Cumulo sanzioni amministrative: la Cassazione fa chiarezza
La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 3379 del 2024, affronta un tema di grande rilevanza pratica per gli automobilisti: il cumulo sanzioni amministrative in caso di commissione simultanea di più reati previsti dal Codice della Strada. La decisione chiarisce che le sanzioni accessorie, come la sospensione della patente, non si assorbono, ma si sommano, portando a conseguenze molto più severe per chi viola la legge.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da una sentenza del Tribunale di Cremona. Un automobilista, tramite patteggiamento, aveva concordato una pena di sei mesi di arresto e 1.500 euro di ammenda per aver violato gli articoli 187, commi 7 e 8, del Codice della Strada (guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti). Il giudice, oltre alla pena principale, aveva disposto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per una durata di sei mesi.
Contro questa decisione è insorto il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Brescia, il quale ha presentato ricorso in Cassazione. La Procura ha sostenuto che la sanzione accessoria fosse illegale, in quanto applicata in misura insufficiente. Secondo il ricorrente, trovandosi di fronte a una pluralità di reati contravvenzionali, il giudice avrebbe dovuto disporre il cumulo materiale delle sanzioni, sommandole tra loro, e non applicare una sanzione unica.
La Questione del Cumulo Sanzioni Amministrative
Il punto centrale della controversia era stabilire se, in presenza di più violazioni del Codice della Strada che prevedono ciascuna la sospensione della patente, il giudice debba applicare il cosiddetto “cumulo materiale”. Questo principio impone la somma aritmetica delle sanzioni previste per ogni singolo reato.
Il Tribunale di Cremona aveva di fatto applicato la sanzione minima (sei mesi) prevista per una sola delle violazioni contestate, ignorando la seconda. La Procura Generale, invece, ha insistito sul fatto che le due sanzioni minime avrebbero dovuto essere sommate, portando a una sospensione minima totale di un anno.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore Generale, annullando la sentenza impugnata e rinviando gli atti al Tribunale di Cremona per un nuovo giudizio sulla determinazione della sanzione.
Le Motivazioni
I giudici di legittimità hanno ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza: le sanzioni amministrative accessorie che conseguono di diritto a una condanna penale devono essere sempre applicate, anche d’ufficio, dal giudice del patteggiamento. Questo aspetto, infatti, è estraneo all’accordo tra le parti (imputato e Pubblico Ministero) e spetta al giudice valutarlo in modo autonomo e puntuale.
La Corte ha specificato che, in caso di concorso di più reati che comportano sanzioni amministrative accessorie dello stesso tipo, vige la regola del cumulo sanzioni amministrative materiali. Nel caso di specie, gli articoli 186, comma 7, e 187, comma 8, del Codice della Strada prevedono entrambi una sanzione minima di sospensione della patente da sei mesi a due anni. Di conseguenza, il giudice, applicando il cumulo, non avrebbe potuto disporre una sospensione inferiore a un anno.
La misura di sei mesi applicata dal Tribunale è stata quindi giudicata illegale “per difetto”, in quanto costituiva il minimo previsto per una sola delle due violazioni contestate, violando la regola del cumulo.
Le Conclusioni
La sentenza rappresenta un importante monito sulla severità con cui viene trattato il concorso di reati stradali. La Corte di Cassazione ha confermato che non sono ammessi “sconti” sulle sanzioni accessorie: se un conducente commette più violazioni, le conseguenze si sommano. Questa decisione rafforza l’obbligo per i giudici di applicare rigorosamente la legge, anche nell’ambito dei procedimenti speciali come il patteggiamento, garantendo che la sanzione finale sia proporzionata alla totalità delle infrazioni commesse. Gli automobilisti sono avvisati: la commissione di più reati alla guida comporta un inevitabile aggravamento delle sanzioni, in particolare per quanto riguarda la sospensione della patente.
Se commetto due reati stradali contemporaneamente, le sanzioni di sospensione della patente si sommano?
