Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9427 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9427 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TR:[BUNALE TRIBUNALE DI TARANTO nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/06/2023 del TRIBUNALE di TARANTO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/~te le conclusioni del PG
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Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con la quale sono stati chiesti, in via principale, la rimessione della questione di cui al primo motivo di ricorso alle Sezioni Unite e, in via subordinata, l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Taranto in composizione monocratica, quale giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza avanzata nell’interesse di NOME COGNOME, in relazione all’ordine di esecuzione emesso in data 18/10/2022 dalla Procura presso lo stesso Tribunale, con la quale si chiedeva di ridurre ai sensi degli artt. 78-80 cod. pen. la pena finale inflitta a COGNOME con detto ordine e disporre l’immediata liberazione del suddetto per avere integralmente espiato la pena.
Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Taranto.
2.1. Con il primo motivo di impugnazione sii deduce violazione degli artt. 663 cod. proc. pen., 73 e 78 cod. pen. con riguardo all’individuazione della pena più grave, ai fini della determinazione della pena complessiva da espiare.
Rileva il ricorrente che il Giudice dell’esecuzione, nel rideterminare la pena di cui al suddetto cumulo conformemente al criterio moderatore di cui all’art. 78, primo comma, cod. pen., secondo cui nel caso di concorso di reati preveduto dall’art. 73 cod. pen. la pena da applicare, a norma dello stesso articolo, non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, avrebbe errato nell’individuare come pena più grave quella di cui alla sentenza di condanna sub 11 del provvedimento di cumulo (condanna ad anni due di reclusione) piuttosto che quella sub 12 (condanna ad anni tre di reclusione), come, invece, da provvedimento di cumulo, sul presupposto che quest’ultima condanna fosse stata inflitta a seguito del riconoscimento della continuazione su una pena base di anni uno e mesi sei.
Osserva, in primo luogo, che non solo la norma non impone al Pubblico ministero, in una fase avente natura amministrativa e non giurisdizionale, quale è quella del cumulo di pene concorrenti, di scorporare la continuazione al fine di individuare la pena più grave fra
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quelle disposte per il singolo reato, ma che tale operazione contrasta con il principio di unicità della pena, che impone di considerare le pene stabilite con sentenze irrevocabili, anche all’esito del riconoscimento della continuazione (con i relativi aumenti di pena), come pene uniche.
2.2. Col secondo motivo di ricorso viene denunciata violazione dell’art. 666 cod. proc. pen. e, in particolare, del principio del giudicato esecutivo.
Rileva il Pm ricorrente che: – il provvedimento di cumulo rientra fra gli atti aventi natura amministrativa, revocabile e modificabile, non definitivo salvo che su di esso si sia pronunciato il giudice dell’esecuzione; – nella fattispecie in esame pochi mesi prima della decisione oggetto di ricorso il G.u.p. del Tribunale di Taranto si era pronunciato sulla medesima questione con ordinanza del 19.01.2023, ritenendo correttamente determinata la pena complessiva espianda di cui al provvedimento di cumulo, pari ad anni quindici, e corretl:amente individuata la pena più grave in quella di anni tre di reclusione (calcolato, quindi, anche l’aumento di pena per la continuazione) di cui alla sentenza sub 12 del cumulo; – la mancata impugnazione di detta ordinanza, ormai divenuta irrevocabile, avrebbe dovuto indurre il Giudice di cui all’ordinanza impugnata a dichiarare inammissibile l’istanza del condannato in quanto mera riproposizione di istanza analoga.
2.3. Col terzo motivo di impugnazione viene lamentata violazione degli artt. 666 cod. proc. pen. e 78 cod. pen. con riguardo ai criteri di calcolo del c.d. cumulo parziale delle pene concorrenti.
Secondo la difesa il Giudice dell’esecuzione nell’accogliere l’istanza di COGNOME avrebbe violato i principi del c.d. cumulo parziale delle pene concorrenti.
Tale Giudice, invero, ha effettuato un cumulo unitario e globale senza tener conto della sentenza n. 1196/2020 del Tribunale di Taranto del 19/10/2020, confermata dalla Corte di appello e divenuta irrevocabile il 28/09/2022, nella quale NOME veniva condannato anche per fatti successivi all’inizio dell’espiazione della pena individuata all’esito del provvedimento di cumulo impugnato e nella specie per fatti commessi il 13.12.2015, ben oltre la data di decorrenza del 21.10.2014.
Pertanto, osserva il ricorrente che: – alla data del 13.12.2015, di commissione del nuovo reato, COGNOME aveva già espiato anni 1, mesi 1 e giorni 22 di reclusione, con un residuo di pena pari ad anni 8, mesi 10 e giorni 8 di reclusione, a cui sommare la pena relativa al reato commesso
dopo la data di decorrenza della pena, inflitta con la sentenza menzionata, pari a mesi 1 di reclusione; – a partire dal 13.12.2015 COGNOME doveva espiare la pena complessiva di anni 8, mesi 11 e giorni 8 di reclusione, con fine pena previsto al 21.11.2014, data da cui dovevano essere detratti 630 giorni di liberazione anticipata; – di conseguenza, la data di liberazione per espiazione della pena doveva essere fissata all’1.03.2023 e non al 29.01.2023, come invece statuito dal Giudice dell’impugnata ordinanza.
