Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41946 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41946 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SAVA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/01/2023 della CORTE ASSISE ‘ Cit TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto intatto
Con ordinanza del 13 gennaio 2023, la Corte di assise di Taranto, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettatóXistanza avanzata nell’interesse di NOME COGNOME volta ad ottenere la scarcerazione per superamento del limite massimo di 30 anni di reclusione previsto dalli’ art. 78 cod. pen. in relazione alle pene inflitte con le seguenti sentenze, nonché del riconoscimento della continuazione tra i fatti di cui alle stesse:
sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Lecce del 4 luglio 2000, irrevocabile il 20 febbraio 2001, di condanna alla pena di anni 17 di reclusione per il reato di omicidio volontario commesso in Sava il 15 gennaio 1995;
sentenza emessa a seguito di rito abbreviato dalla Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in data 16 novembre 2009, irrevocabile il 12
novembre 2010, di condanna alla pena di anni 6 di reclusione ed euro 40.000,00 di multa per il reato di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti commesso in Sava il 4 settembre 2008;
sentenza emessa dalla Corte di assise di Taranto il 28 maggio 2014, irrevocabile il 10 giugno 2016, che ha condanNOME l’istante alla pena di anni 30 di reclusione per i delitti di omicidio volontario, detenzione illegale di armi distruzione di cadavere, commessi in Manduria il 30 luglio 2008.
Quanto alla prima richiesta, il condanNOME richiedeva la scarcerazione per il superamento dei limiti stabiliti, assumendo di aver espiato già 34 anni di reclusione comprendendo nel computo la condanna sub 1).
Il giudice dell’esecuzione rilevava che la condanna sub 1) risultava completamente espiata alla data del 5 aprile 2008 e, dunque, in epoca precedente alla consumazione dei delitti giudicati dalle condanne sub 2) e 3).
Pertanto, a ragione la suddetta pena non era stata ricompresa nel provvedimento di cumulo del AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Taranto del 12 febbraio 2020, riguardante esclusivamente le condanne sub 2) e 3), con indicazione di una pena complessiva pari ad anni 30 di reclusione ed euro 40.000 di multa.
Con riguardo alla seconda richiesta, la Corte di assise escludeva l’esistenza del medesimo disegno criminoso in considerazione dell’arco temporale di realizzazione ritenuto ampio e della mancanza di elementi significativi di una preventiva rappresentazione unitaria, evidenziando altresì l’irrilevanza del fine di salvare l’azienda quale collante delle condotte criminose.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso il condanNOME, per mezzo del difensore, adducendo tre motivi.
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego dell’applicazione dell’art. 78 cod. pen., in quanto il fine pena per la condanna sub 1) dovrebbe essere individuato in data successiva a quella di commissione dei reati sub 2) e 3), dovendosi considerare la pena nella sua entità originaria al lordo dei semestri di liberazione anticipata.
Peraltro, il momento di consumazione del delitto di cui alla sentenza sub 2) (coltivazione di stupefacenti) non coinciderebbe con la data del 4 settembre 2008, che rappresenta quella di accertamento del fatto, ma sarebbe di molto antecedente, tenuto conto che le piante di marjivana avevano già raggiunto un’altezza di circa quattro metri; dunque, la condotta sarebbe stata realizzata durante l’espiazione della pena oggetto della condanna sub 1), allorquando COGNOME si trovava in semilibertà.
Pertanto, il giudice avrebbe ben potuto operare un cumulo unitario e
globale di tutte le pene indicate nell’istanza, sottoponendolo al criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen.
Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della continuazione, per aver il giudice rigettato l’istanza sulla base di un impianto motivazionale meramente assertivo, privo di riferimenti concreti ai fatti specifici e sorretto da argomentazioni astratt
Secondo il ricorrente, il Tribunale ha omesso di considerare gli elementi specifici addotti a sostegno della domanda e, in particolare, la prospettata finalità perseguita da COGNOME attraverso la commissione degli illeciti de quibus; difatti, egli avrebbe coltivato gli stupefacenti (reato sub 2) al fine di ottenere un facile guadagno con cui risarcire i danni agli eredi della vittima dell’omicidio sub 1), salvando così l’integrità del suo patrimonio, nonché commesso l’omicidio sub 3) per conseguire le sovvenzioni statali per l’agricoltura, con il medesimo scopo di pagare i danni derivanti dal primo fatto omicidiario.