Sì. Secondo la sentenza, in caso di concorso di reati che prevedono entrambi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, si applica il principio del “cumulo materiale”. Questo significa che le durate delle sospensioni previste per ogni singolo reato devono essere sommate.
Il giudice del patteggiamento può applicare una sanzione accessoria inferiore a quella minima prevista dalla legge per più reati?
No. La Corte ha stabilito che la sanzione applicata era illegale proprio perché non rispettava il cumulo materiale e risultava inferiore al minimo legale derivante dalla somma delle sanzioni per i due reati contestati. La sanzione minima, nel caso specifico, non poteva essere inferiore a un anno.
La decisione sulla sanzione amministrativa accessoria fa parte dell’accordo di patteggiamento tra imputato e PM?
No. La sentenza chiarisce che l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie è un tema estraneo all’accordo tra le parti. Il giudice è tenuto a provvedere d’ufficio, effettuando una valutazione autonoma che può essere impugnata per vizi di legittimità.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 3379 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3379 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME NOME NOME CREMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2023 del TRIBUNALE di CREMONA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.11 Tribunale di Cremona, su richiesta dell’imputato, cui ha prestato consenso l’ufficio del Pubblico Ministero, ha applicato a COGNOME NOME la pena di mesi sei di arresto ed euro 1.500 di ammenda in relazione alla ipotesi di cui agli art.187 comma 7 e 187 comma 8 C.d.S., disponendo la sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei.
Avverso la suddetta sentenza di applicazione della pena insorge il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia denunciando violazione di legge in ragione della applicazione di sanzione amministrativa in misura illegale atteso che, in presenza di una pluralità di reati contravvenzionali, cui doveva seguire l’applicazione di sanzioni amministrative accessorie in relazione a ciascuno di esse, non avrebbe potuto farsi applicazione dell’art.8 della L.689/81, sernmai applicabile alle violazioni amministrative, ma avrebbe dovuto disporsi il cumulo materiale delle sanzioni, di talchè la misura disposta doveva ritenersi illegale per difetto.
Chiedeva pertanto disporsi l’annullamento della sentenza impugnata
3.11 ricorso risulta fondato. L’art.186 comma 7 e l’art.187 comma 8 C.d.S. prevedono che, all’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni. Con la sentenza emessa ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen. devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti (sez.6, 2/11/2008, PG in proc. Cuomo, Rv.241611; sez.2, 26/11/2013, PG in proc.Cargnello, Rv. 257871). Il giudice pertanto è tenuto a provvedere anche di ufficio sull’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie che conseguono alla pronuncia di rito, trattandosi di tema estraneo all’accordo delle parti, sul quale il giudice è tenuto ad una valutazione puntuale e che risulta autonomamente impugnabile per vizi di legittimità anche oltre i limiti imposti dall’art.448 comma 2 bis cod. proc.pen. (sez.U, 26/09/2019 n.21369, COGNOME Rv.279349; sez.5, 13/11/2019, NOME NOME, Rv.NUMERO_DOCUMENTO).
Nella specie il giudice del patteggiamento è pervenuto all’applicazione di una sanzione amministrativa in misura illegale, in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità che impone, in ipotesi di concorso di sanzioni amministrative accessorie conseguenti alla inosservanza di diverse
disposizioni incriminatrice dell’obbligo di procedere al cumulo materiale tra le stesse (sez.4, n.6912 del 12/02/2021, Castelli, Rv.280544).
Invero la misura della sanzione amministrativa accessoria applicata costituisce il minimo della forchetta edittale prevista per una sola delle due violazioni contravvenzionali contestate mentre, in applicazione della regola del cumulo materiale sopra evidenziata, la misura della sanzione non poteva essere inferiore ad un anno di sospensione della patente di guida.
In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Cremona per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Cremona per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2023
Il consigliere estensore
GLYPH Il Preside