Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 4312 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 4312 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di:
NOME nato a BRESCIA il 03/04/1989
avverso la sentenza del 15/12/2022 del TRIBUNALE di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. si riporta alla memoria in atti e conclude per l’accoglimento del ricorso senza rinvio.
udito il difensore
E’ presente l’avvocato NOME COGNOME del foro di GENOVA in difesa di NOME COGNOME Il difensore conclude per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore generale della Repubblica di Brescia ricorre avverso la sentenza pronunciata dal locale Tribunale in data 15/12/2022, con la quale NOMECOGNOME dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 186, comma 2, lett. b) 2 e 187, comma 8, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia, con sospensione della patente di guida per mesi sette.
Con un unico motivo, il ricorrente deduce violazione dei predetti artt. 186, comma 2. e 187, comma 8, cod. strada, in relazione alla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, avendo il Giudice quantificato la durata della stessa i complessivi mesi sette: sanzione determinata in mesi sei, cui è stato aggiunto un mese per la continuazione, non operando pertanto il dovuto cumulo materiale.
In data 22/07/23, è pervenuta memoria difensiva a firma del difensore dell’imputato, avv. NOME COGNOME
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso senza rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
In tema di circolazione stradale, invero, il giudice, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada che comportano l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, deve determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l’applicabilità sia dell’art. 8, legge 24 novembre 1981, n. 689, che riguard esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, sia delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l’irrogazione di pene eccessive, come nel caso dell’art. cod. pen. (ex multis, Sez. 4, n. 6912 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280544; GLYPH Sez. 4, n. 20990 del 30/03/2016, GLYPH COGNOME, GLYPH Rv. 266704; Sez. 4, n. 12363 del 04/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 262136).
3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, con rinvio
per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Brescia, in diversa composizione fisica. Va dichiarata l’irrevocabilità della declaratoria di responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al
Tribunale di Brescia, in diversa composizione fisica. Dichiara l’irrevocabilit della declaratoria di responsabilità.
Così deciso il 7 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente /