Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41139 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41139 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALMI DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/03/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME letteEU -t4 le conclusioni del PG GLYPH ‘)sszl tz5.5Sche Retko
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo, la Corte di assise di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata da NOME COGNOME, volta a ottenere – per ciò che qui interessa – l’emissione di un nuovo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti che tenesse in adeguato conto il riconosciuto vincolo della continuazione tra le sentenze di cui ai n. 3) 5) del provvedimento impugnato e, in caso di superamento del limite di cui all’art. 78 cod. pen., l’individuazione della nuova data di fine pena.
A ragione della decisione il Giudice dell’esecuzione – dopo avere dato atto dell’avvenuto riconoscimento del vincolo della continuazione tra le cennate sentenze, illustrate le censure opposte dalla difesa e richiamati i condivisi princip di diritto espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità – ha rilevato correttamente il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti aveva proceduto mediante la formazione di quattro cumuli parziali e che non risultava che vi fossero porzioni di pena espiate sine titulo.
Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, deducendo un unico, articolato motivo.
Denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale e processuale in riferimento agli art. 78 cod. pen. e 125 e 666 cod. proc. pen., in punto di ritenuta correttezza del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti.
Secondo il ricorrente, nel caso che ci occupa, l’avvenuto riconoscimento dell’istituto della continuazione tra le sentenze di cui ai n. 3) e 5) provvedimento impugnato imporrebbe di ritenere i fatti giudicati con le due sentenze «concatenati e conseguenzialmente commessi in un arco temporale che possiamo definire sovrapponibile», comprendendo l’intero periodo intercorrente tra la data di commissione del reato giudicato con la sentenza sub 3) e quella di commissione del reato giudicato con la sentenza sub 5). La pena avrebbe dovuto essere, pertanto, considerata unica con «conseguente applicazione degli artt. 71 e s. cod. pen., al fine di accedere prima al cumulo delle pene inflitte di cui al sentenze di condanna per poi operare il temperamento di cui all’art. 78 cod. pen.».
La Corte di assise di appello si sarebbe discostata nella decisione dai principi di diritto espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità, ampiamente citata nel ricorso, senza offrire adeguata motivazione alla ribadita correttezza del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e, segnatamente,
dell’applicazione di cumuli parziali in luogo del cumulo aritmetico di pena tra i reati di cui alle sentenze eseguibili.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 19 giugno 2024, ha chiesto il rigetto de ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deduce censure infondate e dev’essere, pertanto, rigettato.
Fermo è, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui «In tema di esecuzione delle pene concorrenti inflitte con condanne diverse, il principio dell’unità del rapporto esecutivo, che mira a evitare al condannato un possibile pregiudizio derivante dalla distinta esecuzione delle sanzioni penali irrogate per una pluralità di reati, è riferibile alle pene comminate per rea commessi prima dell’inizio della detenzione, mentre si deve procedere a ulteriore cumulo, non più sottoposto alle limitazioni previste dall’art. 78 cod. pen. comprendente, oltre alla pena inflitta per il nuovo reato, la parte risultante da cumulo precedente, non ancora espiata alla data del nuovo reato solo qualora durante l’espiazione di una determinata pena o dopo che l’esecuzione di quest’ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato» (Sez. 1, n. 17503 del 13/02/2020, COGNOME, Rv. 279182; Sez. 1, n. 13985 del 25/02/2020, COGNOME, Rv. 278939; Sez. 1, n. 32896 del 30/06/2014, COGNOME, Rv. 261197).
2.1. Pertanto, se il condannato commette un nuovo reato durante l’espiazione di una determinata pena o dopo che l’esecuzione di quest’ultima sia stata interrotta, occorre procedere a cumuli parziali – e quindi al cumulo della pena inflitta per il reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata – c applicazione del criterio moderatore previsto dall’art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto, operando successivi, nuovi cumuli, comprensivi della pena residua da espiare e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, fino all’esaurimento di queste ultime, previa detrazione, per ciascuna condanna, della pena già espiata in custodia cautelare o della pena di cui è cessata l’esecuzione (Sez. 5, n. 50135 del 27/11/2015, Broegg, Rv. 265966. In motivazione, la S.C. ha chiarito che può procedersi, invece, al calcolo unitario delle pene concorrenti se dette pene si riferiscono a reati commessi in epoca antecedente all’inizio dell’esecuzione di una di esse). E, si è ancora precisato che, nel caso di reati commessi in tempi diversi con periodi di carcerazione già
sofferti, devono essere ordinati cronologicamente i reati e i periodi ininterrotti carcerazione e detratto ogni periodo dal cumulo (parziale) delle pene per i reati commessi in precedenza, applicando il criterio di cui all’art. 78 cod. pen. nel singolo cumulo parziale, sicché che non è consentita una cumulabilità globale che comporterebbe l’imputazione di periodi di carcerazione anteriori a pene inflitte per reati commessi successivamente, in violazione dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 47799 del 23/06/2023, Piccolo, Rv. 285537).
2.2. Ove si debba procedere, ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire al computo della custodia cautelare subita sine titulo per più fatti in continuazione commessi in tempi diversi, occorre procedere alla scissione del reato continuato per individuare le violazioni commesse prima dell’inizio della detenzione senza titolo e stabilire l’aliquota di sanzione relativo frammento di continuazione per far luogo alla fungibilità, individuando quindi la parte di custodia cautelare inutilmente sofferta (Sez. 1, Sentenza n. 36859 del 08/06/2021, COGNOME, Rv. 282033; Sez. 1, n. 13646 del 12/02/2019, COGNOME, Rv. 275327).
Tanto premesso, osserva il Collegio che il Giudice dell’esecuzione si è mosso nel solco dei richiamati principi, dando articolato conto (p. 5) della correttezza del procedimento seguito nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti nell’individuazione di ben quattro cumuli parziali, effettuando la doverosa scissione del reato continuato, così come ritenuto tra i fatti di cui all sentenze dub 3) e 5).
A fronte di tale motivazione, il ricorso denuncia un inesistente errore nell’applicazione della legge, limitandosi genericamente a denunciare la violazione dell’art. 78 cod. pen. e a ribadire la tesi della continuazione ch impone la considerazione della pena «come fosse unica», senza peraltro porre alcuna concreta questione di fungibilità ovvero di pena scontata sine titulo.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali.
Così deciso, I’ll luglio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente