Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 22627 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22627 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/11/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto in parte l’istanza avanzata nell’interesse di NOME COGNOME volta al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra i reati giudicati con sei decisioni irrevocabili (sentenze e decreti penali condanna), unificando i reati giudicati con cinque di essi e respingendola nel resto (sentenza del Tribunale di Cosenza in data 26 febbraio 2014, irrevocabile in data 24 marzo 2014).
Ricorre NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento della ordinanza impugnata, denunciando:
la violazione di legge perché il giudice dell’esecuzione, nel disporre l’unificazione delle cinque decisioni, ha applicato, quanto alla reclusione, una pena superiore al cumulo materiale;
-la violazione di legge e il vizio della motivazione perché il giudice dell’esecuzione ha escluso l’esistenza della unicità del disegno criminoso del reato giudicato con la sentenza del Tribunale di Cosenza in data 26 febbraio 2014, sull’erroneo presupposto che fosse stato commesso nel 2014, mentre si tratta di un reato di truffa commesso nel 2008, cioè nello stesso periodo di tempo nel quale sono stati commessi gli altri reati per i quali è stata disposta la unificazione ex art. 671 cod. proc. pen.
3. Il ricorso è fondato.
3.1. Il giudice dell’esecuzione ha erroneamente affermato che il reato giudicato con la sentenza del Tribunale di Cosenza in data 26 febbraio 2014 è stato commesso nel 2014, mentre esso risulta commesso in data 4 novembre 2008, fondando su tale erroneo presupposto il rigetto della istanza ex art. 671 cod. proc. pen. con le altre condanne per le truffe commesse tra il 2007 e il 2009, tutte unificate per la continuazione con il provvedimento impugnato.
3.2. Il provvedimento impugnato va, dunque, annullato con rinvio al giudice dell’esecuzione perché, in diversa persona fisica, provveda a nuovo giudizio, emendando il vizio motivazionale sopra rilevato, nella piena libertà delle proprie valutazioni di merito.
3.3. Anche il primo motivo è fondato poiché risulta, effettivamente, che il giudice dell’esecuzione ha violato, nel determinare la pena detentiva di anni uno, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, il limite del cumulo materiale posto dall’art. 73 cod. pen., richiamato anche dall’art. 81 cod. pen.
In effetti, le sentenze di condanna in questione conducono a una pena detentiva complessiva di anni uno e mesi cinque di reclusione, inferire a quella individuata dal giudice dell’esecuzione.
3.4. Il provvedimento impugnato va, dunque, annullato con rinvio al giudice dell’esecuzione perché provveda a nuovo giudizio facendo applicazione, nella determinazione della pena della reclusione, del limite del cumulo materiale previsto dall’art. 73 cod. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, in diversa persona fisica.
Così deciso il 30 aprile 2024.