Si aggiunge che la distanza temporale che separa il primo omicidio dai fatti di cui alle due restanti sentenze è dipesa dallo stato di detenzione sofferto in espiazione del primo episodio criminoso.
Con il terzo e ultimo motivo, il condanNOME denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione parziale tra i fatti di cui alle sentenze sub 2) e 3), evidenziando come gli stessi siano stati commessi a distanza di poco più di un mese e siano legati dalla medesima finalità di conseguire facilmente il denaro per far fronte ai risarcimenti derivanti dall’omicidio sub 1).
GLYPH Il AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il primo motivo deduce illegittimità del provvedimento impugNOME nella parte in cui, ai fini del giudizio sull’eventuale applicazione del criterio moderator dell’art. 78 cod. pen., ha ritenuto che nella situazione del ricorrente non fosse necessario procedere ad un unico cumulo tra le pene oggetto delle tre sentenze citate nell’istanza.
Il primo argomento speso in tale motivo è che, al momento della commissione dei reati sub 2) e 3), il condanNOME avrebbe dovuto essere considerato ancora in espiazione per la pena inflitta con la sentenza sub 1), in quanto, calcolata al lordo
dei provvedimenti di liberazione anticipata, la stessa non era stata ancora espiata del tutto.
L’argomento è manifestamente infondato, in quanto, ai fini del rispetto dell’art. 78 cod. pen., ciò che rileva è l’inizio dell’espiazione, non il termine del stessa, in quanto per tutti i reati che sono stati commessi dopo l’inizio dell’espiazione è necessario procedere a cumuli parziali (Sez. 1, Sentenza n. 46602 del 01/03/2019, COGNOME, Rv. 277491 01: in tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse, qualora, durante l’espiazione di una determinata pena, o dopo che l’esecuzione di quest’ultima sia stata interrotta, il condanNOME commetta un nuovo reato, non può effettuarsi il cumulo di tutte le pene, ma occorre procedere a cumuli parziali, ossia, da un lato, al cumulo delle pene inflitte per i reati commessi sino alla data del reato cui si riferisce la pen parzialmente espiata, con applicazione del criterio moderatore dell’art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto, e, dall’altro, acl un nuovo cumulo, comprensivo della pena residua e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, sino alla data della successiva detenzione; conformi Sez. 5, Sentenza n. 50135 del 27/11/2015, COGNOME, Rv. 265966 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 45775 del 02/12/2008, COGNOME, Rv. 242574 – O).
E’ con riferimento al cumulo parziale che poi va verificata l’applicazione del limite massimo dei trent’anni di reclusione previsto dall’art. 78 cod. pen. (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 4361 del 13/06/2000, Padovani, Rv. 216742 – 01: La regola posta dall’art. 78 cod. pen. non vuol significare che un soggetto, il quale abbia riportato plurime condanne a pene temporanee, non possa alla fine rimanere detenuto per un periodo complessivamente superiore, quando si tratti di reclusione, a trenta anni, essendo detto limite suscettibile necessariamente di superamento quando il medesimo soggetto, nel corso della espiazione, commetta ulteriori reati la cui pena dovrà essere aggiunta, mediante formazione di un nuovo provvedimento di cumulo, a quella che risultava da espiare alla data di commissione di detti reati).
Per le stesse ragioni è irrilevante anche il secondo argomento speso nel motivo, secondo cui il momento di consumazione del delitto di cui alla sentenza sub 2) (coltivazione di stupefacenti) non coinciderebbe con la data del 4 settembre 2008 indicata in imputazione, che rappresenta soltanto quella di accertamento del fatto, ma sarebbe ad essa di molto antecedente, tenuto conto che al momento dell’accertamento di polizia le piante di marjivana avevano già raggiunto un’altezza di circa quattro metri.
Fermo restando che il giudice dell’esecuzione non ha la possibilità di fondare il proprio giudizio su circostanze di fatto contrarie agli accertamenti contenuti in sentenze irrevocabili (Sez. 5, Sentenza n. 12788 del 24/01/2023, Bifone, Rv. 284264 – 01), e che quindi il contenuto dell’accertamento giurisdizionale
effettuato in sentenza, anche in ordine alla data di commissione del reato, lo vincola, in ogni caso va rilevato che la eventuale retrodatazione di qualche mese (si tratta di una pianta annuale, il cui ciclo vitale, dalla semina al raccolto, n supera l’anno) del reato di coltivazione di stupefacenti non sarebbe comunque sufficiente a permettere l’inserimento della condanna sub 2) nello stesso cumulo parziale della sentenza sub 1).
