Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 22640 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22640 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Santi Cosma e Damiano il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 22/11/2023 del G.I.P. TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 22 novembre 2023 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza del condannato NOME COGNOME di inserimento nel cumulo della Procura generale di Napoli n. 179 del 2016 della sentenza di condanna sopraggiunta nelle more ed inserita nell’ordine di esecuzione pena della Procura della Repubblica di Napoli n. 2007 del 2023.
In particolare, il giudice dell’esecuzione ha rilevato che il cumulo della Procura generale di Napoli del 2016 era interamente espiato alla data in cui è stato emesso il nuovo ordine di esecuzione per cui non era possibile effettuare il cumulo tra i due ordini di esecuzione.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore.
4)
2.1. Nel ricorso originario con unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché il condannato è stato detenuto ininterrottamente dal 22 luglio 1998 all’8 dicembre 2019, il reato oggetto dell’ordine di esecuzione del 2023 risulta esser stato consumato il 29 ottobre 1992, pertanto in epoca anteriore all’inizio della carcerazione, ne consegue che la necessaria unicità del rapporto esecutivo comporta che la ulteriore sentenza messa in esecuzione dovesse essere cumulata con quella oggetto del precedente cumulo applicando il criterio moderatore di cui all’articolo 78 cod. pen. che avrebbe consentito di verificare che la nuova pena risultava già totalmente espiata alla data del 22 dicembre 2019; ciò che è decisivo nel caso in esame, infatti, è che la sopravvenienza di una nuova decisione di condanna risulta essere per fatti commessi antecedentemente all’inizio della detenzione; vi sono, peraltro, elementi nel caso in esame da cui ricavare che vi è stata una tardiva esecuzione della sentenza del tribunale di Napoli del 23 settembre 2021 che ha portato al nuovo cumulo, la confessione del ricorrente di questo ulteriore crimine è avvenuta tra il 2016 ed il 2017, il rinvio a giudizio è solo nel 2020 il processo è stato più volte rinviato, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto, pertanto, riaprire il vecchio cumulo, inserire la sentenza sopravvenuta, applicare il criterio moderatore e dichiarare l’estinzione della pena in quanto interamente espiata.
2.2. Nel ricorso per motivi aggiunti il condannato deduce a sostegno del motivo di ricorso un ulteriore argomento, ovvero che l’iscrizione del ricorrente nel registro delle notizie di reato per il fatto per cui è sopravvenuta condanna avvenne il 9 maggio del 2017, ovvero quasi tre anni prima che cessasse l’espiazione della pena allora in essere di cui al cumulo della Procura generale di Napoli del 2016.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
Dagli atti allegati al ricorso si comprende che il nuovo ordine di esecuzione del 28 luglio 2023 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli contiene un’unica sentenza di condanna, che è quella del Tribunale di Napoli del 23 settembre 2021 per un fatto di omicidio volontario (art. 575, 577 cod. pen.), aggravato ex art. 416-bis.1, commesso il 29 DATA_NASCITA, per cui il ricorrente è stato condannato alla pena di 14 anni di reclusione.
Sempre dagli atti allegati al ricorso emerge che il cumulo della Procura generale di Napoli del 18 marzo 2016 si innestava su un precedente cumulo, emesso sempre dalla Procura generale di Napoli del 14 febbraio 2011.
L’ordinanza impugnata commette un errore nell’interpretazione della legge perché, nel decidere sull’istanza, attribuisce rilievo decisivo alla circostanza che la pena di cui al precedente cumulo fosse o meno interamente espiata, che, invece, non è un elemento rilevante per la decisione.
Infatti, questa Corte ha ripetutamente affermato il principio, secondo cui, ai fini dell’esecuzione delle pene concorrenti, devono essere inserite nel provvedimento ex art. 663 cod. proc. pen. non solo tutte le pene che non risultano ancora espiate alla data della sua redazione, ma anche quelle già espiate, che possano comunque incidere sul criterio moderatore previsto dall’art. 78 cod. pen. e sul cumulo materiale (Sez. 1, Sentenza n. 20207 del 27/03/2018, Tasca, Rv. 273141; Sez. 1, n. 27569 del 23/06/2010, COGNOME, Rv. 247732; Sez. 1, n. 7345 del 05/12/2006, dep. 2007, COGNOME, Rv. 236235; Sez. 1, n. 4507 del 20/06/2000, COGNOME, Rv. 216743).
Qualora, poi, durante l’espiazione di una determinata pena ) o dopo che l’esecuzione di quest’ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, il criterio moderatore previsto dall’art. 78 cod. pen. deve essere applicato non in modo unitario e alla fine, ma mediante la formazione di cumuli parziali relativi alle pene inflitte per i reati commessi prima dell’inizio di ciascun periodo di detenzione (cfr., da ultimo, Sez. 1, Sentenza n. 18757 del 02/12/2022, dep. 2023, Scarrone, Rv. 284690).
In definitiva, “la pena da espiare, derivante da nuovo titolo esecutivo, va cumulata con la parte di pena relativa al precedente titolo eseguita dopo la commissione del nuovo reato (ovvero che restava da espiare alla data di commissione del nuovo reato), dovendosi i presupposti del concorso di pene determinare con riguardo alla data di commissione dei reati ed alla loro anteriorità rispetto ai vari periodi di carcerazione, a nulla rilevando che talune delle pene concorrenti siano state eseguite in anticipo rispetto ad altre; ne consegue l’illegittimità dell’esclusione del cumulo di pene già espiate ma relative a reati commessi anteriormente all’inizio dell’esecuzione penale in corso, non potendo la posizione del condannato essere influenzata da eventi casuali, come le diverse date di irrevocabilità o di esecuzione delle varie sentenze, o dai ritardi nell’effettuazione del cumulo da parte del p m (Sez. 1, Sentenza n. 47942 del 27/10/2016, Amante, Rv. 268474).
Ciò che avrebbe dovuto verificare, pertanto, in concreto il giudice dell’esecuzione di fronte all’istanza del condannato non è se le condanne del cumulo della Procura Generale di Napoli fossero state o meno interamente espiate,
ma, come deduce correttamente il ricorso, se le condanne del cumulo della Procura generale di Napoli rientrassero, in ragione del tempo di commissione del reato, nel medesimo cumulo parziale della condanna ricompresa nell’ordine di esecuzione attualmente in espiazione, ed a quel punto verificare l’eventuale applicazione a tale cumulo parziale del criterio moderatore dell’art. 78 cod. pen.
Ne consegue che il ricorso è fondato, e che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al gip del Tribunale di Napoli.
Così deciso il 15 maggio 2024
Il consigliere estensore
Il presidente