Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24158 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24158 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che nell’unico motivo il ricorso deduca un argomento manifestamente infondato, in quanto la tesi che il ricorrente stia scontando reati non ostativi ai fini della concession permesso premio invocato – che non risulta essere stata prospettata né al magistrato di sorveglianza, né al Tribunale di sorveglianza – è proposta in violazione del principio autosufficienza del ricorso (Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11/04/ 2017, Schioppo, rv. 270071; Sez. 4, n. Sentenza n. 46979 del 10/11/2015, COGNOME, rv. 265053; Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 01/03/2013, COGNOME, rv. 256723), atteso che a sostegno il ricorso allega soltanto i provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze del 9 ottobre 2020 che ha messo in esecuzione sei sentenze di condanna per reati non ostativi pronunciate dal Tribunale di Firenze nei confronti del ricorrente, e da cui – anche attesi i per intermedi di detenzione sofferti dal ricorrente (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 46602 del 01/03/2019 COGNOME, Rv. 277491) – non è possibile comprendere se la condanna del Tribunale di Palermo del 20 dicembre 2018 per il reato ostativo, che risulta esser stato commesso il 20 ottobre 2016, dovesse essere ricompresa nel medesimo cumulo parziale di quelle aventi ad oggetti i reati non ostativi, atteso che “lo scioglimento del cumulo è possibile solo allorquando riguar reati ostativi e non ostativi, in quanto, in assenza di detta condizione, tale operazione sareb priva di una base logica e giuridica, non essendo possibile individuare alcun criterio obiettiv ragionevole di imputazione all’uno o all’altro titolo della pena già espiata” (Sez. 1, Sentenza 12554 del 21/02/2020, Torrisi, Rv. 278903);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 aprile 2024.