Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36540 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36540 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/02/2024 del GIP TRIBUNALE di VITERBO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in personale del Sostituto Procuratore generale, NOMEAVV_NOTAIO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di rideterminazione della pena da espiare, ai sensi dell’art. 78 cod. pen., in relazione al provvedimento di determinazione di pene concorrenti del 28 marzo 2023, emesso nei confronti di NOME COGNOME dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo.
Propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO, denunciando, con un unico motivo, erronea applicazione dell’art. 78 cod. pen.
Vanno inserite, nel provvedimento adottato ai sensi dell’art. 663 cod. proc. pen., non solo tutte le pene che non risultano ancora espiate, alla data della sua redazione, ma anche quelle già espiate che possono, comunque, avere riflesso sul criterio moderatore di cui all’art 78 cod. pen. e sul cumulo materiale, anche se in vista della maturazione dei requisiti temporali per l’ammissione a eventuali benefici penitenziari (Sez. 1, n. 1433 del 2018; Sez. 1, n. 43757 del 2017).
Si tratta di principio affermato con le sentenze della Sez. 1, n. 7345 del 2007 e n. 27569 del 2010 con le quali, a parere del ricorrente, è stata ribadita dalla Corte di legittimità la necessità di inserire nel cumulo tutte le pene che non risultano ancora espiate alla data di commissione dell’ultimo reato.
L’ordinanza impugnata non avrebbe tenuto conto di tali principi giurisprudenziali consolidati e delle doglianze espresse dal ricorrente, relativamente alle modalità con le quali erano stati formati i cd. cumuli parziali.
In particolare, nel richiamo operato alla formazione di cumuli parziali da parte della Procura generale presso la Corte di appello di Roma, il Giudice dell’esecuzione non avrebbe tenuto conto delle prospettazioni difensive relative alla determinazione della pena di cui al quarto e quinto cumulo parziale, nonché dei rilievi inerenti alle modalità con le quali era stato effettuato il settimo cumul parziale, relativamente a reati commessi fino al giorno 8 novembre 2017.
A parere del ricorrente, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto unificare le pene di cui ai reati commessi sino al 7 novembre 2017 che, invece, sono stati divisi tra il sesto e settimo cumulo parziale.
Con riferimento, poi, a lunghi periodi di pena espiati dal ricorrente, non è stato considerato il brevissimo lasso di tempo intercorso tra i singoli periodi di carcerazione che avrebbero potuto portare a ritenere detta carcerazione avvenuta senza soluzione di continuità.
Si rimarca che, dopo la scarcerazione, a partire dal 9 maggio 1997, COGNOME è stato tratto in arresto il 20 aprile 1998 ed è stato detenuto sino al 20 marzo 2009.
Inoltre, il condannato, tratto nuovamente in arresto il 23 giugno 2011, è stato scarcerato il 20 ottobre 2015 per essere stato, successivamente, tratto in arresto il 12 dicembre 2015 fino al 16 febbraio 2016.
Infine, dal 7 novembre 2017, NOME è stato detenuto senza soluzione di continuità.
Nell’adozione del provvedimento di determinazione di pene concorrenti è obbligatoria l’emissione del provvedimento più favorevole al reo, principio che a parere del ricorrente, sarebbe stato disatteso dal Giudice dell’esecuzione.
3.11 Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso con requisitoria scritta chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
1.1. Nei confronti del ricorrente risulta emesso provvedimento di determinazione di pene concorrenti della Procura generale presso la Corte di appello di Roma, del 19 maggio 2021, non impugnato, con il quale veniva indicata la pena da scontare in quella di anni dieci, mesi otto e giorni uno di reclusione oltre la multa, provvedimento cui segue quello emesso dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Viterbo, in data 28 marzo 2023, al primo conseguente, oggetto di richiesta di rideterminazione della pena complessiva al Giudice dell’esecuzione.
1.2.Con l’incidente di esecuzione proposto, il ricorrente ha evidenziato che erano stati emessi, nei confronti di COGNOME, più cumuli parziali e che in relazione al quarto e il quinto provvedimento di cumulo parziale, si rilevava che erano state unificate le pene irrogate per i reati di cui alle sentenze emesse fino al 23 giugno 2021.
Il ricorrente evidenziava che la Procura aveva riaperto il provvedimento di cumulo emesso il 3 agosto 2018 dalla Procura generale presso la Corte di appello di Roma, dopo la scarcerazione di COGNOME del 20 ottobre 2015, con pena residua pari a mesi dieci e giorni ventuno di reclusione.
Il provvedimento di cumulo del 3 agosto 2018, ferme restando le pene di cui al primo, secondo, terzo e quarto cumulo parziale, aveva riniodulato il quinto cumulo parziale, determinando la pena residua in anni tre, mesi otto e giorni uno di reclusione.
Ancora, risulta emesso sesto cumulo parziale che comprende i reati commessi fino al 7 novembre 2017, con rideterminazione della pena in anni dieci mesi otto e giorni uno di reclusione e decorrenza dal 7 novembre 2017.
Tutto ciò, secondo il ricorrente, senza considerare che NOME aveva subito un periodo di carcerazione ininterrotto, dal 23 giugno 2011 al 20 ottobre 2015, nonché dal 12 dicembre 2015 al 16 febbraio 2016.
Inoltre, è stato adottato il settimo cumulo parziale, per reati commessi sino al giorno 8 novembre 2017, con unificazione delle pene per tutti i reati commessi fino al 7 novembre 2017, data di nuovo arresto del ricorrente.
Con l’istanza si sottolineava che COGNOME, valutando tutti i periodi di carcerazione sofferta, si era trovato ad espiare quasi ininterrottamente periodi di carcerazione, tra il 3 ottobre 1990 al 9 maggio 1997, un ulteriore periodo dal 20 aprile 1998 al 21 Marzo 2009 e, successivamente, dal 23 giugno 2011 al 20 ottobre 2015, nonché dal 12 al dicembre 2015 al 16 febbraio 2016, infine dal 7 novembre 2017 alla data dell’incidente di esecuzione proposto, scontando, in definitiva, un periodo di carcerazione che, complessivamente, tenuto conto anche di quelli di liberazione anticipata, era stato superiore ad anni trenta di reclusione.
1.3. A fronte di questa deduzione, l’ordinanza impugnata ha rigettato l’incidente di esecuzione proposto, riprendendo i principi giurisprudenziali secondo i quali se il condannato, durante l’espiazione di una determinata pena o dopo che l’esecuzione di quest’ultima sia interrotta, commette nuovo reato, occorre procedere a cumuli parziali, con applicazione, per ciascuno di questi, del criterio calmieratore di cui all’art. 78 cod. pen., senza escludere dunque che, nel complesso, il condannato possa essere detenuto per un periodo superiore ad anni trenta di reclusione.
Deve essere, in primo luogo, richiamato l’orientamento, ripreso anche nel provvedimento impugnato e costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez. 1, n. 40252 del 26/04/2012, COGNOME Paola, Rv. 253668) in tema di esecuzione delle pene concorrenti, irrogate con condanne diverse, secondo il quale, qualora, durante l’espiazione di una determinata pena o dopo che l’esecuzione di quest’ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, non è possibile procedere a un unico cumulo delle pene concorrenti.
Occorre, invece, procedere a cumuli parziali e, quindi, al cumulo delle pene irrogate per i reati commessi, sino alla data del reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata, con applicazione del criterio moderatore dell’art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto; poi a nuovo cumulo, comprensivo della pena residua da espiare e delle pene irrogate per i reati successivamente commessi, sino alla data della successiva detenzione e così vi., fino
all’esaurimento delle pene concorrenti irrogate per reati successivamente commessi, previa detrazione, per ciascuna condanna, della pena già espiata in custodia cautelare o della pena di cui è cessata l’esecuzione (Sez. 1, n. 46602 del 01/03/2019, COGNOME, Rv. 277491).
Va, invero, ribadito che il calcolo unitario delle pene concorrenti ne suppone l’integrale cumulabilità e che ciò è consentito quando le pene si riferiscono a reati commessi in epoca antecedente all’inizio dell’esecuzione di una di esse.
In tal caso, l’espiato e il sofferto in custodia cautelare per taluni dei reat compresi nel cumulo (nonché quanto detratto per la liberazione anticipata, stante la parificazione operata dall’art. 54, ultimo comma, Ord. pen.) incidono sulla pena concretamente eseguibile e vanno, perciò, detratti dalla pena determinata dopo la formazione del cumulo giuridico ai sensi dell’art. 78 cod. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. del 23/04/2004, Di Bella, Rv. 228138).
