Cumulo Giuridico e Pena da Scontare: la Cassazione fa Chiarezza
L’applicazione del cumulo giuridico in fase esecutiva rappresenta una questione tecnica ma di fondamentale importanza per la vita del condannato. Quando più reati vengono unificati sotto il ‘vincolo della continuazione’ dopo una condanna definitiva, come si calcola la pena residua? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 13482 del 2025, ribadisce un principio cruciale: la ‘pena risparmiata’ grazie al cumulo non si trasforma automaticamente in uno ‘sconto’ sul periodo di detenzione ancora da espiare.
I Fatti del Caso
Un condannato si era rivolto alla Corte di Appello di Napoli chiedendo la rideterminazione della pena complessiva calcolata dall’ufficio della Procura Generale. In particolare, sosteneva che un lungo periodo di detenzione già sofferto (dal 2007 al 2011) dovesse essere considerato ‘fungibile’ e quindi detratto dal totale da scontare, alla luce del riconoscimento del vincolo della continuazione tra i vari reati per cui era stato condannato. La Corte di Appello, tuttavia, aveva respinto la sua istanza, ritenendo quel periodo di detenzione non scomputabile.
Di fronte a questo rigetto, il condannato ha proposto ricorso in Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto l’impugnazione troppo generica, poiché non contestava punti specifici della decisione della Corte di Appello, ma mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti, cosa non permessa nel giudizio di legittimità.
Nel merito, la Cassazione ha confermato la correttezza della decisione impugnata, allineandosi a un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.
Le Motivazioni: il Principio del Cumulo Giuridico in Fase Esecutiva
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione delle norme che regolano lo scomputo della pena già espiata, in particolare l’articolo 657, comma 4, del codice di procedura penale.
La Differenza tra Pena Espiata e Pena ‘Risparmiata’
La Corte spiega che il riconoscimento del cumulo giuridico in sede esecutiva porta a una nuova pena complessiva, inferiore a quella che risulterebbe dalla semplice somma matematica delle singole condanne (cumulo materiale). Questa differenza, tuttavia, non costituisce un ‘credito’ di pena che il condannato può usare per abbreviare la detenzione residua.
In altre parole, il beneficio del reato continuato opera riducendo il ‘monte pena’ totale, ma non significa che la detenzione già legittimamente sofferta per uno dei reati ‘assorbiti’ nel cumulo possa essere usata una seconda volta per ridurre la nuova pena unificata.
L’Applicazione dell’art. 657 c.p.p.
La Cassazione ha chiarito che, ai fini dello scomputo, possono essere considerati solo i periodi di custodia cautelare o di pena espiata ‘sine titulo’ (cioè senza un provvedimento legittimo) successivi alla commissione del reato. Non è possibile, invece, detrarre periodi di detenzione subiti in base a un titolo valido, anche se quel titolo viene poi ‘superato’ dal provvedimento di unificazione delle pene. Per calcolare correttamente la pena da espiare, il reato continuato deve essere idealmente ‘scisso’ nelle singole violazioni che lo compongono, e la detenzione già sofferta va imputata a ciascuna di esse.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza consolida un importante principio in materia di esecuzione penale. Le implicazioni pratiche sono chiare:
1. Nessun Automatismo: Il beneficio derivante dal cumulo giuridico riconosciuto in fase esecutiva non si traduce in uno ‘sconto di pena’ automatico da applicare al residuo da scontare.
2. Calcolo Rigoroso: Lo scomputo della detenzione pre-sofferta è regolato da criteri rigidi. È detraibile solo la carcerazione preventiva o quella espiata senza un titolo legittimo.
3. Chiarezza per i Condannati: La decisione fornisce un chiaro avvertimento contro le aspettative infondate di ottenere riduzioni di pena basate su un’errata interpretazione degli effetti del cumulo esecutivo. Il calcolo della pena residua resta un’operazione tecnica che segue regole precise, volte a garantire la certezza del diritto.
Quando si riconosce la continuazione tra reati in fase esecutiva, la pena ‘risparmiata’ viene scontata da quella rimanente?
No. La Corte di Cassazione chiarisce che la determinazione di una pena complessiva inferiore, grazie al cumulo giuridico, non comporta che la differenza possa essere automaticamente imputata alla pena ancora da eseguire.
Quale tipo di detenzione può essere detratta dalla pena da scontare?
Secondo l’ordinanza, basandosi sull’art. 657, comma 4, c.p.p., si possono detrarre unicamente la custodia cautelare subita o le pene espiate ‘sine titulo’ (cioè senza un valido titolo legale) dopo la commissione del reato oggetto della condanna.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché considerato generico. Invece di contestare specifici errori di diritto nel provvedimento impugnato, mirava a una completa rivalutazione dei presupposti di fatto, un’attività non consentita alla Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13482 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13482 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 26/03/1987
avverso l’ordinanza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso, così come integrato dalla memoria difensiva versata in atti, proposto avverso l’ordinanza emessa il 29 novembre 2024, con la quale la Corte di appello di Napoli rigettava l’istanza di rideterminazione del provvedimento di cumulo emesso nei confronti di NOME COGNOME dalla Procura generale presso la Corte di appello di Napoli il 5 maggio 2023, ritenendo infungibile il periodo di detenzione patito nell’arco temporale compreso tra 26 novembre 2007 e il 28 marzo 2011.
Ritenuto che il ricorso di COGNOME, articolato in un’unica doglianza, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova e non consentita valutazione dei presupposti per la rideterminazione del provvedimento di cumulo emesso nei confronti del ricorrente il 5 maggio 2023.
Ritenuto che il rigetto dell’incidente di esecuzione era pronunciato dalla Corte di appello di Napoli nel rispetto della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «Il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza residua possa essere automaticamente imputata alla pena da eseguire, a ciò ostando la disposizione di cui all’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., per cui vanno computate a tale fine solo la custodia cautelare o le pene espiate “sine titulo” dopo la commissione del reato e dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono» (Sez. 1, n. 17531 del 22/02/2023, COGNOME, Rv. 284435 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 marzo 2025.