Cumulo Pene Concorrenti: Anche le Pene Già Scontate Contano per la Cassazione
L’istituto del cumulo pene concorrenti rappresenta un pilastro fondamentale nella fase esecutiva della pena. Esso determina la quantità di pena che un soggetto, condannato per più reati, deve effettivamente scontare. Con la sentenza n. 26132/2025, la Corte di Cassazione torna su un punto cruciale: quali pene devono essere incluse in questo calcolo? La risposta, consolidata da un orientamento giurisprudenziale costante, è chiara: non solo quelle ancora da espiare, ma anche quelle già interamente scontate, se possono influenzare il risultato finale a favore del reo.
Il Caso: Rigetto dell’Inclusione di una Sentenza nel Cumulo
Il caso trae origine da un ricorso contro un’ordinanza della Corte d’appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione. Quest’ultima aveva respinto la richiesta, presentata nell’interesse di un condannato, di inserire una specifica sentenza, divenuta irrevocabile, nel provvedimento di unificazione delle pene concorrenti. La difesa sosteneva che tale inclusione fosse necessaria per un corretto calcolo della pena complessiva, ma il giudice dell’esecuzione era stato di avviso contrario.
Di fronte a questo diniego, il condannato ha proposto ricorso per Cassazione, portando la questione all’attenzione della Suprema Corte.
La Decisione della Cassazione sul Cumulo Pene Concorrenti
La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha accolto implicitamente le ragioni del ricorrente, ribadendo un principio di diritto ormai consolidato. La Corte ha chiarito che l’operazione di cumulo delle pene non è un mero calcolo matematico delle pene residue, ma un’attività complessa che deve tenere conto di tutti gli elementi utili a definire il trattamento sanzionatorio nel modo più corretto e, ove possibile, favorevole al condannato.
Il provvedimento impugnato è stato quindi censurato sulla base di un’errata interpretazione delle norme che regolano l’esecuzione delle pene concorrenti.
Le Motivazioni della Corte
La Cassazione fonda la sua decisione su un orientamento giurisprudenziale granitico. Richiamando numerose sentenze precedenti, la Corte spiega che ‘Ai fini dell’esecuzione di pene concorrenti, vanno inserite nel cumulo, non solo tutte le pene che non risultino ancora espiate alla data di commissione dell’ultimo reato, ma anche quelle già espiate che comunque possano avere un riflesso sul criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen. o sul cumulo materiale, anche in vista della maturazione dei requisiti temporali per l’ammissione ad eventuali benefici penitenziari’.
In termini più semplici, l’inclusione di una pena già scontata può avere due effetti positivi per il condannato:
1. Applicazione del criterio moderatore: L’articolo 78 del codice penale stabilisce un tetto massimo alla pena che può risultare dal cumulo (di norma 30 anni di reclusione). Includere tutte le sentenze, anche quelle espiate, permette di verificare se il totale superi questo limite, attivando il meccanismo di ‘moderazione’ che riduce la pena finale.
2. Accesso ai benefici penitenziari: Il calcolo corretto del totale della pena inflitta è fondamentale per determinare quando un detenuto matura i requisiti temporali per accedere a misure alternative alla detenzione. Un cumulo errato potrebbe posticipare ingiustamente tale momento.
La Corte, pertanto, sottolinea che escludere una pena, sebbene già scontata, dal calcolo complessivo costituirebbe una violazione di legge, in quanto priverebbe il condannato di potenziali vantaggi previsti dall’ordinamento.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La pronuncia in esame conferma un principio di garanzia fondamentale per il condannato. Le implicazioni pratiche sono significative per la difesa e per gli stessi giudici dell’esecuzione. È un monito a effettuare il calcolo del cumulo pene concorrenti in modo onnicomprensivo, senza escludere a priori le sentenze le cui pene siano già state interamente scontate. Ogni sentenza deve essere considerata, poiché potrebbe contribuire a una determinazione più favorevole della pena complessiva, sia attraverso l’applicazione dei limiti legali, sia ai fini del percorso rieducativo e dell’accesso ai benefici. Per i legali, ciò significa dover sempre verificare attentamente che tutti i precedenti penali del proprio assistito siano stati correttamente inseriti nel provvedimento di unificazione delle pene.
Quali pene devono essere incluse nel calcolo del cumulo pene concorrenti?
Nel cumulo devono essere inserite non solo le pene che non sono ancora state espiate alla data di commissione dell’ultimo reato, ma anche quelle già interamente scontate.
Perché è importante includere anche le pene già espiate nel cumulo?
L’inclusione delle pene già espiate è cruciale perché possono avere un impatto positivo per il condannato, influenzando l’applicazione del criterio moderatore dell’art. 78 c.p. (che limita la pena massima) e il calcolo dei requisiti temporali per l’accesso ai benefici penitenziari.
Cosa aveva deciso la Corte d’Appello nel caso specifico?
La Corte d’Appello, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva respinto l’istanza di un condannato volta a inserire una determinata sentenza, sebbene irrevocabile, nel provvedimento di unificazione delle pene concorrenti.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26132 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26132 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/04/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 1477/2025 CC – 24/04/2025
R.G.N. 8166/2025
EVA TOSCANI
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
avverso il decreto del 17/01/2025 della Corte d’appello di Catanzaro
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
Con l’ordinanza in preambolo la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza, formulata nell’interesse di NOME COGNOME di inserire nel provvedimento di unificazione di pene concorrenti la sentenza cd Insula , emessa in data 12 ottobre 2016, irrevocabile il 25 maggio 2028.
¨ ben vero che questa corte ha chiarito che «Ai fini dell’esecuzione di pene concorrenti, vanno inserite nel cumulo, non solo tutte le pene che non risultino ancora espiate alla data di commissione dell’ultimo reato, ma anche quelle già espiate che comunque possano avere un riflesso sul criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen. o sul cumulo materiale, anche in vista della maturazione dei requisiti temporali per l’ammissione ad eventuali benefici penitenziari»(da ultimo,Sez. 1, n. 26601 del 07/05/2024, Stranieri, Rv. 286604 – 01; ma anche Sez. 1, n. 20207 del 27/03/2018, Tasca, Rv. 273141 – 01; Sez. 1, n. 27569 del 23/06/2010, COGNOME, Rv. 247732 – 01; Sez. 1, n. 7345 del 05/12/2006, dep. 2007, COGNOME, Rv. 236235 -01; Sez. 1, n. 4507 del 20/06/2000, Guerra, Rv. 216743 -01).
Il Consigliere estensore
EVA TOSCANI