Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 22957 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22957 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a San Luca (RC) il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 21/11/2023 del Tribunale di Sorveglianza di Firenze; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il 28/03/2023 COGNOME NOME, detenuto presso la RAGIONE_SOCIALE Gimignano in esecuzione della pena di cui al provvedimento di cumulo del 06/11/2020 della Procura Generale di Roma, chiedeva la concessione di un permesso premio.
Con ordinanza del 04/08/2023 il magistrato di sorveglianza di Pisa rigettava l’istanza, evidenziando che le pene in esecuzione relative a delitti aggravati dalla recidiva reiterata non erano state espiate nella misura minima indicata dalla legge, e che dalle più recenti relazioni di sintesi non emergevano elementi positivi in relazione al percorso intrapreso dal COGNOME, al quale, peraltro, con provvedimento del 03/06/2021 erano stati revocati gg. 630 di liberazione anticipata in conseguenza del livello di pericolosità sociale dallo stesso manifestato.
Il COGNOME presentava reclamo avverso l’indicata ordinanza, rappresentando di aver già scontato il periodo da espiarsi per accedere all’invocato beneficio, ed evidenziando che dalle relazioni di sintesi si ricava una positiva valutazione complessiva del percorso personale del COGNOME.
Con ordinanza del 21/11/2023 il Tribunale di Sorveglianza di Firenze dichiarava inammissibile il reclamo, rilevando che il provvedimento di cumulo in esecuzione aveva operato la scomposizione delle pene in 5 cumuli parziali, e che, fra le condanne di cui al quarto cumulo parziale, risultavano esserci tre rapine aggravate con contestazione della recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen.: dunque, il periodo su cui calcolare la soglia di ammissibilità (pari ai due terzi di pena espiata, ex art. 30 quater, lett. c, ord. pen., venendo in rilievo reati di rapina aggravati dalla recidiva) era pari ad anni 6 e mesi 3 di reclusione (due terzi della pena complessiva di anni 8 e mesi 4 di reclusione), non ancora maturato alla data di presentazione dell’istanza.
Il difensore del COGNOME ha presentato in data 12/12/2023 ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza.
Con il primo motivo contesta la violazione o l’erronea applicazione degli artt. 657, commi terzo e quarto, cod. proc. pen., e 30 ter ord. pen. e la mancanza o contraddittorietà della motivazione, atteso che la pena per gli indicati delitti di rapina aggravata risultava espiata dal COGNOME – prima in custodia cautelare, e poi in esecuzione pena – tra il 2003 ed il 2009 e l’erroneità dei calcoli effettuati dal Tribunale di sorveglianza.
Con il secondo motivo deduce la violazione ed erronea applicazione degli artt. 30 ter e 30 quater ord. pen. e la mancanza o contraddittorietà della motivazione, atteso che, come si era già evidenziato in sede di reclamo, con argomento pretermesso dal Tribunale di sorveglianza, l’art. 30 quater, comma quarto, ord. pen. prevede comunque la possibilità di accedere al beneficio per i condannati a reati ostativi una volta espiati dieci anni di reclusione: periodo certamente superato nel caso di specie, essendo il COGNOME detenuto ininterrottamente dal febbraio 2012.
Il Procuratore Generale ha chiesto rigettarsi il ricorso, ritenendo prive di fondamento le doglianze difensive relative al computo della pena, che l’ordinanza impugnata ha effettuato detraendo correttamente il presofferto in relazione ai reati rientranti nel quarto cumulo parziale.