Il ricorrente insiste, alla luce dei suddetti motivi, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va accolto limitatamente al terzo motivo di impugnazione.
Invero, in tema di esecuzione delle pene concorrenti inflitte con condanne diverse, il principio dell’unità del rapporto esecutivo, che mira ad evitare al condannato un possibile pregiudizio derivante dalla distinta esecuzione delle sanzioni penali irrogate per una pluralità di reati, è riferibile alle pene comminate per reati commessi prima dell’inizio della detenzione, mentre si deve procedere ad ulteriore cumulo, non più sottoposto alle limitazioni previste dall’art. 78 cod. pen., comprendente, oltre alla pena inflitta per il nuovo reato, la parte risultante dal cumulo precedente, non ancora espiata alla data del nuovo reato solo qualora durante l’espiazione di una determinata pena o dopo che l’esecuzione di quest’ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato (Sez. i , n. 13985 del 25/02/2020, COGNOME Cecato, Rv. 278939: fattispecie in cui è stata esclusa l’erroneità del cumulo operato tra la pena irrogata al ricorrente per un reato commesso dopo la sua remissione in libertà, conseguente ad un provvedimento di grazia poi revocato, e la pena residua da espiare).
Il Giudice dell’esecuzione non ha fatto buon governo dei predetti principi.
Ha, invero, effettuato un cumulo unitario e globale, senza tener conto della sentenza n. 1196/2020 del Tribunale di Taranto del 19/10/2020, confermata dalla Corte di appello di Taranto con pronuncia del 24/11/2021, divenuta irrevocabile il 28/09/21022, nella quale NOME veniva condannato anche per fatti successivi alla data di inizio di
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espiazione della pena, individuata nel 21.10.2014 e in particolare per fatti commessi il 13.12.2015, ben oltre detta data. Ne consegue che alla data di commissione del nuovo reato al residuo di pena del cumulo precedente (calcolato dal ricorrente in anni 8, mesi 10 e giorni 8 di reclusione) andava sommata, nell’ambito di un nuovo cumulo, la pena relativa al reato in ultimo commesso (calcolata dal ricorrente in mesi 1 di reclusione) e da detta pena complessiva (calcolata dal ricorrente in anni 8, mesi 11 e giorni 8 di reclusione con fine pena previsto al 21.11.2014) andavano detratti i giorni di liberazione anticipata (630), con individuazione di un fine pena diverso da quello – del 29.01..2023 individuato dal Giudice dell’esecuzione (individuato, in ricorso, nella data dell’1.03.2023).
Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto, che, conformandosi ai principi indicati, dovrà procedere alla rideterminazione di un nuovo cumulo (parziale) delle pene.
2. Infondati sono, invece, i restanti motivi di ricorso.
Quanto al primo motivo di impugnazione va, invero, osservato che la giurisprudenza di questa Corte si è attestata sul condivisibile e consolidato orientamento – per cui non si ritiene di rimettere la questione alle Sezioni Unite, come da richiesta principale del Procuratore generale secondo cui, nel caso di più sentenze esecutive concorrenti, ai fini del rispetto dei limiti fissati dall’art. 78 cod. pen., per stabilire quale sia la pena più grave tra quelle concorrenti bisogna prescindere, nell’ipotesi di reato continuato, dall’aumento di pena per la continuazione e fare riferimento alla sola pena base (Sez. 1, n. ‘18896 del 20/03/2019, COGNOME, Rv. 275661; in senso conforme Sez. 1, n. 8706 del 08/02/2012, COGNOME, Rv. 252216, secondo cui l’individuazione della più grave tra le pene concorrenti, ai fini dell’applicazione del criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen., deve aver riguardo alla pena base comprensiva degli aumenti o diminuzioni per circostanze, ivi compresa la recidiva).
Quanto al secondo motivo di ricorso, va osservato, a parte la flessibilità del giudicato in materia di esecuzione (i cui provvedimenti sono emessi rebus sic stantibus e, come tali, sempre modificabili in relazione a fatti o eventi che possono insorgere nel corso dell’esecuzione della pena o del cumulo, risultante dal coacervo delle pene inflitte: si veda per tutte Sez. 1, n. 2259 del 05/04/1996, COGNOME Fazio, Rv. 204816),
che non può senza dubbio ravvisarsi una preclusione processuale a fronte di una richiesta di rideterminazione della pena complessiva di un provvedimento di cumulo che si assume essere erroneamente calc:olata.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto.
Così deciso in Roma, I’l dicembre 2023.