Anche le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007, Volpe Rv. 237692 in motivazione) hanno affermato che, pur essendo indubbio che il limite quantitativo nell’irrogazione delle pene detentive temporanee, nei termini fissati dall’art. 78 cod. pen., operi anche nella fase dell’esecuzione, secondo quanto disposto dall’art. 80 cod. pen., questa Corte è ripetutamente intervenuta per circoscriverne la portata e il perimetro applicativo, nel senso che l’obbligatorietà della formazione del cumulo nell’esecuzione di pene concorrenti non significa affatto che un soggetto, il quale abbia riportato più condanne a pene detentive temporanee, non possa rimanere detenuto per un periodo complessivamente eccedente quello massimo indicato in trent’anni, essendo tale limite, per evidenti esigenze di prevenzione speciale, riferibile solo alle pene irrogate per i reati commessi prima dell’inizio della detenzione.
È, dunque, principio pacifico elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte, quello secondo il quale, nel caso di reati commessi in tempi diversi e di periodi di detenzione sofferti in tempi anch’essi differenti, come nella specie, il criterio moderatore previsto dal primo comma dell’art. 78 cod. pen. esplica la sua efficacia nell’ambito e nei limiti di ciascuna delle singole operazioni di cumulo (Sez. 1, n. 47678 del 03/07/2019, Pilati, Rv. 277459).
3.Applicati gli esposti principi al caso al vaglio, in cui si è proceduto a cumuli parziali, si osserva che la deduzione difensiva è manifestamente infondata e, comunque, per certi versi, inammissibile.
Si vorrebbe, quanto al quarto e quinto cumulo, recuperare periodi di presofferto e di liberazione anticipata inerenti ai detti cumuli parziali, al di là d calcolo della residua pena che li ha definiti. Ma lo stesso ricorrente, che riporta il contenuto dei provvedimenti di determinazione di pene concorrenti, nonché il Giudice dell’esecuzione, rendono conto della circostanza che sono tati
considerati i periodi di presofferto e che la pena indicata nel cumulo n. 4 è stata rideterminata nel cumulo n. 5, con indicazione del residuo di anni tre mesi otto e giorni uno di reclusione.
Quanto ai cumuli sesto e settimo, si precisa che questi riguardano reati commessi fino al 8 novembre 2017, quindi successivi rispetto ai fatti di cui ai cumuli fino al quinto.
Inoltre, risulta dall’esame del provvedimento di determinazione delle pene concorrenti n. 7, relativo a reati commessi sino al giorno 7 novembre 2017, data del nuovo arresto, con ulteriori detrazioni di periodi di detenzione fungibile e di liberazione anticipata
Dunque, in assenza di periodi di presofferto o di liberazione anticipata restati senza titolo, diversi da quelli già computati in relazione al cumulo emesso da ultimo, il Collegio osserva che il ricorrente non illustra, puntualmente, ragioni per decurtare ulteriori periodi di custodia cautelare.
Vi osta, peraltro, il richiamato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nel caso di reati commessi in tempi diversi e di periodi di detenzione sofferti in tempi anch’essi differenti, il criterio moderatore previsto dal primo comma dell’art. 78 cod. pen. esplica la sua efficacia nell’ambito e nei limiti di ciascun delle singole operazioni di cumulo.
Da ultimo, osserva il Collegio che la censura relativa al mancato computo di presofferto, anche in relazione alla liberazione anticipata è solo genericamente prospettata e, dunque, integra motivo non ammissibile.
La motivazione è effettivamente succinta, sul punto. Ma d’altra parte, il ricorrente sull’omessa considerazione della liberazione anticipata non devolve alcuna specifica deduzione.
Va anche rilevato che il ricorso, quanto ai periodi di carcerazione sofferti, non specifica se i reati cui si riferiscono i cumuli che si susseguono e la custodia sofferta che il ricorrente conteggia, siano stati commessi prima se e i relativi periodi di carcerazione non siano stati computati.
In definitiva, la deduzione svolta rimarca che, susseguitisi sette cumuli parziali, si sia arrivati a una soglia di pena espianda che, aggiunti i periodi di presofferto (specificamente indicati quanto a custodia cautelare patita) e alla liberazione anticipata (non specificamente indicata) avrebbero superato trent’anni di reclusione.
Tanto, devolvendo una critica che risulta priva della necessaria specificità che deve assistere il motivo di ricorso per cassazione (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Rv. 258264; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. n. 254584).
4.Segue la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell’ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 5 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente