Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33757 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33757 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa il 22/01/2025 dalla Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 22 gennaio 2025 la Corte di appello di Catania, pronunciandosi quale Giudice dell’esecuzione, in accoglimento della richiesta presentata da NOME COGNOME, finalizzata a ottenere l’applicazione del vincolo della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1-3 del provvedimento impugnato, pronunciate all’esito di giudizio abbreviato, rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato al condannato in ventiquattro anni di reclusione.
La Corte di appello di Catania, in particolare, procedeva alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio irrogato a NOME COGNOME sull’assunto che, in sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra una pluralità di reati giudicati all’esito di giudizio abbreviato, la riduzione di pena per il rito speciale deve essere applicata prima del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall’art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione irrogata al condannato non può essere superiore a trent’anni di reclusione.
Avverso questa sentenza NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, proponeva ricorso per cassazione, articolando promiscuamente un’unica censura difensiva, con cui si deduceva la violazione di legge e ilvizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 438 e seguenti cod. proc. pen.
Si deduceva, in proposito, che il Giudice dell’esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio irrogato al ricorrente, pur riconoscendo il vincolo della continuazione tra i reati presupposti, giudicati con le forme del rito abbreviato, aveva erroneamente applicato la riduzione di pena per il rito speciale prima del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall’art. 78 cod. pen., per effetto del quale la pena
della reclusione non può superare la misura edittale di trent’anni di reclusione.
In questo modo, la rideterminazione del trattamento sanzionatorio irrogato a NOME COGNOME, quantificato in ventiquattro anni di reclusione, era avvenuta in violazione del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall’art. 78 cod. pen., che era stato applicato al condannato dopo la riduzione di pena prevista per il rito abbreviato e non prima di essa, con la conseguente applicazione al ricorrente di una sanzione penale superiore a quella che gli doveva essere comminata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 78, 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. Non si era, pertanto, tenuto conto del fatto che la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato, tanto nel giudizio di cognizione quanto nel giudizio di esecuzione, si applica dopo che la misura sanzionatoria Ł stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati, tra le quali vi Ł anche la disposizione limitativa del cumulo materiale, in forza della quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta di reclusione, disattesa nel caso di specie.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME Ł infondato.
2. Occorre premettere che la Corte di appello di Catania, pronunciandosi quale Giudice dell’esecuzione, rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato a NOME COGNOME, per i reati giudicati dalle sentenze irrevocabili presupposte di cui ai punti 1-3 del provvedimento impugnato – deliberate dalla stessa Corte nelle date del 29 novembre 2006, del 20 luglio 2007 e del 3 novembre 2020 -, applicando la riduzione di pena prevista per il rito abbreviato con si era proceduto in sede di cognizione prima del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall’art. 78 cod. pen.
Tanto premesso, per inquadrare la questione ermeneutica sottoposta all’attenzione di questo Collegio dalla difesa del ricorrente, occorre richiamare il principio di diritto affermato da Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007, Volpe, Rv. 237691 – 01, secondo cui, nel caso di reati sottoposti al medesimo giudizio di cognizione, la «riduzione di pena, nella misura prevista dall’art. 442, comma 2 cod. proc. pen. in caso di condanna nel giudizio abbreviato, dev’essere effettuata dal giudice dopo che la pena Ł stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 ss. c.p., fra le quali vi Ł anche la disposizione dell’art. 78, limitativa del cumulo materiale, per cui la pena della reclusione, in tal caso, non può essere superiore ad anni trenta».
L’evoluzione giurisprudenziale ha tenuto fermo il principio in questione, ribadendo che, nel giudizio di cognizione, la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato si applica dopo che la pena Ł stata determinata in osservanza delle norme sulla continuazione, tra le quali vi Ł anche la disposizione limitativa del cumulo materiale, prevista dall’art. 78 cod. pen., in forza della quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta. Nel giudizio di cognizione, inoltre, tale disposizione deve essere applicata anche nelle ipotesi in cui si discuta dell’applicazione della disciplina della continuazione tra il reato per cui si procede ed altro reato per il quale sia intervenuta sentenza irrevocabile (tra le altre, Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, dep. 2018, Scavone, Rv. 271751 – 01; Sez. 4, n. 48820 del 19/10/2016, Salernitano, Rv. 268332 – 01).
Tuttavia, tale regola generale non trova applicazione nelle ipotesi, analoghe a quelle in esame, in cui si controverta dell’applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva tra una pluralità di reati giudicati all’esito di giudizio abbreviato. In questo caso, infatti, la riduzione di pena per il rito speciale deve essere applicata prima del criterio
moderatore del cumulo materiale previsto dall’art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore alla misura di trent’anni di reclusione. Sul punto, non si può che richiamare il principio di diritto affermato da Sez. 5, n. 43044 del 04/05/2015, Dedinca, Rv. 265867 – 01, secondo cui: «In sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra piø reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito opera necessariamente prima del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall’art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta».
NØ tale diverso ordine applicativo del criterio moderatore del cumulo materiale di cui all’art. 78 cod. pen., correttamente applicato nei confronti di NOME COGNOME, si pone in contrasto con gli artt. 3, 13, 24 e 27 Cost., trovando ragionevole giustificazione nella diversità di situazioni determinata dall’efficacia preclusiva che, in seno al procedimento di esecuzione, discende dall’intangibilità del giudicato.
¨ utile, in proposito, sottolineare, richiamando ancora Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007, Volpe, cit., che l’evidente «disparità di moduli applicativi nelle sequenze procedurali di determinazione della pena, trova solida e razionale base giustificativa, oltre che nell’oggettiva diversità – non di mero fatto bensì giuridica – delle situazioni processuali (processo unitario e cumulativo o pluralità di processi in tempi diversi, per piø reati, contro la stessa persona; giudizio di cognizione o di esecuzione), anche e soprattutto nell’efficacia preclusiva derivante dal principio d’intangibilità del giudicato» (Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007, Volpe, cit.).
NØ potrebbe essere diversamente, atteso che, pur essendo incontroverso che il limite edittale nell’irrogazione delle pene detentive temporanee, nella misura stabilita dall’art. 78 cod. pen., operi anche nella fase dell’esecuzione, per effetto della previsione dell’art. 80 cod. pen., questa Corte Ł ripetutamente intervenuta per circoscriverne la portata e il perimetro applicativo, nel senso che l’obbligatorietà della formazione del cumulo nell’esecuzione di pene concorrenti non significa affatto che un soggetto, il quale abbia riportato piø condanne a pene detentive temporanee, non possa rimanere detenuto nel corso della sua vita per un periodo eccedente quello massimo indicato in trent’anni, essendo tale limite, per evidenti esigenze di prevenzione speciale, riferibile solo alle pene inflitte per i reati commessi prima dell’inizio della detenzione (tra le altre, Sez. 1, 23/4/2004 n. 26270, COGNOME, Rv. 228138 01; Sez. 5, 11/6/2004 n. 39946, Serio, Rv. 230135 – 01).
3. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 02/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME