Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 12255 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 12255 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a DESENZANO DEL GARDA il 17/09/1973
avverso la sentenza del 22/11/2023 del TRIBUNALE di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 22 novembre 2023, il Tribunale di Brescia ha ritenuto NOME COGNOME responsabile dei reati di cui agli artt. 189, commi 1, 6 e 7 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 perché, essendo rimasto coinvolto in un incidente stradale, comunque ricollegabile al suo comportamento, non aveva ottemperato all’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza a NOME COGNOME, rimasta ferita nell’incidente.
COGNOME è stato condannato, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi otto di reclusione. Gli è stata applicata, inoltre, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno e mesi sei.
Contro la sentenza di condanna, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia ha proposto tempestivo ricorso ai sensi dell’art. 608, comma 1, cod. proc. pen., essendogli preclusa dall’art. 593, comma 1, cod. proc. pen. la possibilità di proporre appello.
Col primo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 81 cod. pen. per essere stata inflitta all’imputato la pena di anni uno di reclusione; inferiore al minimo edittale perché calcolata partendo dal minimo previsto dall’art. 189, comma 7, d.lgs. n. 285/92 e scendendo a mesi otto di reclusione per l’applicazione delle attenuanti generiche, senza operare alcun aumento per la violazione dell’art. 189, comma 6, d.lgs. n. 285/92, pur ritenuta sussistente.
Col secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge quanto alla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria. Osserva che, per la violazione dell’art. 189, comma 6, Cod. strada è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni e, per la violazione dell’art. 189, comma 7, od. strada, la durata di questa sanzione amministrativa accessoria va da un minimo di un anno e sei mesi ad un massimo di cinque anni. Rileva che, per giurisprudenza costante, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada che comportano l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, il giudice deve determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, sicché, nel caso di specie, la sospensione della patente di guida non avrebbe potuto avere durata inferiore a due anni e sei mesi, mentre è stata determinata nella misura di anni uno e mesi sei.
Il Procuratore generale della Repubblica M Corte di Cassazione ha depositato conclusioni scritte i chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Il primo motivo è fondato. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che «i delitti di fuga dopo un investimento e di mancata prestazione dell’assistenza occorrente, rispettivamente previsti dall’art. 189, commi 6 e 7, Cod. strada, costituiscAno fattispecie di pericolo autonome e indipendenti, aventi diversa oggettività giuridica, in quanto la prima è finalizzata a garantire l’identificazione dei soggetti responsabili di fatti lesivi dell’altrui integrità fisica nel circolazione stradale e alla ricostruzione della dinamica del sinistro, mentre la seconda, che si realizza in un momento successivo, è volta ad assicurare, nella medesima prospettiva solidaristica, il necessario soccorso alle persone rimaste ferite, sicché è ravvisabile il concorso materiale tra di esse» (Sez. 4, n. 3381 del 23/11/2023, dep.2024, COGNOME, Rv. 285676; Sez. 4, n. 3783 del 10/10/2014, dep.2015, COGNOME, Rv. 261945; Sez. 4, n. 25842 del 15/03/2019, COGNOME, Rv. 276369). Nel caso di specie, l’affermazione di penale responsabilità è avvenuta per entrambi i reati, ma la pena è stata determinata nella misura minima prevista per la violazione più grave (art. 189, comma 7, d.lgs. n. 285/92) – pari ad un anno di reclusione – che è stata ridotta a mesi otto ai sensi dell’art. 62 bis cod. pen. e nessun aumento è stato previsto per la violazione dell’art. 189, comma 6, d.lgs. n. 285/92, pure accertata in giudizio. Pertanto, la pena inflitta è illegale perché inferiore alla misura minima prevista dalla legge.
Fondato è pure il secondo motivo col quale il ricorrente si duole che la durata della sanzione amministrativa accessoria sia stata determinata nella misura di anni uno e mesi sei: inferiore al minimo edittale, che deve essere calcolato cumulando la durata minima prevista per il reato di cui all’art. 189, comma 6, alla durata minima prevista per il reato di cui all’art. 186, comma 7, d.lgs. n. 285/92.
Basta in proposito ricordare che, secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidato: «In tema di circolazione stradale, nel caso di pluralità di reati ai quali debba applicarsi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, il giudice penale, non solo non può contenere la durata della detta sanzione al di sotto dei minimi di legge previsti per ciascun addebito, ma deve, altresì, “cumulare” i vari periodi previsti per ciascun reato, così da determinare poi definitivamente la durata della sospensione della patente di guida» (Sez. 4, n. 17759 del 06/03/2012, COGNOME, Rv. 253503; Sez. 4, n. 12363 del 04/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 262136). Come è stato chiarito, infatti, alle sanzioni amministrative accessorie non può applicarsi l’art. 8 legge 24
novembre 1981 n. 689 (che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie) e non possono applicarsi neppure le discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l’inflizione di pene eccessive (quale è, ad esempio, l’art. 81 cod. pen.) (In tal senso: Sez. 4, n. 20990 del 30/03/2016, COGNOME, Rv. 266704; Sez. 4, n. 6912 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280544).
Per quanto esposto, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio e della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio, per nuovo giudizio su questi punti, al Tribunale di Brescia persona fisica diversa. Ai sensi dell’art. 624, comma 2, cod. proc. pen. deve essere dichiarata l’irrevocabilità dell’affermazione della penale responsabilità dell’imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, anche con riguardo alla sanzione amministrativa accessoria, e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Brescia in diversa composizione fisica. Dichiara l’irrevocabilità della declaratoria di responsabilità.
Così deciso il 6 febbraio 2025
Il Presidente/ ,