Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32334 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 32334 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO per l’inammissibilità del sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Lamezia Terme il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 05/05/2025 della Corte d’appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Catanzaro, con ordinanza in data 5 maggio 2025, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza proposta da NOME COGNOME e ha applicato la disciplina della continuazione tra i reati oggetto della sentenza di condanna ad anni venti di reclusione emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro il 28 aprile 2021 e quelli della sentenza di condanna ad anni undici di reclusione ed euro 66.000,00 di multa emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro il 28 febbraio 2023.
2.Nel caso di specie, che si riferisce a due giudizi celebrati con le forme del rito abbreviato, il giudice dell’esecuzione, respinta la richiesta della difesa di operare la riduzione prevista per il rito solo dopo l’applicazione del criterio di cui all’art. 78 cod. pen., ha determinato la pena finale in anni 23 e giorni 10 di reclusione.
3.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il condannato, che a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge in relazione agli art. 441, comma 2, cod. proc. pen. e e 78 cod. pen.
4.In data 14 luglio 2025 Ł pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il AVV_NOTAIO chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alle considerazioni esposte nel provvedimento impugnato circa il criterio di calcolo della pena da applicare nel caso in cui in esecuzione sia riconosciuta la continuazione tra reati i cui processi sono stati celebrati con le forme del rito abbreviato e
sia, quanto meno in astratto, applicabile il limite massimo di pena di cui all’art. 78 cod. pen.
Le doglianze sono infondate.
2.1. Il criterio di calcolo del cumulo materiale, nel caso in cui si debba tenere conto della riduzione del rito abbreviato, Ł diverso a seconda se questo deve essere effettuato nel corso del giudizio di cognizione o in sede di esecuzione.
Sul punto si Ł espressa in diverse occasioni la giurisprudenza di questa Corte e la distinzione, poi successivamente sempre confermata (da ultimo anche da Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, Giampa’, Rv. 285865 – 02), Ł stata chiaramente delineata nella sentenza delle Sezioni Unite Volpe che, chiamate a dirimere un possibile contrasto in ordine al criterio da applicare al giudizio di cognizione, ha risolto una volta per tutte la questione.
In sintesi, rinviando sul punto alla sentenza citata e a quelle cui pure ha fatto riferimento il giudice dell’esecuzione:
nel giudizio di cognizione «la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato si applica dopo che la pena Ł stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 ss. cod. pen., fra le quali vi Ł anche la disposizione limitativa del cumulo materiale, in forza della quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta» (Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007, Volpe, Rv. 237692 01; Sez. 2, n. 37104 del 13/06/2023, Aligi, Rv. 285414 – 02; Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271751 – 01; Sez. 1, n. 40280 del 21/05/2013, COGNOME, Rv. 257325 – 01);
«in sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra piø reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito opera necessariamente prima del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall’art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta» (Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007, Volpe, Rv. 237692 – 01; Sez. 1, n. 9522 del 14/05/2019, dep. 2020, NOME, Rv. 278494 – 01; Sez. 5, n. 43044 del 04/05/2015, COGNOME, Rv. 265867 – 01; Sez. 1, n. 733 del 02/12/2010, dep. 14/01/2011, Pullia, Rv. 249440 – 01; Sez. 1, n. 42316 del 11/11/2010, COGNOME, Rv. 249027 – 01).
La discrasia che esiste tra le regole da applicare nelle due fasi, come già evidenziato nella medesima sentenza delle Sezioni Unite, non determina alcuna disparità di trattamento.
Per l’esecuzione delle «pene concorrenti» si applica l’art. 663, comma 1 cod. proc. pen., che prevede che «quando la stessa persona Ł stata condannata con piø sentenze o decreti penali per reati diversi, il pubblico ministero determina la pena da eseguirsi, in osservanza delle norme sul concorso di pene».
A fronte del diretto rinvio a quanto disposto dall’art. 80 cod. pen., quindi, in assenza di una specifica previsione derogatoria nelle disposizioni del decimo libro del codice di rito, la diminuente del rito speciale non può essere applicata nel procedimento di esecuzione di pene concorrenti inflitte al medesimo imputato in distinti e autonomi procedimenti e ciò considerato il carattere eccezionale della potestà del giudice dell’esecuzione, tassativamente circoscritta ai soli casi previsti dalla legge in punto di rideterminazione della pena- risulta coerente con il sistema (Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007, Volpe, Rv. 237692 – 01)
La ratio legis dell’art. 442, comma 2 cod. proc. pen., d’altra parte, Ł diversa. Lo scopo della norma, infatti, Ł quello di garantire all’imputato, in ogni singolo processo, un vantaggio conseguente alla scelta strategica del rito alternativo in ordine a tutte le imputazioni contestate in quello (e solo in quello) specifico processo e questo vantaggio viene assicurato in ciascuno dei processi celebrati con tale rito e conclusisi con la condanna,
all’esito di ognuno dei quali si determina «la pena» applicando la relativa diminuente, che opera, pertanto, in modo identico nei confronti di tutti coloro che si trovano nel medesimo contesto processuale, ma non può, viceversa, per alcun profilo, essere duplicata in sede esecutiva, laddove si debba procedere al cumulo materiale o giuridico delle pene inflitte per piø reati in distinti procedimenti, nei quali l’imputato ha di volta in volta ritenuto di attivare, o non, la scelta deflativa del rito speciale (sempre Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007, Volpe, Rv. 237692 – 01; Sez. 1, n. 11108 del 24/02/2006, COGNOME, Rv. 233541 – 01).
In questi termini, quindi, la disparità di moduli applicativi nelle sequenze procedurali di determinazione della pena trova solida e razionale base giustificativa, oltre che nell’oggettiva diversità – non di mero fatto bensì giuridica – delle situazioni processuali (processo unitario e cumulativo o pluralità di processi in tempi diversi, per piø reati, contro la stessa persona; giudizio di cognizione o di esecuzione), anche e soprattutto nell’efficacia preclusiva derivante dal principio d’intangibilità del giudicato (ancora Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007, Volpe, Rv. 237692 – 01), tanto che si Ł affermato che «Ł manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 442, comma secondo, cod. proc. pen., in relazione all’art. 3 Cost., nella parte in cui non consente l’applicazione della diminuente ivi prevista in sede di esecuzione, trattandosi di disparità di trattamento che trova ragion d’essere, oltre che nella diversità di posizione processuale, anche e soprattutto nel principio della intangibilità del giudicato» (Sez. 1, n. 9522 del 14/05/2019, dep. 2020, NOME, Rv. 278494 – 01; Sez. 1, n. 4937 del 11/10/1995, Tasca, Rv. 203035 – 01).
2.2. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione si Ł conformato ai principi indicati e non Ł pertanto incorso in alcun errore di diritto
3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 24/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME