Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30386 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30386 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Canicattì il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza della Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 20/02/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
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RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto la domanda proposta nell’interesse di NOME COGNOME e diretta ad ottenere la rideterminazione della pena nei suoi confronti nei limiti del cumulo materiale previsto dall’art.78 cod. pen., con riferimento alle sentenze indicate ai nn.4,6,7,9,10,14,15,16,17 e 19 del casellario giudiziario e con la ulteriore riduzione della pena in virtù dell’avvenuto riconoscimento della continuazione per i reati di cui alle sopra indicate sentenze.
Avverso la predetta ordinanza NOME COGNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insiste per l’annullamento del provvedimento impugnato.
Egli lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la inosservanza ed erronea applicazione dell’art.78 cod. pen. ed il relativo vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione poiché, nel caso in esame, la pena nei suoi confronti non poteva essere superiore ad anni venticinque di reclusione (pari al quintuplo della condanna ad anni cinque di reclusione inflittagli con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta in data 10 giugno 2016) e da essa dovevano poi essere detratti ulteriori anni quattro e mesi sette di reclusione a seguito del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva da parte del Tribunale di Agrigento e della Corte di appello di Palermo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Anzitutto deve ricordarsi che in tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse, se il condannato commette un nuovo reato durante l’espiazione di una determinata pena o dopo che l’esecuzione di quest’ultima sia stata interrotta, occorre procedere a cumuli parziali – e quindi al cumulo della pena inflitta per il reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata – con applicazion del criterio moderatore previsto dall’art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto, operando successivi, nuovi cumuli, comprensivi della pena residua da espiare e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, fino all’esaurimento di queste ultime, previa detrazione, per ciascuna condanna, della pena già espiata in custodia cautelare o della pena di cui è cessata l’esecuzione
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(Sez. 5, n. 50135 del 27/11/2015, COGNOME, Rv. 265966; negli stessi termini Sez. 1, n. 46602 del 01/03/2019, COGNOME, Rv. 277491). Inoltre, il disposto di cui all’art. 78, comma primo, cod. pen., secondo cui la pena da applicare nel caso di concorso di reati che importano pene detentive temporanee non può superare il limite del quintuplo della pena più grave e comunque non può oltrepassare anni trenta di reclusione, non deve essere inteso nel senso che il condannato non possa essere detenuto per un periodo complessivamente eccedente tali limiti nel corso della vita, ma nel senso che, nella esecuzione di una pluralità di condanne a pena detentiva, il criterio moderatore in questione opera con riguardo alla somma tra il residuo delle pene ancora da espiare all’atto della commissione di un nuovo reato e la pena per quest’ultimo inflitta (Sez. 1, Sentenza n. 37630 del 18/06/2014, Rv. 260809 – 01).
2.1. In sostanza, la regola cui attenersi in materia è che, in presenza di una pluralità di condanne e di periodi di detenzione sofferti in tempi diversi non è possibile procedere ad un unico cumulo delle pene concorrenti e detrarre, poi, da detto cumulo la somma complessiva del presofferto in custodia cautelare, qualora tali periodi di carcerazione si riferiscono a condanne per reati commessi prima, durante e dopo la detenzione. In tal caso, infatti, il presofferto verrebbe calcolato anche con riferimento a reati commessi successivamente, violando così il disposto dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., in base al quale la custodia cautelare e la pena espiata senza titolo sono computate solo con riferimento a reati precedentemente commessi.
2.2. Deve poi aggiungersi che la continuazione non determina l’unificazione dei corrispondenti reati ai fini di cui all’art. 657 cod. proc. pen.; infat riconoscimento della continuazione tra più reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza così formatasi sia automaticamente imputata alla detenzione da eseguire, operando anche in detta eventualità il disposto dell’art. 657, comma quarto, cod. proc. pen., per cui a tal fine vanno computate solo la custodia cautelare sofferta e le pene espiate “sine titulo” dopo la commissione del reato, e dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono (Sez. 1, n. 45259 del 27/09/2013, Rv. 257618 – 01 ).
Ciò posto, va evidenziato che il ricorrente non indica in quale parte e per quale ragione i cumuli emessi nei suoi confronti violerebbero l’art.78 cod. pen. atteso che quello del 21 agosto 2019 (attualmente in esecuzione) riguarda una pena di anni 18, mesi 11 e giorni 24 ed euro 4.530 di multa, inferiore al quintuplo della pena più grave di anni cinque di reclusione ed euro 1.000 di multa, inflittagli
con la sopra indicata sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta.
A quanto sopra deve poi aggiungersi che il ri orre te non ha indicato in modo specifico nemmeno i provvedimenti con i quali sarebbe stata riconosciuta nei suoi confronti la continuazione, di talché non è possibile accertare se essa abbia riguardato i reati per i quali è stato emesso il provvedimento di cumulo attualmente in esecuzione.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.,
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2024.