Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40421 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40421 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MADDALONI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/04/2025 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
, GLYPH
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 16 aprile 2025, la Corte di assise di appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza, presentata nell’interesse di NOME COGNOME, volta alla rideterminazione della pena detentiva da espiare indicata in ventisei anni di reclusione nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dal pubblico ministero il 27 agosto 2019 – mediante inserimento, tra il presofferto da scomputare sulla pena di trenta anni di reclusione, risultante dall’applicazione del criterio moderatore di cui all’art. 78 cod pen., del periodo di due anni, due mesi e diciannove giorni di reclusione, dec tra il 27 ottobre 2000 ed il 15 gennaio 2003, durante il quale egli è stato ristretto, a titolo cautelare, nell’ambito del procedimento promosso a suo carico per i reati di detenzione illegale di arma comune da sparo e ricettazione, commessi il 27 ottobre 2000 ed accertati con sentenza del 3 aprile 2002, divenuta esecutiva il 3 aprile 2003.
A tal fine, ha, tra l’altro, rilevato che nel cumulo impugnato dal condannato, così come in quello precedente del 2016, è prevista l’esecuzione di pene relative anche a reati commessi dopo il 15 gennaio 2003 (precisamente: a partire dal 6 marzo 2003), ciò che ha determinato, ai sensi dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., la formazione di più cumuli separati, il primo dei quali comprende la pena espiata tra il 27 ottobre 2000 ed il 15 gennaio 2003 che, pertanto, non può essere legittimamente portata in detrazione da quella determinata in relazione ai reati commessi in epoca successiva al 15 gennaio 2003.
Ha, per contro, negato l’incidenza, sulla composizione dei cumuli parziali, dell’inserimento, nel cumulo del 27 agosto 2019, della pena di tre mesi di reclusione, inflitta a COGNOME per reato di falso commesso il 27 ottobre 2000 e legato dal vincolo della continuazione con quelli per i quali egli ha scontato la pena di cui ha chiesto la detrazione e non ancora scontata.
NOME COGNOME propone, con il ministero dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione.
Lamenta, in specie, che il giudice dell’esecuzione abbia omesso di considerare che il più recente provvedimento di cumulo comprende, a differenza di quello precedente, la pena di tre mesi di reclusione, irrogatagli per reato (ex artt. 477 e 482 cod. pen.) commesso nella stessa data, il 27 ottobre 2000, di consumazione di quelli (in materia di armi e ricettazione) che gli sono valsi la pena già eseguita della quale è chiesto il computo a detrazione della sanzione complessiva ancora da espiare e che è agli stessi legato dal vincolo della continuazione.
Invoca, al riguardo, l’applicazione del canone ermeneutico che impone l’inserimento del cumulo, oltre che delle pene che, alla data di commissione dell’ultimo reato, non risultino espiate, di quelle che, quantunque già integralmente eseguite, sono suscettibili di produrre effetti sul criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen. o sul cumulo materiale, anche in vista della maturazione dei requisiti temporali per l’ammissione ad eventuali benefici penitenziari.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo delineato, in materia di esecuzione di pene concorrenti, le coordinate ermeneutiche che orientano l’esercizio della giurisdizione.
Ha, in primo luogo, chiarito che «nel caso di reati commessi in tempi diversi con periodi di carcerazione già sofferti, devono essere ordinati cronologicamente i reati e i periodi ininterrotti di carcerazione e detratto ogni perio dal cumulo (parziale) delle pene per i reati commessi in precedenza, applicando il criterio di cui all’art. 78 cod. pen. nel singolo cumulo parziale, sicché non è consentita una cumulabilità globale che comporterebbe l’imputazione di periodi di carcerazione anteriori a pene inflitte per reati commessi successivamente, in violazione dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 47799 del 23/06/2023, COGNOME, Rv. 285537 – 01; Sez. 1, n. 2020 del 07/05/1992, COGNOME, Rv. 192016 – 01).
