Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35294 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35294 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/01/2024 del TRIBUNALE di CATANIA
lette/se7fe le conclusioni del PG pq. GLYPH AA.A A.)-0 , cA-4..4> GLYPH coA.RAGIONE_SOCIALEr .-C-t/ ce.Ye f euo <M )-tt'cwo-o
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
411.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 26 gennaio 2024 il Tribunale di Catania – quale giudice della esecuzione – ha respinto la domanda introdotta da COGNOME NOME.
1.1 II tema della decisione è rappresentato dalla applicazione del criterio normativo di cui all'art.657 comma 4 cod.proc.pen. lì dove si prevede che la fungibilità può riguardare solo periodi di detenzione vissuti dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire.
1.2 Viene ritenuto corretto – nel caso concreto – l'operato del Pubblico Ministero, atteso che il COGNOME ha vissuto un primo periodo detentivo sino al 31 ottobre 2007. I fatti di reato commessi dopo tale data – e fino al 22 ottobre 2009 (inizio del nuovo periodo di espiazione) -vanno a comporre un nuovo decreto di cumulo, indipendente e autonomo rispetto al precedente.
1.3 Viene ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della citata disposizione di legge.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME NOME. Il ricorso è affidato a due motivi.
2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
Si afferma che nel 'nuovo' cumulo è stata riportata anche una frazione della pena relativa al fatto commesso prima del 31 ottobre 2007, in ragione della revoca dell'indulto. Ciò, secondo la difesa avrebbe dovuto comportare il semplice 'aggiornamento' del vecchio cumulo, con applicazione del criterio moderatore dell'art.78 cod.pen. e della fungibilità. Si tratta di un punto non espressamente trattato nella decisione impugnata.
2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione su altro aspetto, riguardante la disposizione di cui all'art.657 comma 4 cod.proc.pen. .
Si sostiene la particolarità del caso del COGNOME, per la ragione già esposta al motivo precedente, ossia il fatto che l'esecuzione attuale ingloba anche una 'quota' del precedente reato (in espiazione fino al 2007) in ragione della revoca
dell'indulto. Ciò avrebbe dovuto consentire di recuperare la liberazione anticipata e la fungibilità sull'intero contenuto del cumulo attualmente in espiazione. Si ripropone, in subordine, il dubbio di legittimità costituzionale.
3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
3.1 La decisione del giudice dell'esecuzione fa corretta applicazione dei principi di diritto più volte espressi da questa Corte di legittimità in punto di successione nel tempo di rapporti esecutivi penali.
3.2 Le norme che regolano la fattispecie, oltre agli articoli 656 e 663 cod. proc. pen., sono rappresentate dagli articoli contenuti nel capo III del libro I del codice penale ed in particolare dagli articoli 78 e 80 cod.pen. .
In tale ultima norma si ribadisce l'applicabilità degli articoli 71 e ss. anche nell'ipotesi in cui debbano eseguirsi più sentenze o decreti di condanna contro la medesima persona.
Da ciò deriva che l'applicabilità del cd. criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen., per cui la pena da applicare non può essere superiore ad anni trenta per la reclusione, è criterio legale di determinazione della pena al pari degli altri, la cui osservanza è imposta ai sensi dell'art. 663 comma 1 cod.proc.pen., che testualmente recita ..quando la stessa persona è stata condannata con più sentenze o decreti penali per reati diversi, il pubblico ministero determina la pena da eseguirsi in osservanza delle norme sul concorso di pene.
Da ciò deriva, nella copiosa elaborazione giurisprudenziale, la considerazione della necessaria unicità del rapporto esecutivo lì dove le decisioni concernano reati tutti commessi prima dell'inizio della detenzione (in tal senso, per tutte, Sez. I n. 26270 del 23.4.2004, rv 228138) allo scopo di evitare al condanNOME un possibile pregiudizio derivante dall'autonoma e distinta esecuzione delle pene inflitte per una pluralità di reati.
In tal senso, nella medesima decisione citata, si afferma che la reale 'novità' del cumulo, con subingresso di un nuovo rapporto esecutivo, si riferisce esclusivamente all'ipotesi di nuovi reati commessi durante l'espiazione della pena o dopo che l'esecuzione si Q/ stata definita .
In tali casi l'organo dell'esecuzione dovrà procedere ad ulteriore cumulo comprendente oltre alla pena inflitta per il nuovo reato (non più sottoposta al criterio moderatore dell'art. 78) la parte eventualmente non ancora espiata risultante dal cumulo precedente.
Nella diversa ipotesi di sopravvenienza di nuove decisioni di condanna per fat antecedenti l'inizio della detenzione, a ben vedere, non si tratta di emette 'nuovo' cumulo, quanto di adeguare e aggiornare il titolo già in esecuzione (tr altre, Sez. I n. 27569 del 23.6.2010, rv 247732, nonché Sez, I n. 14507 d 5.3.2009, rv 243145) con piena applicabilità, in tal caso, del criterio modera di cui all'art. 78 cod. pen. e delle altre norme riguardanti l'esecuzione d concorrenti, tra cui la fungibilità .
3.3 Ora, nel caso del COGNOME è evidente che una volta terminata la pr espiazione al 31 ottobre 2007, i fatti di reato commessi in epoca posteriore devo necessariamente 'dare luogo' ad un nuovo e autonomo decreto di cumulo, per quanto si è detto sopra.
Tale aspetto, preliminare ad ogni altro, rende del tutto coerente la decis emessa in sede di merito – anche in riferimento al divieto di imputare peri detentivi fungibili ad espiazioni per fatti commessi in epoca posteriore – che è posta in discussione dal tema della revoca dell'indulto (con riemersione de relativa frazione di pena).
Ciò perché la revoca dell'indulto è evento che per forza di cose (essendo correla alla posteriore commissione di un reato) determina una parziale riemersione d una 'frazione di pena' da espiare congiuntamente a quella relativa ai fatti comme posteriormente alla concessione del beneficio. Ma ciò non consente – come ipotizzato dal ricorrente – la emissione di un unico decreto di cumu (ricomprendente la precedente esecuzione), perché sul piano 'storico' i nuovi fa di reato sono ugualmente «posteriori» alla prima espiazione di pena . Trov dunque obbligatoria applicazione, in rapporto a tali fatti, la previsione di leg cui all'art.657 comma 4 cod.proc.pen. .
3.4 Quanto al preteso dubbio di legittimità costituzionale della disposizione di all'art. 657 comma 4 cod.proc.pen. ne va ribadita la infondatezza, in ragione dei reiterati interventi della Corte Costituzionale sul tema (v. da ultimo sent. n del 2017), in tale direzione.
Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 28 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente