Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 43722 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 43722 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di:
NOME nato a BRESCIA il 27/06/1995
avverso la sentenza del 29/05/2024 del GIP TRIBUNALE di BERGAMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte depositate dal Procuratore Generale, con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla sanzione amministrativa accessoria.
Lette le conclusioni scritte del difensore dell’imputato che si è associato a quelle del P.G.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 29 maggio 2024, il GIP del Tribunale di Bergamo, con giudizio abbreviato, ha riconosciuto COGNOME NOME responsabile delle contravvenzioni previste dagl artt. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo A) e dall’art. 187, com d.lgs. n. 285 del 1992 (capo B), condannandolo alla pena di mesi quattro di arresto ed eur 1500,00 di ammenda, con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni 1.
Il Procuratore Generale presso la Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione, censurando, con un unico motivo, l’inosservanza degli artt. 186, comma 1, e 187, comma 1, cod. strada, in ordine alla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessor della sospensione della patente di guida.
Ad avviso del ricorrente, infatti, il giudice di merito si è discostato, per difetto, da materiale delle sanzioni amministrative nella misura minima prevista per ciascuna delle due violazioni. Ciò avrebbe determinato un’applicazione illegale della suddetta sanzione.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiest l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla durata della sanzion amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Il difensore dell’imputato ha depositato conclusioni scritte, conformi a quelle del P.G
Il ricorso è fondato, per l’effetto dovendo essere disposto l’annullamento con rinvio d sentenza impugnata, limitatamente alla contestata statuizione.
Il giudice di merito, infatti, è incorso nella lamentata violazione di legge.
Nel caso di specie, vale il principio per cui se il giudice pronuncia condanna per una plura di violazioni del codice della strada che comportano l’applicazione della sanzione amministrati accessoria della sospensione della patente, deve determinarne la durata complessiva, effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovend escludere l’applicabilità sia dell’art. 8, legge 24 novembre 1981, n. 689, che rigua esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, sia della disciplina penalistica di cui all’art. 81 cod. pen. (cfr., termini, Sez. 4, n. 6912 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280544-01; Sez. 4, n. 20990 d 30/03/2016, COGNOME, Rv. 266704-01; Sez. 4, n. 12363 del 04/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 262136-01).
Orbene, nel caso di specie, la sentenza impugnata ha – come detto – riguardato i reati d cui agli artt. 186, comma 1, e 187, comma 1, cod. strada, rispetto ai quali è prev un’autonoma durata minima e massima della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida – fissata in una misura compresa tra sei mesi ed un anno per la prima e tra anno e due anni per la seconda.
8.Ne consegue, pertanto, che la statuizione relativa alla sospensione della patente di gui per la durata di anni uno deve ritenersi illegittima, in quanto inferiore al cumulo materiale sanzioni previste per ciascun reato, pur se applicate nel minimo, pari anni 1 e mesi 6.
Deve, conseguentemente, essere disposto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla sospensione della patente di guida, affinché il Tribunale Bergamo provveda, in applicazione degli indicati principi, alla corretta determinazione de durata di tale sanzione amministrativa accessoria.
P.Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia al Tribunale di Bergamo per nuovo giudizio sul punto.
Così deciso il 30 ottobre 2024 Il consigliere estensore COGNOME
Il Presidente