Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15878 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15878 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letteiscntíte le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. COGNOME COGNOME ricorre avverso l’ordinanza del 16 giugno 2023 della Corte di appello di Reggio Calabria che, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di emissione di provvedimento di cumulo tra le pene inflitte dalla Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza del 19 febbraio 2021, definitiva 1’11 gennaio 2023, che aveva irrogato la pena di anni dieci e mesi otto di reclusione in ordine al reato di associazione di tipo mafioso, ai sensi dell’art. 416-bis cod. pen. e dalla Corte di assise di appello di Reggio Calabria con sentenza del 24 giugno 1986, definitiva il 9 marzo 1987, che per quanto qui interessa aveva irrogato la pena di anni quindici e mesi quattro di reclusione, in ordine al reato di omicidio ai sensi degli artt. 575 cod. pen.
L’interessato aveva depositato l’istanza perché, imputando la pena già espiata per i reati oggetto della sentenza del 24 giugno 1986 a quella ancora da espiare per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., lo stesso avrebbe potuto avere accesso ai benefici di cui all’Ordinamento penitenziario con riferimento alla pena per l’associazione mafiosa.
Il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che, ai sensi dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., l’istanza non poteva trovare accoglimento, poiché la pena di cui alla sentenza di condanna del 24 giugno 1986 era stata interamente espiata tra il 4 gennaio 1982 e il 14 febbraio 1991, ed era relativa ad un delitto commesso prima della commissione del reato associativo, sicché ricorreva il divieto sancito dalla norma suindicata.
Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 663 e 657 cod. proc. pen. e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, perché il giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di considerare che la norma di cui all’art. 657, comma 4, cod. proc. pen. è nata dalla necessità di evitare che un soggetto possa avere una “riserva di pena” da poter utilizzare al fine di evitare l’espiazione di una futura pena, circostanza non conferente al caso di specie.
L’istanza depositata, infatti, non era volta a ottenere un credito di detenzione, ma a ottenere un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti che tenesse conto di tutti i provvedimenti di condanna sopra indicati.
Il ricorrente, infatti, evidenzia che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti inerente anche un reato ostativo ex art. 4-bis Ord. pen., sarebbe
stato – poi – legittimo procedere allo scioglimento del cumulo al fine di compiere il giudizio sull’ammissibilità dell’eventuale domanda di concessione di un beneficio penitenziario che la difesa avrebbe potuto depositare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Giova premettere che l’art. 657, comma 4, cod. proc. pen. limita rigorosamente la possibilità di computare la custodia cautelare subita o la pena espiata per reato diverso al dato cronologico che la custodia e la espiazione anzidette siano successive alla commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire.
Nel caso di specie la pena di anni 15 e mesi 4 di reclusione inflitta per il delitto di omicidio era già stata scontata interamente, tenuto conto del presofferto dal 4.1.1982 al 14.2.1991, per il delitto di associazione di tipo mafioso di cui all’art. 416 bis cod. pen. risulta commesso negli anni 2014 e 2015, quindi è successivo ala pena già espiata, sicché opera il divieto di cui all’art. 657 comma 4 cod. proc. pen. ed è privo di fondamento quanto sostenuto a pag. 4 del ricorso laddove si spiega di voler computare la parte di pena espiata per il titolo di cui al reato ex art. 575 cod. pen. come pena espiata sul titolo per il reato attualmente in espiazione di cui all’art. 110 e 416 bis cod. pen.
Nel caso di specie la pena di anni 15 e mesi 4 di reclusione inflitta per il delitto di omicidio, tenuto conto del presofferto, era stata già scontata dal 4.1.1982 al 14.2.1991; inoltre il delitto di associazione di tipo mafioso di cui all’art. 416-bis cod. pen. risulta commesso negli anni 2014 e 2015, quindi è successivo alla pena già espiata.
In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sse z —r processuali. GLYPH o GLYPH a , 41 ‘4, r’7 x –
Così deciso il 17/01/2024