Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26232 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26232 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/11/2023 del GIP TRIBUNALE di MESSINA udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina – quale Giudice dell’esecuzione – ha rigettato l’istanza presentata nell’interesse di NOME COGNOME (soggetto condannato, per fatti consumati il 13/05/2005, alla pena di anni trenta di reclusione con sentenza della Corte di assise di Messina, passata in giudicato il 19/06/2019), volta all’applicazione del cumulo più favorevole, ai sensi dell’art. 78 cod. pen., con fissazione della decorrenza della pena dal 16/02/2016 e con rideterminazione del suddetto fine pena previa decurtazione del periodo di anni otto e giorni diciotto di reclusione, calcolati dal 13/03/2005 al 31/03/2013, periodo trascorso in espiazione di altro cumulo di pene concorrenti, per la complessiva durata di anni trenta. COGNOME è stato ininterrottamente detenuto, dall’anno 1993, in esecuzione del provvedimento di cumulo n. 166/2010 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina del 08/10/2010, per una condanna alla pena di anni trenta di reclusione, finita di espiare il 31/03/2013. A suo carico è stato emesso, poi, nuovo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti (provvedimento recante n. 175/2021), con decorrenza dal 16/02/2016 e scadenza fissata al 16/02/2046, in relazione alla condanna pronunciata dalla Corte di assise di Messina alla pena di anni trenta di reclusione, in relazione a un nuovo omicidio commesso il 13/03/2005, oltre che per la condanna alla pena di anni quattro di reclusione, inflitta con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina del 07/04/2021.
Il provvedimento reiettivo si basa sulla considerazione che, durante l’espiazione della pena, COGNOME abbia commesso un ulteriore reato, in riferimento al quale ha riportato condanna alla pena di anni trenta di reclusione; tale condanna e il nuovo provvedimento di cumulo, però, sono collocabili in un’epoca nella quale il condannato aveva ormai terminato di scontare la pena, determinata a seguito del primo provvedimento di cumulo. L’intervenuta completa espiazione della pena determinata mediante il primo cumulo, allora, elide la necessità di operare la unificazione del residuo del cumulo precedente con la pena riportata per il nuovo reato.
2. Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, deducendo un motivo unico, a mezzo del quale viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione della legge, quanto al dettato dell’art. 78 cod. pen. Il Giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto procedere al cd. cumulo parziale e, all’esito di tale operazione, avrebbe dovuto ritenere espiata la porzione
di pena, pari ad anni otto e giorni diciotto di reclusione, in uno con il periodo di carcerazione patito in esecuzione del primo cumulo di anni trenta di reclusione, con decorrenza 1993 e fino al marzo del 2013.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato,
2. Il provvedimento avversato, infatti, non si è attenuto al principio di diritto che governa la materia, ripetutamente enunciato da questa Corte. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, espresso in tema di pene concorrenti, allorquando venga posto in essere un nuovo reato mentre è in corso l’esecuzione di una precedente condanna, la pena da inserire nel nuovo cumulo, unitamente a quella riportata in relazione al nuovo reato commesso, non è quella originaria, bensì quella ancora espianda nel momento in cui fu commesso il reato stesso, con i limiti dettati dal criterio “moderatore” ex art. 78 cod. pen. (sul punto, si ved Sez. 1, n. 17503 del 13/02/2020, COGNOME, Rv. 279182, la quale ha chiarito che: «In tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse nei confronti di un soggetto che abbia commesso nuovi reati durante l’espiazione di una pena o dopo la sua interruzione, è necessario procedere alla formazione di cumuli parziali, raggruppanti, da un lato, le pene relative ai reati commessi sino alla data di quello cui si riferisce la pena parzialmente espiata (con applicazione del criterio moderatore dell’art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto) e, dall’altro, la pena residua e le pene inflitte per i reati commessi i seguito, sino alla data della successiva detenzione, e, qualora una o più pene possano imputarsi a cumuli diversi in funzione dei criteri egualmente legittimi della data di commissione del reato o della data di inizio dell’esecuzione, occorre verificare le conseguenze derivanti in concreto dall’applicazione di ciascun criterio, dando preferenza alla soluzione meno gravosa per il condannato, in ossequio ad un principio di favore per il medesimo avente valenza generale nell’ambito penale»; nello stesso senso si erano espresse Sez. 1, n. 46602 del 01/03/2019, COGNOME, Rv. 277491 – 01; Sez. 1, n. 7762 del 24/01/2012, COGNOME, Rv. 252078 01; Sez. 1, n. 45775 del 2/12/2008, COGNOME, Rv. 242574 – 01 e Sez. 1, n. 34348 del 11/05/2005, COGNOME, Rv. 232277). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Coglie nel segno, pertanto, la deduzione difensiva secondo la quale, al momento del nuovo ordine di esecuzione avente decorrenza 16/02/2016 – una volta rilevata la commissione di un nuovo delitto, durante il tempo di espiazione della pena determinata in forza del precedente cumulo – sarebbe stato necessario, detrarre dalla pena di anni trenta – a titolo di cumulo parziale – il periodo d detenzione subito tra la consumazione del reato di omicidio in data 13/03/2005 e la scarcerazione in data 31/3/2013.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Messina.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Messina.
Così deciso in Roma, 09 aprile 2024.