Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 41713 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 41713 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/04/2024 del TRIBUNALE di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Proc. Gen. NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. il 23/04/2024 con la quale il Tribunale di Brescia ha applicato la pena concordata per i reati di cui agli artt. 189, commi 6 e 7, d.lgs. 285/1992, dolendosi della erronea determinazione della durata della sanzione accessoria della sospensione della patente, stabilita in 2 anni e 6 mesi, senza applicazione la continuazione ex art. 8 I. 689/81.
Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.
3. Il ricorso, che è ammissibile, in quanto concerne la sanzione amministrativa accessoria, non oggetto del negozio processuale (di recente, Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349: “E’ ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di “patteggiamento” con cui si censuri l’erronea ovvero l’omessa applicazione di sanzioni amministrative”), è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che in tema di circolazione stradale, il giudice, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada che comportano l’applicazione deda sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, deve determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l’applicabilità sia dell’art. 8 I. 24 novembre 1981, n. 689, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, sia delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l’irrogazione di pene eccessive, come nel caso dell’art. 81 cod. pen. (cfr. ex multis Sez. 4, n. 6912 del 12/02/2021, Castelli, Rv. 280544 – 01, conf. Sez. 4 n. 36944 del 18/09/2024, Faleh, non mass.).
Sez. 4, n. 20990 del 30/03/2016, COGNOME, Rv. 266704 – 01 aveva già chiarito in precedenza che in tali casi il giudice, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada che comportano l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, deve determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l’applicabilità sia dell’art. 8 I. 24 novembre 1981 n. 689, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, c:he delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l’inflizione di pene eccessive (come nel
caso dell’art. 81 cod. pen.). E ancor pr;ma Sez. 3, Sentenza n. 42993 del 13/10/2010 Guizzo, Rv. 248667 – 01 aveva affermato che deve farsi luogo al cumulo materiale delle sanzioni, non essendo consentita l’applicazione della disciplina di cui all’art. 81 cod. pen., nel caso di sanzioni amministrative accessorie per reati previsti dal cod. stradale e commessi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma del! art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17/10/2024