Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42680 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42680 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lanci in data 13/04/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona della Sostituta Procur Generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigel:to del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
A seguito del passaggio in giudicato, in data 7/06/2021, della sentenza 24/11/2020 con la quale COGNOME era stato condannato alla pena di 6 anni e mesi di reclusione, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lancia emise il nuovo provvedimento di cumulo n. 31NUMERO_DOCUMENTO SIEP in data 13/04/2022. Nel frangente, il Pubblico ministero partì dalla pena del cumulo precedente 12/10/2020, pari a 28 anni, 11 mesi e 20 giorni di reclusione, indi detras presofferto, pari a 4 anni, 1 mese e 14 giorni di reclusione, giungendo alla residua di 24 anni, 10 mesi e 2 giorni di reclusione e detratta la liber
anticipata, fu determinata la pena di 23 anni, 6 mesi e 12 giorni di reclusion poi venne aggiunta la pena inflitta con l’ultima condanna.
1.1. Con successivo incidente di esecuzione, NOME chiese la correzione de cumulo, deducendo che il Pubblico ministero avrebbe dovuto, dapprima, sommare tutte le pene detentive (aggiungendo alla pena di 28 anni, 11 mesi e 20 giorn reclusione di cui al primo cumulo, quella di 6 anni e 8 mesi di reclusione inflitta con la nuova condanna), per poi applicare il criterio moderatore previsto dall 78 cod. pen. e, infine, sottrarre dalla pena di 30 anni il presofferto di 4 mese e 14 giorni di reclusione e l’ulteriore riduzione per liberazione antic arrivando alla pena finale di 22 anni, 10 mesi e 13 giorni di reclusione, co pena 13/06/2032.
1.2. Con ordinanza in data 28/02/2023, il Giudice delle indagini preliminari Tribunale di Lanciano, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha riget l’incidente di esecuzione, osservando che: in caso di esecuzione di p concorrenti inflitte con condanne diverse, qualora durante l’espiazione di determinata pena, o dopo che l’esecuzione di essa sia stata interrot condannato commetta un nuovo reato, non è possibile procedere a un unico cumulo delle pene concorrenti, dovendo formarsi, invece, dei cumuli parzial Secondo il Tribunale, infatti, deve innanzitutto procedersi al cumulo delle inflitte per i reati commessi sino alla data del reato cui si riferisce parzialmente espiata, con applicazione del criterio moderatore dell’art. 78 pen. e successiva detrazione dal risultato del presofferto; e deve, poi, proc alla formazione di un nuovo cumulo, comprensivo della pena residua da espiare e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, sino alla data successiva detenzione, e così via fino all’esaurimento delle pene concorrenti inf per reati successivamente commessi, previa detrazione, per ciascuna condanna della pena già espiata in custodia cautelare o della pena di cui è c l’esecuzione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso il predett provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limit strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 78 cod. pen., nonché la mancan contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Nel dettaglio, il denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che la Procura abbia detratto dal computo parziale un intero periodo di presoffe precedente all’inizio dell’esecuzione (31/08/2009) di 4 anni, 1 mese e 18 gior reclusione, confondendo la ratio della fungibilità con quella del principio moderatore dell’art. 78 cod. pen., cui il Giudice attribuire lo scopo di evita
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attraverso l’applicazione del criterio moderatore, il condannato possa benefic di una riduzione di pena prima della commissione del reato; finalità che, appun sarebbe quella che governa, invece, la disciplina della fungibilità del presof Nel caso di specie, peraltro, all’epoca della commissione dell’ultimo reato, la residua da scontare sarebbe stata lontana dal tetto massimo dei trent’anni d all’art. 78 cod. pen., sicché non vi sarebbe stata alcuna ragione di ritenere commissione del reato potesse essere stata effettuata per precostituirsi una di immunità da parte di COGNOME.
Il Tribunale, con motivazione apparente e manifestamente illogica, avrebbe disconosciuto l’argomento della distonia delle rationes di ciascuno dei differenti calcoli della pena: quello del cumulo materiale dei reati, e quello del pri moderatore – ispirato alla funzione rieducativa della pena, applica analogicamente la stessa disciplina, benché detti istituti perseguano, cias una ratio differente.
In data 30/06/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il ri del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in ragione della sua manifesta infondatez conseguente al suo porsi in contrasto con principi giurisprudenziali consolidati
In tema di esecuzione delle pene concorrenti inflitte con condanne divers il principio dell’unità del rapporto esecutivo, che mira ad evitare al condanna possibile pregiudizio derivante dalla distinta esecuzione delle sanzioni p inflitte per una pluralità di reati, è riferibile soltanto alle pene inflit commessi prima dell’inizio della detenzione.
Al contrario, qualora durante l’espiazione di una determinata pena, o dopo c l’esecuzione di quest’ultima sia stata interrotta’, il condannato commetta un n reato, non può effettuarsi il cumulo di tutte le pene, ma occorre procedere a cu parziali, ossia, da un lato, al cumulo delle pene inflitte per i reati commes alla data del reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata, con applic del criterio moderatore dell’art. 78 cod. pen. e detrazione dal risult presofferto, e, dall’altro, ad un nuovo cumulo, comprensivo della pena residu delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, ·sino alla data successiva detenzione (Sez. 1, n. 17503 del 13/02/2020, COGNOME, Rv. 279182 01; Sez. 1, n. 46602 del 1/03/2019, COGNOME, Rv. 277491 – 01; Sez. 1, n. 7762 24/01/2012, COGNOME, Rv. 252078 – 01; Sez. 1, n. 45775 del 2/12/2008, COGNOME logero
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Rv. 242574 – 01; Sez. 1, n. 34348 del 11/05/2005, COGNOME, Rv. 232277 – 01). Dunque, il criterio moderatore previsto dall’art. 78, comma primo, n. 1, cod. pen. deve trovare applicazione nella formazione dei diversi cumuli, nell’ambito di ciascuna operazione di cumulo parziale, sempre che la pena derivante dal cumulo parziale sia superiore ai limiti di pena fissati dalla norma predetta (Sez. 1 n. 4135 del 27/01/2015, dep. 2016, Rv. 267302 – 01; Sez. 1, n. 40252 del 26/04/2012, Rv. 253668 – 01). Ciò che può comportare, al lato pratico, che, nel corso della vita, un soggetto possa essere detenuto per un tempo complessivamente eccedente tale limite (Sez. 1, n. 37635 del 2/07/2014, COGNOME‘Albenzio, Rv. 260597 01).
Ciò premesso, il Giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo dei predetti principi, che il ricorso non è riuscito, in alcun modo, ad aggredire, limitandosi alla esposizione, solo confutativa e nemmeno argomentata, di un differente criterio di computo, che non tiene affatto conto del principio, correttamente ricordato dall’ordinanza impugnata, posto dall’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., a mente del quale l’esecuzione della pena non può precedere la commissione del reato.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione GLYPH della GLYPH causa GLYPH di GLYPH inammissibilità», GLYPH alla GLYPH declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 27/09/2023
Il Consigliere estensore y l P esid nte