Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39259 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39259 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Catania ha rigettato l’istanza con cui NOME COGNOME aveva chiesto la rideterminazione della pena indicata nel provvedimento di esecuzione pene concorrenti emesso dal Procuratore generale della Corte di appello di Catania in data 4 settembre 2021 in relazione alle pene inflitte da quattro sentenze, che avevano giudicato distinti reati successivamente riunificati sotto il vincolo della continuazione con ordinanza resa dal Giudice dell’esecuzione in data 2 ottobre 2020, nonché dalla sentenza della Corte di appello di Catania del 25 giugno 2013.
A ragione osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dal condannato, i reati giudicati con la sentenza della Corte di appello di Catania in data 25 giugno 2013 non sono stati unificati ex art. 81, secondo comma, cod. pen. a quelli oggetto
delle quattro sentenze di condanna di cui all’ordinanza ex art. 671 cod. proc. pen. del 2 ottobre 2020 e che, pertanto, il pubblico ministero ha correttamente effettuato il cumulo materiale tenendo conto del principio di cui all’art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
Ricorre COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unic motivo con cui denuncia violazione di legge e vizio di motivazione.
Lamenta che il Giudice dell’esecuzione abbia erroneamente interpretato l’istanza ritenendo che le doglianze fossero fondate sull’avvenuto riconoscimento del vincolo della continuazione tra tutte e cinque le sentenze.
In ogni caso, la Corte di appello non ha corretto l’errore in cui era incorso il Pubblico ministero non tenendo conto che la pena complessiva per il reato continuato di cui all’ordinanza del 2 ottobre 2020 era stata modificata dalla Corte di cassazione, con sentenza del 6 maggio 2021 in anni 12 di reclusione.
Non ha considerato, nei termini indicati dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, la pena di cui all’ordinanza ex art. 671 cod. proc. pen. come una sanzione unitaria riferita ad un unico reato commesso dal 1994 al 5 dicembre 2001. A prescindere dal “momento concorsuale” erroneamente determinato nella data del 1 marzo 2000, è tale pena complessiva che in sede esecutiva concorre con la pena inflitta dalla sentenza della Corte di appello di Catania in data 25 giugno 2013.
Muovendo da questa premessa, l’ordinanza impugnata avrebbe dovuto detrarre dalla pena determinata dal cumulo ulteriori periodi di presofferto e precisamente:
anni 3 mesi 6 giorni 14 (dal 26 ottobre 1994 all’8 maggio 1998);
anni 7 mesi 10 giorni 24 dal 22 settembre 2000 al 15 agosto 2008;
giorni 23 dal 22 dicembre 2008 al 13 gennaio 2009;
per un totale di anni 11 mesi 6 e giorni 1 di reclusione, così da pervenire ad una pena residua da espiare, con decorrenza dal 9 maggio 2012, di anni 18 mesi 5 giorni 29, anziché anni 20 mesi 9 e giorni 6 come determinata nel provvedimento di cumulo
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
L’ordinanza impugnata non si è pronunciata sulla richiesta di determinazione della pena avanzata dal condannato; ha, infatti, fornito risposte disallineate rispetto al petitum.
Anziché chiarire se fossero sussistenti o meno le criticità denunciate dall’odierno ricorrente, la Corte distrettuale si è limitata, ad evidenziare correttezza della scelta del pubblico ministero di applicare norme sul cumulo materiale stante il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati unificati dall’ordinanza del 2 ottobre 2020 e quelli oggetto della sentenza della Corte di appello di Catania del 25 giugno 2013 nel rispetto del principio fissato dall’art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
Nessuna risposta è stata, invece, fornita alla doglianza sulla esattezza della misura della pena complessiva presa in considerazione dal provvedimento di cumulo per i reati unificati dall’ordinanza ex art. 671 cod. proc. pen del 2 ottobre 2020 (quella originaria di anni 12 e mesi 6 di reclusione oppure quella di anni 12 di reclusione indicata dalla Corte di cassazione, con sentenza del 6 maggio 2021).
Parimenti non sono state esaminati i rilevi dedotti dalla difesa in ordine alla detraibilità dalla pena, come determinata dal provvedimento di cumulo, di ulteriori periodi di presofferto.
Si impone pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Catania che provvederà ad un nuovo esame dell’istanza colmando le individuate lacune.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania.
Così deciso, in Roma 19 settembre 2024.