Il motivo è, pertanto, manifestamente infondato.
Nel secondo motivo si censura il mancato riconoscimento della continuazione per aver il giudice rigettato l’istanza sulla base di un impianto motivazionale meramente assertivo.
In particolare, il ricorso attacca la motivazione dell’ordinanza anzitutto sostenendo che il ricorrente avrebbe coltivato gli stupefacenti di cui al reato sub 2) al fine di ottenere un facile guadagno con cui risarcire i danni agli eredi della vittima dell’omicidio sub 1), e commesso l’omicidio sub 3) per conseguire le sovvenzioni statali per l’agricoltura con il medesimo scopo di pagare i danni derivanti dal primo fatto omicidiario.
Si tratta all’evidenza di argomento manifestamente infondato, perché totalmente congetturale; il motivo formulato su elementi meramente ipotetici o congetturali è inidoneo a determinare una manifesta illogicità della motivazione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237: In sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità del motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall’imputato che intenda far valere l’esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un’ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili).
D’altronde, la pretesa di unificare reati commessi a distanza di tredici anni perché la coltivazione di stupefacenti ed il secondo omicidio sarebbero stati finalizzati a risarcire le vittime del primo reato presuppone una serie di passaggi logici (che nel momento di commissione del primo reato il ricorrente sapesse che sarebbe stato identificato, che nello stesso momento egli sapesse che gli sarebbe stato chiesto il risarcimento dagli eredi), che sono contrari ad ogni regola di comportamento comune degli autori dei reati’ ed in ogni caso non dimostrati, né dimostrabili.
Il ricorso attacca la motivazione dell’ordinanza anche deducendo che la distanza temporale che separa il primo omicidio dai fatti di cui alle due restanti sentenze è elisa dallo stato di detenzione di cui ha sofferto il ricorrente fino a poco prima della commissione dei reati delle sentenze sub 2) e 3), ma non è illogico sia stato ritenuto dal giudice dell’esecuzione che una distanza temporale così ampia sia un criterio indicatore sufficiente ad escludere l’esistenza della volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01, sulla rilevanza della contiguità spazio-temporale tra i fatti-reato). Peraltro, lo stess periodo di detenzione sofferto medio tempore non giova alla tesi del condanNOME, perché la detenzione comporta, in realtà, il riconoscimento della esistenza di una controspinta psicologica a delinquere derivante dall’arresto o dalla condanna (Sez. 4, Sentenza n. 20169 del 06/03/2007, COGNOME, Rv. 236610).
Il motivo è, pertanto, manifestamente infondato.
Nel terzo motivo si censura il mancato riconoscimento della continuazione parziale quantomeno tra i fatti di cui alle sentenze sub 2) e 3), evidenziando come gli stessi siano stati commessi a distanza di poco più di un mese e siano legati dalla medesima finalità di conseguire facilmente il denaro per far fronte ai risarcimenti derivanti dall’omicidio sub 1).
Anche questo motivo è manifestamente infondato.
Nella prospettazione del ricorrente l’elemento unificatore di due gruppi di reati molto diversi, quale quelli in esame, sarebbe lo scopo di procacciarsi denaro, in quanto sia il reato di omicidio volontario e connessi reati in materia di armi commessi a luglio 2008 sia quello di coltivazione di stupefacenti commesso a settembre 2008 avrebbero avuto la finalità di procurare denaro.
In realtà, però, un mero programma di reperire denaro in modo illecito è un proposito troppo scarno per configurare il “medesimo disegno criminoso” di cui all’art. 81, comma 2, cod. peri., che chiede, come si è evidenziato nella giurisprudenza di legittimità sopra citata, che “al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali” (Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, cit.), talchè non è illogica la decisione del giudice dell’esecuzione che ha ritenuto irrilevante ai fin dell’individuazione di una volizione unitaria il movente economico che avrebbe ipoteticamente ispirato entrambi i reati.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 28 giugno 2023.