Ha, pertanto, affermato che «il principio dell’unità del rapporto esecutivo, che mira ad evitare al condannato un possibile pregiudizio derivante dalla distinta esecuzione delle sanzioni penali irrogate per una pluralità di reati, è riferibile all pene comminate per reati commessi prima dell’inizio della detenzione, mentre si deve procedere ad ulteriore cumulo, non più sottoposto alle limitazioni previste dall’art. 78 cod. pen., comprendente, oltre alla pena inflitta per il nuovo reato, l parte risultante dal cumulo precedente, non ancora espiata alla data del nuovo reato solo qualora durante l’espiazione di una determinata pena o dopo che l’esecuzione di quest’ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato» (Sez. 1, n. 13985 del 25/02/2020, COGNOME, Rv. 278939 – 01; Sez. 1, n. 46602 del 01/03/2019, COGNOME, Rv. 277491 – 01; Sez. 1, n. 32986 del 30/06/2014, COGNOME, Rv. 261197 – 01) ed aggiunto che «la decorrenza del nuovo
cumulo va fissata nella data dell’ultimo reato ovvero in quella del successivo arresto, secondo che il nuovo reato sia stato commesso durante l’espiazione della pena precedente oppure dopo la sua interruzione» (Sez. 1, n. 7762 del 24/01/2012, COGNOME, Rv. 252078 – 01; Sez. 1, n. 45775 del 02/12/2008, COGNOME, Rv. 242574 – 01; Sez. 1, 26270 del 23/04/2004, COGNOME, Rv. 228138 – 01).
3. Sulla scorta dei principi testé esposti, ineccepibile – in quanto conforme allo spirito ed alla lettera dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen. – appare la formazione, da parte del giudice dell’esecuzione, di un autonomo cumulo comprendente i reati commessi in epoca successiva all’espiazione, avvenuta il 15 gennaio 2003, della pena irrogata a COGNOME per i reati commessi il 27 ottobre 2000 ed accertati con sentenza divenuta irrevocabile il 3 aprile 2003.
Né, per giungere a conclusione di segno opposto, vale rilevare, come fa il ricorrente, che i reati da ultimo citati sono espressione del medesimo disegno criminoso che ha ispirato il delitto contro le fede pubblica commesso nella medesima data e per il quale, con separata decisione, gli è stata inflitta l’ulteriore pena, determinata ai sensi dell’art. 81 cod. pen., di tre mesi di reclusione.
In proposito, la Corte di appello ha, invero, fatto corretta applicazione dei principi di diritto costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, ferma nel ritenere che «Ai fini del computo della fungibilità della pena di cui all’art. 65 comma 4, cod. proc. pen., nel caso di riconoscimento della continuazione tra reati commessi e giudicati in tempi diversi, l’esecuzione di pena o custodia cautelare avvenuta per uno di essi è valutata con esclusivo riferimento al singolo reato cui detta esecuzione si riferisce e non al trattamento determinato per effetto della continuazione» (Sez. 1, n. 18308 del 23/02/2018, COGNOME, Rv. 273133; nello stesso senso cfr. anche Sez. 5, n. 30773 del 09/07/2021, COGNOME, Rv. 281815; Sez. 1, n. 36859 del 08/06/2021, COGNOME, Rv. 282033 – 01) dovendosi, a tal fine, scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono (così, tra le altre, Sez. 1, n. 17531 del 22/02/2023, COGNOME, Rv. 284435 – 01; Sez. 1, n. 45259 del 27/09/2013, COGNOME, Rv. 257618; Sez. 1, n. 5537 del 11/11/1998, dep. 1999, Cartillone, Rv. 212215).
Correttamente, dunque, il giudice dell’esecuzione ha escluso dal cumulo comprendente le pene inflitte per reati commessi dopo il 15 gennaio 2003 i delitti per i quali è stata applicata una pena la cui espiazione aveva, al tempo, avuto termine, ivi compresi quelli commessi il 27 ottobre 2000 e con riferimento ai quali COGNOME è stato ristretto a partire da tale data e sino, appunto, al 15 gennaio 2003.
Dal rigetto del ricorso discende la condanna di NOME COGNOME pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, pri periodo, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali.
Così deciso il 24/09/2025.