e ricettazione delle armi del clan – è stata ritenuta accertata – con motivazione adeguata e logica – a livello di gravità indiziaria la sua attribuibilità anche al NOME, alla stregua, innanzitutto, del riconoscimento effettuato dal verbalizzante, ma non sulla sola base di esso.
Le doglianze dedotte in relazione all’attendibilità delle prove poste a fondamento del giudizio di gravità indiziaria (in particolare il riconoscimento) sono dunque sotto certi punti di vista proprio aspecifiche, perché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici della cautela, e nel loro complesso infondate in quanto assertive di vizi motivazionali che dalla linearità e coerente logicità della motivazione risultano inesistenti.
Il Tribunale, invero, ha esplicitato non solo le ragioni per le quali dovesse ritenersi attendibile il riconoscimento operato dal brigadiere COGNOME, ufficiale di P.G. del gruppo CC RAGIONE_SOCIALE Castello di Cisterna, che visionando il video che riprendeva dei soggetti intenti al dissotterramento delle armi, riconobbe in uno di essi le sembianze dell’indagato in termini di certezza, grazie alla nitidezza delle immagini e al suo bagaglio conoscitivo riguardo al soggetto riconosciuto, ma ha anche evidenziato come tale riconoscimento abbia trovato riscontro nell’accertamento eseguito tramite comparazione con effigi presenti su documenti ufficiali ritraenti il NOME, nonché sottolineato la piena validità di tale riconoscimento come prova atipica pacificamente ammessa nell’interpretazione di questa Corte (cfr. ex multis, Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, Rv. 262908; Sez. 5, n. 6456 del 01/10/2015 -dep. 17/02/2016-, Rv. 266023 – 01; nonchè Sez. 2, n. 41375 del 05/07/2023, Rv. 285160 – 01, che ha affermato, proprio con riguardo ad un caso analogo, che il riconoscimento dell’imputato effettuato da un operatore di polizia giudiziaria mediante la visione delle immagini riprese da telecamere di sicurezza costituisce prova atipica sulla quale è ammissibile la testimonianza dell’operatore che vi ha direttamente proceduto); laddove, peraltro, nel caso di specie si dà atto dell’esistenza delle immagini agli atti oltre che delle fotografie ritraenti il ricorrente poste a base della comparazione
eseguita, costituenti un parametro di valutazione diretta anche da parte del giudice, che è stato posto in condizione di formarsi un proprio convincimento anche attraverso la visione diretta delle immagini e delle effigi, oltre che attraverso la valutazione del grado di affidabilità del verbalizzante.
1.2. La richiesta avanzata in via subordinata è del tutto infondata.
Ha già avuto modo di osservare questa Corte che il termine, previsto dall’art. 292, comma secondo, lett. d) cod. proc. pen., di scadenza della misura coercitiva personale cautelare in relazione alle indagini da compiere è rilevante solo allorché questa sia disposta esclusivamente al fine di garantire l’esigenza cautelare di acquisizione e di genuinità della prova, non quando concorrono esigenze cautelari diverse, perché in tal caso l’apposizione di esso si rivela del tutto superflua (Sez. 6, n. 44809 del 06/11/2003, Rv. 227657 – 01; Sez. 1, n. 9902 del 28/01/2021, Rv. 280678 – 01); nel caso di specie la misura cautelare è stata disposta in virtù della ricorrenza del pericolo di reiterazione del reato, ai sensi dell’art. 275 comma 3 cod. proc. pen., peraltro non oggetto di contestazione neppure nella presente sede; e l’ordinanza irrpugnata, riguardo all’istanza, subordinata, in scrutinio, ha evidenziato proprio tale aspetto, sicché alcun difetto di motivazione è ravvisabile.
Quanto chiesto in ricorso riguardo alla sostituzione della misura custodiale con una parimenti custodiale, ma a termine, esule, infatti, dal disposto di cui all’art. 274 lett. a) c.p.p., la cui applicazione è stata invocata in ricorso, da momento che tale norma presuppone una situazione di pericolo per l’acquisizione e la genuinità della prova che ricorre nel caso in cui necessiti la restrizione perché la libertà potrebbe pregiudicare, appunto, l’acquisizione e la genuinità della prova. È dunque solo in tal caso che necessita la fissazione di un termine ex art. 292 lett. d) c.p.p.
La difesa invece ritiene che possa trovare applicazione la custodia a termine per il tempo necessario all’espletamento dell’accertamento tecnico indicato rispetto al quale si è tra l’altro – come sottolinea la stessa difesa – manifestato disponibile l’indagato.
La custodia a termine risponde alla ben diversa esigenza di cautelare l’indagato per evitare che egli possa pregiudicare l’acquisizione o genuinità della prova e non già a quella, a cui la difesa intende far fronte, ponendo peraltro nel nulla l’unica effettiva esigenza cautelare sottesa alla restrizione custodiale applicata, che – si ribadisce – è stata imposta unicamente per ragioni legate alla pericolosità sociale del NOME.
Si deve dunque affermare che, in tema di misure cautelari personali, la misura custodiale a termine per esigenze probatorie manifestate dall’imputato
esula dal disposto di cui all’art. 274 lett. a) c.p.p., dal momento che tale norma presuppone una situazione di pericolo per l’acquisizione e la genuinità della prova; è dunque solo in tal caso che può essere disposta la restrizione con fissazione di un termine ex art. 292 lett. d) c.p.p.
COGNOME Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. cod. proc. pen.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, co. 1-ter, disp. att. Così deciso il 9/1/2024.