Il difensore del COGNOME ha depositato memoria, ribadendo e meglio articolando le proprie doglianze: la pena da espiare per i reati cd. “di seconda
cisig
fascia” è di anni 8 e mesi 4; l’ammissione all’invocato beneficio presuppone che ne siano stati scontati i due terzi, pari non ad anni 6 e mesi 3, come erroneamente computato nel provvedimento impugnato, ma ad anni 5, mesi 6 e giorni 20; detta porzione di pena è stata senz’altro espiata dal COGNOME, con la reclusione – prima in custodia cautelare, e poi in esecuzione pena – eseguita tra il 2003 ed il 2009, e poi tra il febbraio 2010 e l’agosto 2011, dovendosi, in proposito, rammentare che in caso di cumulo di pene devono intendersi espiate per prime quelle ostative alla fruizione dei benefici, e dovendosi, peraltro, tener presente che dopo l’espiazione della pena per il reato ostativo di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il COGNOME ha scontato altri due anni di detenzione (dal 30/11/2021 alla data del provvedimento impugnato).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
E’ noto che «In presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, è legittimo lo scioglimento del cumulo nel corso dell’esecuzione quando occorre procedere al giudizio sull’ammissibilità della domanda di concessione di un beneficio penitenziario che trovi ostacolo nella presenza nel cumulo di uno o più titoli di reato inclusi nel novero di quelli elencati nell’ar 4 -bis ord. pen., sempre che il condannato abbia espiato la parte di pena relativa ai delitti ostativi» (Sez. 1, n. 13041 dell’11/12/2020, dep. 2021, Strano, Rv. 280982).
Nel caso di specie, come si è visto, è stata operata la scomposizione delle pene in cinque cumuli parziali.
Scontata la condanna per il reato associativo (ostativo cd. di prima fascia), vengono in rilievo i reati ostativi cd. di seconda fascia oggetto del quarto cumulo parziale.
A proposito degli stessi, viene in rilievo l’art. 30 quater ord. pen., a mente del quale i permessi premio possono essere concessi ai detenuti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, comma quarto, cod. pen., «dopo l’espiazione di due terzi della pena e, comunque, di non oltre quindici anni», nel caso in cui la condanna sia intervenuta per «taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1 -ter e 1 – quater dell’articolo 4 bis» (così 30 ter, comma quarto, lett. c, ord. pen.): è senz’altro questa la norma di riferimento nel caso di specie, poiché tra i delitti elencati dall’art. 4 bis ord. pen. vi è anche quello di rapina aggravata, per il quale il COGNOME ha riportato le condanne delle quali qui si discute, oggetto del quarto cumulo parziale.
Ciò posto, se pure sono fondate le doglianze del ricorrente in merito all’errore di calcolo nel quale è incorso il Tribunale di sorveglianza (ed invero, poiché la pena complessivamente irrogata per i reati cd. ostativi di seconda fascia è pari ad anni 8 e mesi 4 di reclusione, ne consegue che per l’ammissione all’invocato beneficio è sufficiente l’espiazione di due terzi delle pena, pari non ad anni 6 e mesi 3 di pena, come erroneamente riportato nell’ordinanza impugnata, ma ad anni 5, mesi 6 e giorni 20 di pena), deve rilevarsi che la pena per i reati ostativi di seconda fascia indicati nel quarto cumulo parziale non risulta essere stata scontata nella misura sopra indicata, non essendo stata fornita in tal senso esauriente allegazione da parte del ricorrente, dovendosi, peraltro, dare continuità all’orientamento di questa Corte in base al quale «In tema di esecuzione delle pene concorrenti, nel caso di reati commessi in tempi diversi con periodi di carcerazione già sofferti, devono essere ordinati cronologicamente i reati e i periodi ininterrotti di carcerazione e detratto ogni periodo dal cumulo (parziale) delle pene per i reati commessi in precedenza, applicando il criterio di cui all’art. 78 cod. pen. nel singolo cumulo parziale, sicché che non è consentita una cumulabilità globale che comporterebbe l’imputazione di periodi di carcerazione anteriori a pene inflitte per reati commessi successivamente, in violazione dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 47799 del 23/06/2023, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
3 Sulla base delle considerazioni che precedono, non emergendo dalla documentazione in atti che il COGNOME abbia espiato almeno i due terzi della pena per i reati ostativi di seconda fascia indicati nel quarto cumulo parziale, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 30/04/2024