Cumulo Pene: la Cassazione Impone il Rigoroso Ordine Cronologico
La corretta determinazione della pena da scontare è un pilastro dello stato di diritto. Quando un individuo è condannato per più reati, si pone il complesso problema del cumulo pene, ovvero come calcolare la sanzione totale. Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione è intervenuta per ribadire un principio cruciale: il calcolo deve avvenire seguendo un ordine cronologico stringente, escludendo qualsiasi forma di ‘cumulabilità globale’ che possa pregiudicare i diritti del condannato.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato dalla difesa di un condannato avverso un’ordinanza del Tribunale di Sulmona. L’ordinanza aveva disposto il cumulo delle pene concorrenti, ma, secondo il ricorrente, aveva applicato un criterio errato, violando l’articolo 78 del codice penale. In particolare, la difesa lamentava una scorretta gestione dei periodi di carcerazione già sofferti in relazione ai diversi reati commessi in momenti differenti, incluso un reato associativo.
La Questione Giuridica sul Cumulo Pene
Il nucleo della questione giuridica riguardava il metodo da utilizzare per il cumulo pene in presenza di più reati commessi in date diverse e di periodi di carcerazione già scontati. La domanda era: come si imputano questi periodi di detenzione? Si possono ‘spalmare’ sulla pena complessiva in modo indifferenziato (cumulabilità globale) oppure devono essere sottratti seguendo una sequenza temporale precisa? La difesa sosteneva la necessità di un approccio cronologico, in cui ogni periodo di detenzione viene detratto solo dalle pene relative ai reati commessi prima di quel periodo.
L’Applicazione del Criterio Cronologico
La difesa ha evidenziato che un calcolo globale e non cronologico porterebbe a un risultato paradossale e illegittimo: imputare un periodo di detenzione già sofferto a una pena per un reato che, al momento della detenzione, non era stato ancora commesso. Questo non solo sarebbe illogico, ma violerebbe anche specifiche disposizioni del codice di procedura penale, come l’articolo 657, comma 4.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto le argomentazioni della difesa, richiamando un suo precedente e consolidato orientamento. I giudici hanno affermato con chiarezza che in tema di esecuzione di pene concorrenti, è obbligatorio seguire un criterio cronologico. La procedura corretta impone di:
1. Ordinare cronologicamente sia i reati commessi sia i periodi ininterrotti di carcerazione già sofferti.
2. Creare dei ‘cumuli parziali’, raggruppando le pene per i reati commessi fino a un certo momento.
3. Detrarre da ciascun cumulo parziale il corrispondente periodo di carcerazione già scontato.
La Corte ha specificato che una ‘cumulabilità globale’ è inammissibile. Tale metodo, infatti, comporterebbe l’imputazione di periodi di carcerazione anteriori a pene inflitte per reati commessi successivamente. Questa operazione è vietata dall’art. 657, comma 4, del codice di procedura penale, che regola proprio le modalità di detrazione del presofferto. Il principio è garantire che la detrazione della custodia cautelare sia sempre logicamente e giuridicamente coerente con la pena a cui si riferisce.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa sentenza rafforza un principio di garanzia fondamentale per il condannato. Stabilisce una metodologia di calcolo del cumulo pene chiara, rigorosa e non discrezionale, che gli uffici giudiziari sono tenuti a seguire. Le implicazioni pratiche sono significative:
– Tutela del Condannato: Si evita che un calcolo errato possa portare a un allungamento ingiustificato della pena da scontare.
– Certezza del Diritto: Viene fornito un criterio univoco per la gestione di casi complessi, riducendo il rischio di difformità applicative tra i vari tribunali.
– Logica Giuridica: La decisione riafferma la coerenza del sistema sanzionatorio, collegando in modo indissolubile ogni periodo di detenzione sofferta ai reati che lo hanno preceduto.
In conclusione, la Corte di Cassazione ha messo un punto fermo, ribadendo che la giustizia, anche nella sua fase esecutiva, deve seguire percorsi logici e cronologici ineccepibili, a salvaguardia dei diritti individuali.
Come si calcola la pena totale in caso di più reati commessi in tempi diversi?
La pena totale deve essere calcolata ordinando cronologicamente sia i reati sia i periodi di carcerazione già sofferti. Si creano dei cumuli parziali di pene e da ognuno di essi si detrae il periodo di detenzione corrispondente, senza mai imputare tempo già scontato a reati commessi successivamente.
È possibile imputare un periodo di carcerazione già sofferto a una pena per un reato commesso successivamente?
No, la Corte di Cassazione lo vieta espressamente. Sarebbe una violazione dell’art. 657, comma 4, del codice di procedura penale e un’operazione illogica, poiché si detrarrebbe una carcerazione da una pena per un fatto non ancora avvenuto.
Qual è il principio fondamentale stabilito dalla Cassazione in tema di cumulo pene?
Il principio fondamentale è quello del rigoroso ordine cronologico. Non è consentita una ‘cumulabilità globale’ delle pene, ma è necessario procedere per cumuli parziali, assicurando che ogni periodo di detenzione sia detratto esclusivamente dalle pene per i reati commessi in precedenza.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28148 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28148 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 05/02/2025 del Tribunale di Sulmona udita la relazione svolta dal consigliere NOME Maria COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Sent. n. sez. 1613/2025 CC – 08/05/2025 R.G.N. 9469/2025
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nei due motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 78 cod. pen. con riferimento al criterio applicato nel provvedimento di cumulo e quanto alla data di consumazione del reato associativo.
2.1. Come anche recentemente evidenziato «in tema di esecuzione delle pene concorrenti, nel caso di reati commessi in tempi diversi con periodi di carcerazione già sofferti, devono essere ordinati cronologicamente i reati e i periodi ininterrotti di carcerazione e detratto ogni periodo dal cumulo (parziale) delle pene per i reati commessi in precedenza, applicando il criterio di cui all’art. 78 cod. pen. nel singolo cumulo parziale, sicchØ non Ł consentita una cumulabilità globale che comporterebbe l’imputazione di periodi di carcerazione anteriori a pene inflitte per reati commessi successivamente, in violazione dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 47799 del 23/06/2023, Piccolo, Rv. 285537 – 01).