Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2097 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2097 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a San Calogero il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 22/06/2023 dal Tribunale di Bologna lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 22 giugno 2023 il Tribunale di Bologna, quale Giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza presentata da NOME COGNOME, finalizzata a ottenere la rideterminazione delle pene relative al provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna il 30 novembre 2021.
Il rigetto dell’istanza di rideterminazione del trattamento sanzionatorio invocata da NOME COGNOME veniva pronunciato dal Tribunale di Bologna sull’assunto che l’esecuzione della pena dove essere fatta decorrere dalla data del 31 gennaio 2017 e non da quella dei 28 gennaio 2004, posta a fondamento dell’istanza del condannato.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME, a mezzo degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione, in riferimento agli artt. 76, 78 e 80 cod. proc. pen., per avere il Tribunale di Bologna fatto decorrere l’esecuzione delle pene concorrenti di cui al provvedimento di cumulo del 30 novembre 2021 dalla data del 31 gennaio 2017 anziché da quella del 28 gennaio 2004.
Secondo la difesa del ricorrente, il Giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto operare un unico cumulo dei reati, decorrente dal primo arresto di NOME COGNOME, avvenuto il 28 gennaio 2004, quantificando la pena che il ricorrente doveva scontare facendo riferimento alle frazioni detentive patite in epoca successiva alla commissione dei reati per i quali il condannato aveva subito l’arresto sopra citato, nel rispetto del principio affermato dall’art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
Si deduceva, al contempo, che non si era tenuto conto del fatto che il Tribunale di sorveglianza di Bologna, con provvedimento emesso il 23 ottobre 2018, ex art. 177 cod. pen., aveva revocato la liberazione anticipata concessa a COGNOME per il periodo compreso tra 11 giugno 2009 e il 26 gennaio 2011, che non poteva essere inserito nel provvedimento di cumulo controverso, precedendo la data di decorrenza delle pene concorrenti, individuata nel 31 gennaio 2017.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da NOME COGNOME è infondato.
Osserva il Collegio che costituisce espressione di un orientamento consolidato in tema di esecuzione di pene concorrente irrogate con sentenze di condanna differenti, il principio di diritto secondo cui: «In tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con due condanne diverse, se il condannato commette un nuovo reato durante l’espiazione di una determinata pena o dopo che l’esecuzione di quest’ultima sia stata interrotta, occorre procedere a cumuli parziali – e quindi al cumulo della pena inflitta per il reato cui si riferisce la pe parzialmente espiata – con applicazione del criterio moderatore previsto dall’art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto, operando successivi, nuovi cumuli, comprensivi della pena residua da espiare e delle pene inflitte per í reati successivamente commessi, fino all’esaurimento di queste ultime, previa detrazione, per ciascuna condanna, della pena già espiata in custodia cautelare o della pena di cui è cessata l’esecuzione» (Sez. 5, n. 50135 del 27/11/2015, COGNOME, Rv. 265966 – 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 46602 del 01/03/2019, COGNOME, Rv. 277491 – 01).
Si deve, invece, procedere al calcolo unitario delle pene concorrenti poste in esecuzione qualora tali frazioni sanzionatorie si riferiscano a reati commessi in epoca antecedente all’inizio dell’esecuzione di una di esse. Tutto questo è imposto dall’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., che prescrive al Pubblico ministero, nella quantificazione della pena eseguibile, di computare soltanto la custodia cautelare subita e le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere operata la determinazione della frazione sanzionatoria da scontare.
La disposizione dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., infatti, mira a evitare che la pena eseguibile preceda la commissione del reato, costituendo una tale condizione un inammissibile incentivo a delinquere del condannato, che potrebbe, al momento del consolidarsi della sua determinazione criminosa, contare su una sorta di credito di pena. Senza considerare che, formando un cumulo di pene unitario, comprendente tutte le sentenze di condanna, si potrebbe determinare il risultato aberrante per cui taluni dei reati potrebbero risultare cronologicamente posteriori all’esecuzione della pena, in palese violazione della regola dettata dall’art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
Tenuto conto di questi parametri ermeneutici, deve evidenziarsi che NOME COGNOME, dopo essere stato arrestato il 28 gennaio 2004, poneva in essere numerosi reati, l’ultimo dei quali – giudicato dalla Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 26 novembre 2019, divenuta irrevocabile il 21 settembre 2021 – veniva commesso nell’arco temporale compreso tra settembre 2014 al 31 gennaio 2017.
Pertanto, l’esecuzione delle pene concorrenti di cui al provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna il 30 novembre 2021 non poteva che farsi decorrere dalla data di commissione dell’ultimo dei reati per i quali il ricorrente era stato condannato, individuata, come detto, nel 31 gennaio 2017. Ne consegue che facendosi riferimento a numerosi reati, commessi in tempi diversi, e a periodi di carcerazione patiti in epoche differenti, si determinavano le pene concorrenti che COGNOME doveva scontare facendo riferimento alla data di commissione dell’ultimo reato, come sopra individuata.
Si faceva, in questo modo, corretta applicazione del principio di diritto, correttamente richiamato dal provvedimento di cumulo di pene concorrenti del 30 novembre 2021, secondo cui: «In materia di cumulo di pene, vigono due principi fondamentali: il primo è quello secondo cui ciascun periodo di detenzione, per custodia cautelare o espiazione di pena, sofferto prima del cumulo, pur essendo stato determinato da uno o più titoli, allorché si proceda all’unificazione delle pene concorrenti, non può essere riferito specificamente al titolo da cui ha tratto origine, ma va imputato unitariamente al cumulo delle pene inflitte per tutti i reati commessi precedentemente alla carcerazione di cui trattasi; il secondo è che, qualora si tratti di reati connessi e di periodi d carcerazione sofferti in tempi diversi, vanno cronologicamente ordinati, da un parte, i reati e, dall’altra, i periodi di carcerazione per poi procedere ad operazioni successive, detraendo ogni periodo dal cumulo (parziale) delle pene relative a reati commessi in precedenza, fino a determinare, con l’ultima di dette operazioni, la pena residua decorrente dalla data dell’ultimo arresto o dell’ultimo reato, se commesso nel corso della carcerazione in atto» (Sez. 1, n. 31214 del 18/06/2004, Arslan, Rv. 229800 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Deve, al contempo, rilevarsi che rispetto a tale computo non assumeva un rilievo decisivo la circostanza che la liberazione condizionale concessa a NOME COGNOME, con provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza di Bologna il 23 ottobre 2018, veniva revocata, ai sensi dell’art. 177 cod. pen., comportando la reviviscenza della frazione detentiva compresa tra giugno 2009 e il 26 gennaio 2011.
Non v’è dubbio, infatti, alla stregua del principio di diritto appena richiamato (Sez. 1, n. 31214 del 18/06/2004, Arslan, cit.), che, una volta interrotta l’esecuzione della pena, l’espiazione della residua frazione sanzionatoria, poteva essere inserita soltanto in un cumulo parziale successivo, tenuto conto del fatto che il provvedimento di revoca era emesso il 23 ottobre 2018, in epoca posteriore alla data da cui veniva fatto decorrere il provvedimento di
determinazione di pene concorrenti del 30 novembre 2021, individuata nel 31 gennaio 2017.
Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso proposto da NOME COGNOME, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12 dicembre 2023.