Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29468 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29468 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
In nome del Popolo Italiano
Data Udienza: 30/05/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME CASA
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 07/03/2025 della Corte d’Appello di Perugia;
vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
In particolare, la Corte di Appello evidenzia che l’attuale fase esecutiva riguarda due decisioni di condanna per fatti commessi tra il 2008 e il 2009. Non Ł giuridicamente possibile, pertanto, emettere un unico decreto di cumulo, posto che la precedente carcerazione ha avuto inizio nel lontano 1994 (con pena integralmente espiata) e i fatti delittuosi oggi in rilievo – con pena pari ad anni 10 e mesi 9 di reclusione, cui si sono aggiunti anni 3 per revoca dell’indulto – sono stati commessi nel corso della esecuzione del primo decreto di cumulo. Viene richiamato un costante e unico orientamento interpretativo di questa Corte di legittimità, teso ad asseverare detta soluzione.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge NOME COGNOME Il ricorso Ł affidato a un unico motivo con cui si deducono erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
Secondo la difesa del ricorrente non Ł condivisibile la decisione del giudice della esecuzione, lì dove realizza una ‘scissione’ tra le condotte poste in essere prima dell’inizio del primo rapporto esecutivo e quelle posteriori, trattandosi di criterio extralegale e contrario ai contenuti dell’art.78 cod. pen., disposizione che avrebbe dovuto trovare applicazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł infondato.
– Relatore –
Sent. n. sez. 1942/2025
CC – 30/05/2025
La Corte di Appello di Perugia ha realizzato – nel caso di specie – corretta applicazione dei principi di diritto piø volte ribaditi da questa Corte di legittimità.
In particolare, le decisioni di questa Corte hanno precisato che il principio della ‘pena unica’ non ha una latitudine indefinita, ma trova applicazione lì dove le decisioni di condanna riguardino – tutte – fatti delittuosi commessi prima dell’inizio del primo rapporto esecutivo.
Va ricordato che le norme che disegnano il regime giuridico della esecuzione, oltre agli articoli 656 e 663 cod. proc. pen., sono rappresentate dagli articoli contenuti nel capo III del libro I del codice penale ed in particolare, per ciò che qui rileva, dagli articoli 78 e 80.
In tale ultima norma si ribadisce l’applicabilità degli articoli 71 e ss. anche nell’ipotesi in cui debbano eseguirsi piø sentenze o decreti di condanna contro la medesima persona.
Da ciò deriva che – senza dubbio alcuno – l’applicabilità del cd. criterio moderatore previsto dall’art. 78 cod. pen., per cui la pena da applicare non può essere superiore ad anni trenta per la reclusione, Ł criterio legale di determinazione della pena al pari degli altri, la cui osservanza Ł imposta ai sensi dell’art. 663, comma 1, cod. proc. pen., che testualmente recita «… quando la stessa persona Ł stata condannata con piø sentenze o decreti penali per reati diversi, il pubblico ministero determina la pena da eseguirsi in osservanza delle norme sul concorso di pene ».
Da ciò deriva, nella copiosa elaborazione giurisprudenziale, la considerazione della necessaria unicità del rapporto esecutivo lì dove le decisioni concernano reati commessi prima dell’inizio della detenzione (in tal senso, tra le molte, Sez. 1 n. 26270 del 23/04/2004, Rv. 228138) allo scopo di evitare al condannato un possibile pregiudizio derivante dall’autonoma e distinta esecuzione delle pene inflitte per una pluralità di reati.
In tal senso, nella medesima decisione citata, si afferma che la reale ‘novità’ del cumulo, con subingresso di un nuovo rapporto esecutivo , si riferisce esclusivamente all’ipotesi di nuovi reati commessi durante l’espiazione della pena o dopo che l’esecuzione sia stata interrotta .
In tali casi l’organo dell’esecuzione dovrà procedere ad ulteriore cumulo comprendente oltre alla pena inflitta per il nuovo reato (non piø sottoposta al criterio moderatore dell’art. 78 cod. pen.) la parte eventualmente non ancora espiata risultante dal cumulo precedente.
Il principio di diritto Ł stato di recente ribadito, nei medesimi termini, da Sez. 1 n. 13985 del 25/02/2020, Rv. 278939, ove si Ł affermato che, in tema di esecuzione delle pene concorrenti inflitte con condanne diverse, il principio dell’unità del rapporto esecutivo, che mira ad evitare al condannato un possibile pregiudizio derivante dalla distinta esecuzione delle sanzioni penali irrogate per una pluralità di reati, Ł riferibile alle pene comminate per reati commessi prima dell’inizio della detenzione, mentre si deve procedere ad ulteriore cumulo, non piø sottoposto alle limitazioni previste dall’art. 78 cod. pen., comprendente, oltre alla pena inflitta per il nuovo reato, la parte risultante dal cumulo precedente, non ancora espiata alla data del nuovo reato solo qualora, durante l’espiazione di una determinata pena o dopo che l’esecuzione di quest’ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato.
Nessun argomento di reale contrasto con siffatto orientamento Ł stato introdotto dal ricorrente, il che conduce al rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 30/05/2025
Il Consigliere estensore COGNOME