Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30063 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30063 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il 07/03/1965
avverso l’ordinanza del 13/03/2025 del GIP TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette~te le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Milano, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’incidente di esecuzione proposto nell’interesse di NOME COGNOME finalizzato all’inserimento della sentenza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Milano in data 19 luglio 2016 e divenuta irrevocabile il 30 ottobre 2018, con cui il suddetto è stato condannato per bancarotta fraudolenta documentale e impropria nel secondo cumulo parziale a suo carico emesso dal P.m. presso il medesimo Tribunale.
Avverso detta ordinanza COGNOME tramite il proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in merito alla determinazione della data dei commessi delitti e del principio di diritto del favor rei e vizio di motivazione.
Rileva il difensore che le suddette condotte illecite sono state realizzate tra il 2008 e il 2009, in un lasso temporale di fatto antecedente l’ultima detenzione di COGNOME e coincidente, invece, con i reati inseriti nel secondo cumulo parziale. Richiama la difesa la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 40986 del 19/07/2018 e la giurisprudenza di legittimità secondo cui la dichiarazione di fallimento è una condizione obiettiva di punibilità e non l’evento di reato, rilevando, quindi, che ai fini della collocazione temporale delle condotte illecite non bisogna guardare alla data della sentenza dichiarativa di fallimento. E conclude per l’annullamento del provvedimento impugnato.
Con successiva memoria difensiva si insiste sul fatto che la condotta illecita di cui COGNOME è stato ritenuto colpevole nella sentenza sopra indicata risulta posta in essere dal 5 giugno 2008 al 16 febbraio 2009, quando il ricorrente non era detenuto ed era amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE risalendo detta condotta al medesimo periodo temporale di quelle oggetto delle condanne riconnprese nel secondo cumulo e risultando, invece, le successive condotte commesse autonomamente da altri soggetti.
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Lamenta, quindi, il difensore che non si giustifica il provvedimento di rigetto del Giudice dell’esecuzione di cui chiede l’annullamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va, innanzitutto, evidenziato che la sentenza delle Sezioni Unite richiamata nell’atto di impugnazione riguarda l’applicabilità della sopravvenuta legge penale sfavorevole, nel caso di evento intervenuto nella vigenza di questa ma di condotta posta in essere antecedentemente (statuendo che in questo caso deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta) e, quindi, questione del tutto diversa (in relazione al reato di omicidio stradale).
Il ricorrente, a fronte di un’ordinanza, come quella oggetto di impugnazione, che rileva che «i reati per cui è intervenuta la sentenza oggetto del presente incidente di esecuzione riguardano sia fatti di bancarotta fraudolenta documentale sia fatti di bancarotta impropria, nella quale il fallimento costituisce pacificamente evento del reato così che il tempus commissi delicti deve essere univocamente ricondotto a tale momento» , richiama la pronuncia Sez. 5, n. 13910 del 08/02/2017, COGNOME, Rv. 269389 – 01.
Ma non considera che detta pronuncia riguarda un’ipotesi di bancarotta fraudolenta prefallimentare e che, comunque, la stessa afferma che dalla natura di condizione obiettiva di punibilità della dichiarazione di fallimento deriva che il luogo e il tempo della commissione del reato, ai fini della determinazione della competenza territoriale, dei tempi di prescrizione e del calcolo del termine di efficacia dell’amnistia o dell’indulto, coincidono con quelli della sentenza di fallimento. E non valuta che, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta impropria prevista dall’art. 223, secondo comma, n. 2, R.D. 16 maggio 1942, n. 267, non interrompono il nesso di causalità tra l’operazione dolosa e l’evento, costituito dal fallimento della società, né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente del dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all’art. 41 cod. pen., né il fatto che l’operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l’aggravamento di un dissesto già in atto, poiché la nozione di fallimento, collegata al fatto storico della sentenza che lo dichiara, è ben distinta da quella di dissesto, la quale ha natura economica ed implica un fenomeno
in sè reversibile (Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv. 262189 01); e che, quindi, come correttamente evidenziato dal provvedimento in esame, solo in relazione all’ipotesi delittuosa della bancarotta fraudolenta patrimoniale la sentenza di fallimento costituisce la propria condizione di punibilità ai sensi dell’art. 44 cod. pen., in relazione alla quale vanno comunque incardinati il tempus e il /ocus commissi delicti, e le specifiche condotte che hanno portato, poi, al dissesto della società possono trovare una propria autonomia delittuosa.
La sentenza di cui si chiede l’inserimento nel secondo cumulo parziale riguarda fatti di bancarotta documentale, in relazione ai quali neppure viene indicata una data di commissione diversa da quella del fallimento, e fatti di bancarotta impropria, certamente consumatasi, come rileva l’ordinanza impugnata senza che il ricorso con ciò si confronti, alla data del fallimento, che costituisce evento del reato; e, quindi, correttamente si è respinta la richiesta di inserimento in detto cumulo parziale, piuttosto che nel terzo cumulo ritenendosi già iniziato il periodo di detenzione per i suddetti reati.
Si è fatta, pertanto, corretta applicazione del principio consolidato secondo cui, n tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse, qualora, durante l’espiazione di una determinata pena, o dopo che l’esecuzione di quest’ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, non può effettuarsi il cumulo di tutte le pene, ma occorre procedere a cumuli parziali, ossia, da un lato, al cumulo delle pene inflitte per i reati commessi sino alla data del reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata, con applicazione del criterio moderatore dell’art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto, e, dall’altro, ad un nuovo cumulo, comprensivo della pena residua e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, sino alla data della successiva detenzione (Sez. 1, n. 46602 del 01/03/2019, COGNOME, Rv. 277491).
Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna di COGNOME al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2025.