Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8788 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8788 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, dott. AVV_NOTAIO. COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio.
Ritenuto in fatto
1. La Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di NOME COGNOME di rettifica dell’ordine di esecuzione delle pene concorrenti emesso il 12 ottobre 2021 n. 1038/2021 SIEP e di conseguente conteggio di nuovo cumulo, comprensivo del complesso di tutte le condanne inflitte, dalle quali tenere separata la sola sentenza del Tribunale di Napoli del 7 gennaio 2019, irrevocabile il 24 novembre 2020, in quanto concernente un reato commesso dopo che si era esaurita l’esecuzione del precedente ordine di carcerazione.
Muovendo dal provvedimento di esecuzione delle pene concorrenti emesso il 17 febbraio 2011 n. 512/2011 SIEP – con cui sono state poste in esecuzione le pene derivanti dalle sentenze della Corte di appello del 3 aprile 2007 e del 10 novembre 2009 e la pena è stata calcolata in anni dieci e mesi undici di reclusione -, il Procuratore generale ha posto in esecuzione ulteriori pene, irrogate dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 31 ottobre 2019, pari ad anni ventitré di reclusione, e dal Tribunale di Napoli con sentenza del 13 marzo 2019, pari ad anni quattro di reclusione.
A detto cumulo sono stati sottratti i periodi di pena già espiata al 24 gennaio 2018, di anni dieci e mesi undici, derivante dal precedente cumulo, e i periodi di liberazione anticipata già concessi in relazione alla sentenza del 13 marzo 2019, per cui era stato emesso ordine di esecuzione il 7 dicembre 2020, pari a giorni centottanta, per un totale residuo da scontare di anni sedici e mesi nove di reclusione.
Tanto premesso, la Corte di appello ha ricordato che vanno unificate soltanto le pene che risultano effettivamente concorrenti e cumulabili. Ha quindi osservato che, se pure può ritenersi fondato il rilievo relativo alla necessità di cumulare in un sol conteggio le pena derivanti dai due precedenti provvedimenti di cumulo, in quanto i reati di cui al cumulo del 17 febbraio 2011, n. 512/2011, sono stati commessi nel corso della esecuzione della pena di cui al cumulo del 3 novembre 2006, n. 216/06, la richiesta dell’interessato non è fondata rispetto alle due sentenze oggetto del provvedimento di cumulo impugnato, che hanno riguardato reati commessi in tempi non sovrapponibili all’esecuzione dei precedenti cumuli.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME ha dedotto difetto di motivazione.
Le sentenze comprese nel decreto di cumulo del 3 novembre 2006 n. SIEP NUMERO_DOCUMENTO e di cui si è chiesto l’inserimento nel calcolo posto a base d9 cumulo
emesso in data 12 ottobre 2021 SIEP 1038/21, a oggi in corso di esecuzione, sono tutte concorrenti con quelle del provvedimento di pene concorrenti del 17 febbraio 2011, poi assorbito nel decreto di cumulo del 12 ottobre 2021 SIEP 512/2011, già ricompreso nel SIEP 1038/2021.
Il ricorrente ha sofferto due periodi di detenzione, il primo relativo all’espiazione del cumulo del 3 novembre 2006, con decorrenza dal 12 novembre 2003 e scadenza al 26 maggio 2007; e il secondo relativo all’espiazione del cumulo del 17 febbraio 2011, poi assorbito nel decreto di cumulo del 12 ottobre 2021, con decorrenza dal 13 ottobre 2019 e scadenza al 9 aprile 2035. Il ricorrente ha commesso un reato nel corso dell’esecuzione, il 7 gennaio 2019.
Emerge così la manifesta illogicità della impugnata ordinanza, che ha travisato il dato oggettivo.
Se le pene contenute nei due provvedimenti di cumulo sono concorrenti e il reato di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 31 ottobre 2019 è stato commesso sino all’anno 2000, e quelli di cui alla sentenza del 15 novembre 2007 e alla sentenza del 3 aprile 2007 sono stati commessi rispettivamente in data 24 novembre 2003 e dal marzo 1997 al luglio 1998, quindi in data antecedente al 3 novembre 2006, le citate sentenze devono essere tutte collocate nel primo cumulo, in quanto il primo periodo di detenzione ha avuto inizio con l’esecuzione del primo cumulo del 2006. Non rileva in senso contrario che il passaggio in giudicato delle sentenze sia avvenuto in data successiva.
La motivazione della impugnata ordinanza è quindi manifestamente illogica se si considera in aggiunta che nel corso dell’esecuzione del cumulo del 17 febbraio 2011, che ha avuto inizio il 13 ottobre 2019, il condannato ha commesso in data 7 gennaio 2019 il reato di cui alla sentenza del 13 marzo 2019 e ciò avrebbe dovuto comportare un nuovo frazionamento del cumulo.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
L’ordinanza impugnata, nella sua scarna motivazione, non fa comprendere le ragioni del diniego opposto alla richiesta.
Non è di agevole apprensione il riferimento alla non sovrapponibilità temporale, rispetto all’esecuzione dei precedenti provvedimenti di cumulo, dei
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reati oggetto delle sentenze che il ricorrente vorrebbe fossero inserire in un unico cumulo.
Nei termini in cui è articolata l’anodina risposta, sembra contravvenire il principio di diritto per il quale “… il principio dell’unità del rapporto esecutivo, mira ad evitare al condannato un possibile pregiudizio derivante dalla distinta esecuzione delle sanzioni penali irrogate per una pluralità di reati, è riferibile alle pene comminate per reati commessi prima dell’inizio della detenzione, mentre si deve procedere ad ulteriore cumulo, non più sottoposto alle limitazioni previste dall’art. 78 cod. pen., comprendente, oltre alla pena inflitta per il nuovo reato, la parte risultante dal cumulo precedente, non ancora espiata alla data del nuovo reato solo qualora durante l’espiazione di una determinata pena o dopo che l’esecuzione di quest’ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato” – Sez. 1, n. 13985 del 25/02/2020, Rv. 278939.
La sovrapponibilità del tempo di commissione dei reati con il periodo di esecuzione di pene concorrenti unificate da precedenti provvedimenti di cumulo è, infatti, ragione per negare la richiesta di unificazione dei titoli e non può essere evocata, invece, come condizione per accoglierla, come dalla lettura dell’ordinanza impugnata è dato desumere.
In ragione della rilevata carenza di motivazione per insufficiente chiarezza delle argomentazioni spese nel dare conto del rigetto della richiesta, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.
Così deciso, il 23 gennaio 2024
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